Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Serrapetrona» e proposta del relativo disciplinare di produzione. |
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Visto il proprio parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Serrapetrona» e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003; Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dalla Azienda vitivinicola Rocchi Paris e C. s.s. con sede in Caldarola (MC), in data 26 settembre 2003; Esaminato il successivi accordo, trasmesso dalla Regione Marche in data 19 maggio 2004, tra produttori ed imbottigliatori interessati, ed in particolare, il ritiro delle controdeduzioni da parte della sopraccitata Azienda Rocchi Paris; Ha deliberato, nella riunione del 15 luglio 2004, a parziale modifica ed integrazione del disciplinare di produzione relativo al vino a denominazione di origine controllata «Serrapetrona», di accogliere le istanze presentate, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la sostituzione dell'art. 5 del disciplinare di produzione allegato al parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2004, secondo il testo di cui appresso. PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA SERRAPETRONA Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni Geografiche tipiche di vini, sentita la Regione Marche, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 5 km in linea d'aria dal confine, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che vinifichino uve idonee alla produzione dei vini di cui all'art. 1, ottenute da propri vigneti ricadenti nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Serrapetrona». Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima delle uve in vino, compreso l'arricchimento, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. |
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