Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO |
DECRETO 3 giugno 2004 |
Riclassificazione della specialita' medicinale denominata «Reticus» a base di desonide, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. |
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LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2002, nel quale la specialita' medicinale RETICUS nella confezione «0,05% soluzione cutanea» flacone 30 g, A.I.C. n. 022668040 risulta classificata in classe «A»; Vista la domanda presentata dalla ditta titolare dell'A.I.C. con la quale richiedeva la riclassificazione in classe «C»; Visto il parere espresso in data 5 novembre 2004 dalla Commissione unica del farmaco che deliberava parere favorevole alla riclassificazione in classe «C»; Decreta: Art. 1. La specialita' medicinale RETICUS nella confezione indicata e' classificata come segue: «0,05% soluzione cutanea» flacone 30 g; A.I.C. n. 022668040; classe «C»; titolare A.I.C. Euroderm R.D.C. S.p.a. |
| Art. 2. Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale. Roma, 3 giugno 2004 Il Ministro Presidente della Commissione Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 49 |
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