Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 30 luglio 2004, n. 207 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 luglio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5088): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro della difesa (Martino), e dal Ministro dell'interno (Pisanu) il 25 giugno 2004. Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede referente, il 29 giugno 2004, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, XI e XII. Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 30 giugno; 1°, 6, 7 e 8 luglio 2004. Esaminato in aula il 12 luglio 2004 e approvato il 13 luglio 2004. Senato della Repubblica (atto n. 3040): Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 14 luglio 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª e commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 15 luglio 2004. Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª il 20 e 21 luglio 2004. Esaminato in aula il 22 e 26 luglio 2004 e approvato il 27 luglio 2004.
Avvertenza: Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note, e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 160 All'articolo 1: dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Nello svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo e' assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani". All'articolo 4: al comma 1, le parole: ", per la quale e' autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: ". Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004"; i commi da 2 a 8 sono soppressi. L'articolo 5 e' soppresso. All'articolo 6: al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2004"; al comma 2, dopo le parole: "euro 556.788", sono inserite le seguenti: "per l'anno 2004"; i commi 4 e 5 sono soppressi. All'articolo 7: al comma 1, le parole da: "agli articoli" fino a: "5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1"; al comma 2, le parole da: "agli articoli 4, commi 1, 2 e 3" fino a: "Afghanistan" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1"; i commi 4 e 5 sono soppressi. All'articolo 10: al comma 1, le parole: "commi 1, 2 e 3," sono sostituite dalle seguenti: "comma 1,"; al comma 2, le parole: "afgano o" sono soppresse e le parole: "commi 1, 2 e 3," sono sostituite dalle seguenti: "comma 1,"; il comma 4 e' soppresso. L'articolo 11 e' soppresso. All'articolo 12: al comma 1, le parole: "14, commi 1, 2, 4, 5 e 7," sono soppresse. All'articolo 13: al comma 2, la cifra: "609.078.895" e' sostituita dalla seguente: "289.549.823". |
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