IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone: 1. Ambito soggettivo di efficacia. 1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti delle persone fisiche, dei soggetti diversi dalle persone fisiche, dei sostituti d'imposta, individuati dall'art. 14 dell'ordinanza del 28 settembre 1997, n. 2668, come modificata dall'art. 11 dell'ordinanza del 13 ottobre 1997, n. 2694, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, di quest'ultima ordinanza, nonche', nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nei predetti comuni e, per effetto della previsione del comma 3 dell'art. 11 della citata ordinanza n. 2694, nei confronti dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nel territorio delle regioni Marche ed Umbria. 2. Modalita' di versamento. 2.1. I tributi non corrisposti per effetto dei periodi di sospensione individuati dall'art. 14 della citata ordinanza 2668 del 1997, come modificato dall'art. 11 dell'ordinanza 2694 del 1997 e prorogati, dapprima dall'art. 2 dell'ordinanza del 22 dicembre 1997, n. 2728 e poi dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del 30 dicembre 1998, n. 2908, sono versati con il modello «F24», secondo le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con cadenza mensile, a far data dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, mediante rateizzazione pari a cinque volte il periodo di sospensione, come disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto 18 luglio 2003. 2.2. Le rate mensili, nelle quali il pagamento e' stato dilazionato per effetto delle disposizioni sopra richiamate, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, e saranno in numero di 35 per il periodo di sospensione che va dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998, ed in numero di 110 per il periodo di sospensione che va dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999. 2.3. Il versamento delle somme non corrisposte per effetto delle citate sospensioni, e' effettuato, senza aggravio di sanzioni ed interessi, utilizzando i codici tributo istituiti per i versamenti ordinari. 3. Versamento dei tributi iscritti a ruolo in scadenza nei periodi oggetto di sospensione. 3.1. Gli uffici locali dell'Agenzia emanano i provvedimenti finalizzati al recupero delle somme iscritte nei ruoli i cui termini di versamento sono scaduti nei periodi oggetto di sospensione. 4. Modalita' di presentazione delle dichiarazioni. 4.1. I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione che va dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999, assolvono tali adempimenti entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. 4.2. Le dichiarazioni di cui al punto 4.1. sono presentate utilizzando i modelli annessi ai rispettivi decreti di approvazione del Ministero delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Tali modelli sono disponibili anche in formato elettronico nel sito internet www. agenziaentrate.gov.it, dal quale possono essere prelevati nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nei rispettivi decreti di approvazione. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nei rispettivi decreti di approvazione e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati. 4.3. Le dichiarazioni di cui al punto 4.1., redatte su modello cartaceo, sono presentate gratuitamente ad un ufficio postale utilizzando una normale busta di corrispondenza, indirizzata al «Centro Operativo di Pescara via Rio Sparto n. 21 - 65129 Pescara», sulla quale devono essere apposte a caratteri evidenti le indicazioni relative al modello di dichiarazione e periodo d'imposta oggetto di presentazione, cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante, codice fiscale del dichiarante, nonche' la dicitura «Eventi sismici marche e umbria». Motivazioni. L'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2003, n. 178, ha stabilito il recupero dei tributi dovuti e non corrisposti dai soggetti individuati dal presente provvedimento, per effetto delle sospensioni introdotte dalle ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, di seguito riportate nella disciplina normativa di riferimento. In esecuzione del secondo comma dell'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti, per effetto delle sospensioni di che trattasi, sono stabilite dal presente provvedimento. La riscossione dei tributi sospesi avviene mediante ripartizione delle somme dovute in un numero di rate mensili pari a cinque volte il periodo di sospensione. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1 e 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento. legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, il potere di sospendere o differire con proprio decreto il termine per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti interessati da eventi eccezionali; legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 2, secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste; ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 28 settembre 1997, n. 2668; ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 13 ottobre 1997, n. 2694; ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 22 dicembre 1997, n. 2728; ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 31 marzo 1998, n. 2779; ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 30 dicembre 1998, n. 2908; ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 6 luglio 2000, n. 3064; ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 14 dicembre 2000, n. 3098; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 che ha prorogato lo stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria; ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 18 dicembre 2001, n. 3168; ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 24 gennaio 2002, n. 3175; ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 21 febbraio 2003, n. 3265; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 23, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2004 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |