Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
DECRETO 3 giugno 2004
Riclassificazione della specialita' medicinale denominata «Reticus» a base di desonide, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2002, nel quale la specialita' medicinale RETICUS nella confezione «0,05% soluzione cutanea» flacone 30 g, A.I.C. n. 022668040 risulta classificata in classe «A»;
Vista la domanda presentata dalla ditta titolare dell'A.I.C. con la quale richiedeva la riclassificazione in classe «C»;
Visto il parere espresso in data 5 novembre 2004 dalla Commissione unica del farmaco che deliberava parere favorevole alla riclassificazione in classe «C»;
Decreta:
Art. 1.
La specialita' medicinale RETICUS nella confezione indicata e' classificata come segue:
«0,05% soluzione cutanea» flacone 30 g;
A.I.C. n. 022668040;
classe «C»;
titolare A.I.C. Euroderm R.D.C. S.p.a.
 
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale.
Roma, 3 giugno 2004
Il Ministro
Presidente della Commissione
Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 49
 
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