Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2004 (vai al sommario)
LEGGE 3 agosto 2004, n. 206
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.



Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: "Norme a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata".
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca: "Nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 82 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001).
"Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata). - 1. Al
personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni
criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso
nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere
dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti
dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge
23 novembre 1998, n. 407.
2. Non sono ripetibili le somme gia' corrisposte dal
Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni,
in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore
delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali
riguardanti il gruppo criminale denominato "Banda della Uno
bianca". Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al
limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire
consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche
danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti
al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, fino al
limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a
definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni
di legge in materia, ogni lite in corso con le persone
fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio
della nave "Kaider I Rades A451" avvenuto nel canale di
Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale
elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, ai superstiti di atti di
terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano
subito una invalidita' permanente non inferiore all'80 per
cento della capacita' lavorativa o che comunque abbia
comportato la cessazione dell'attivita' lavorativa, sono
soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento
previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I
benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990,
spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6
della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti
in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o
infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e
non a carico.
5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n.
302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della
criminalita' organizzata si applicano le norme vigenti in
materia per le vittime del terrorismo, qualora piu'
favorevoli.
7. All'art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al
comma 1, dopo le parole: "l'eventuale involontario
concorso" sono inserite le seguenti: ", anche di natura
colposa,".
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o
letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello
Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti
delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge
medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: "nonche' ai
superstiti delle vittime di azioni terroristiche" sono
inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata";
b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: "nonche' agli
orfani e ai figli delle vittime del terrorismo" sono
inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata".



 
Art. 2.
1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidita' permanente di qualsiasi entita' e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonche' alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
2. E' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 maggio
1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello
Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati).
"Art. 2. Ai dipendenti indicati all'art. 1, all'atto
della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono
attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione
e della indennita' di buonuscita e di previdenza, tre
aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se
piu' favorevole, un aumento periodico per ogni anno o
frazione, superiore a sei mesi di servizio militare
prestato in territorio dichiarato in stato di guerra,
trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura
e in licenza di convalescenza per ferite o infermita'
contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in
internamento.
Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro
richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a
pensione di riversibilita', anziche' l'attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso
precedente comma, va conferita la qualifica o classe di
stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a
quella posseduta.".



 
Art. 3.
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
 
Art. 4.
1. Coloro che hanno subito un'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine e' autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.
2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilita' o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra).
"Art. 14 (Grandi invalidi di guerra). - Ai titolari di
pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o
infermita' ascritte alla 1ª categoria con o senza assegno
di superinvalidita', e' attribuita la qualifica di grandi
invalidi di guerra.".
- Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 6 dell'art.
2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.
"5. Il trattamento speciale di reversibilita'
corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare
il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento
speciale e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale
con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto
trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di
rivalutazione o interessi anche se il beneficiario
percepisca tale indennita' ad altro titolo. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per
l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire
232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria
erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che siano
anche titolari dell'assegno di superinvalidita' di cui
all'art. 100 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, non concorrono a formare il
reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.952
milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a
decorrere dall'anno 2000.



 
Art. 5.
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e' corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita' riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni gia' erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine e' autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche' ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, e' concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalita' e' autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilita' sono attribuite due annualita', comprensive della tredicesima mensilita', del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine e' autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalita' e' autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 4,
comma 1 e 12, comma 3, della citata legge 20 ottobre 1990,
n. 302.
"Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio
dello Stato di atti di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso
non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi
ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione
fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di
invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita'
lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto
percentuale.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei
casi in cui l'elargizione sia stata gia' richiesta o
corrisposta da altro Stato.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi'
corrisposta a chiunque subisca un invalidita' permanente,
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti
delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita'
delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice
penale, a condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del
codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo
dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti
delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del
suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva,
ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si
era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e
dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a
chiunque subisca un invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o
repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3,
subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei
casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita',
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di
azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi
nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita'
permanente che comporti la cessazione dell'attivita'
lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata
all'invalidita' permanente pari a quattro quinti della
capacita' lavorativa.".
"1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la
vita per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di
cui all'art. 1 e' corrisposta una elargizione complessiva,
anche in caso di concorso di piu' soggetti, di lire 150
milioni, secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge
13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della
legge 4 dicembre 1981, n. 720.".
"3. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale
elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in
base alle disposizioni della presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421).
"Art. 11 (Perequazione automatica delle
pensioni). - 1. Gli aumenti a titolo di perequazione
automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si
applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo
adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto
dal 1° novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati
applicando all'importo della pensione spettante alla fine
di ciascun periodo la percentuale di variazione che si
determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati,
relativo all'anno precedente il mese di decorrenza
dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno
precedente. Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai
commi 4 e 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n.
41.
2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge
finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e
tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati
nell'art. 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal
1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel
limite di un punto percentuale della base imponibile a
valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni
annui.".



 
Art. 6.
1. Le percentuali di invalidita' gia' riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalita' e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari e' assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
 
Art. 7.
1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attivita' nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianita'. A tale fine e' autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.
 
Art. 8.
1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennita' e' comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.
 
Art. 9.
1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
 
Art. 10.
1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti e' a totale carico dello Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.
 
Art. 11.
1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano gia' state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidita' e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, e' instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.
 
Art. 12.
1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa e' assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicita' della motivazione.
 
Art. 13.
1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, puo' offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, e' preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.
 
Art. 14.
1. Il riconoscimento delle infermita', il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonche' ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.



Nota all'art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 510, reca: «Regolamento recante nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata».



 
Art. 15.
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.
 
Art. 16.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2725):
Presentato dall'on. Bornacin ed altri il 9 maggio 2002.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 3 luglio 2002 con pareri delle
commissioni II, V, VI, XI, XII e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
24, 25 giugno 2003; 1°, 2, 8, 28, 29 e 31 luglio 2003; 4,
25 febbraio 2004; 3, 9, 10, 23 e 30 marzo 2004; 1°, 6
aprile 2004; 25 maggio 2004 e 15 giugno 2004.
Esaminato in aula il 5 e 12 febbraio 2004.
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede
legislativa, l'8 luglio 2004.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa il
13 e 14 luglio 2004 e approvato in un Testo Unificato con
gli atti numeri 3105 (Bielli ed altri) e 4148 (Barbieri) il
27 luglio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3069):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari Costituzionali),
in sede deliberante, il 28 luglio 2004 con pareri delle
commissioni 2ª, 5ª, 6ª. 11ª e 12ª.
Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 29 luglio
2004.



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 7, secondo comma,
n. 2), 11, comma 3, lettera i-quater) e 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio).
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine).
OMISSIS
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) omissis;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.".
Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. 2. Omissis.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
OMISSIS
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.".
"Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle
leggi).- 1.-6. Omissis.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".



 
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