Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2004 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2004 |
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate alla realizzazione di elisuperfici di emergenza per l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso nel territorio delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo, in provincia di Trapani. (Ordinanza n. 3366). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la legge regionale siciliana del 26 marzo 2002, n. 2, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002»; Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge regionale, che demanda ai prefetti territorialmente competenti la realizzazione, con i poteri di cui all'articolo 14 della legge n. 225/1992, di basi eliportuali che consentano l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso nelle isole minori ove non sia possibile il decollo e l'atterraggio di mezzi aerei; Considerato, altresi', che il medesimo art. 40 prevede l'individuazione dei summenzionati interventi da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con la regione siciliana e con le prefetture territorialmente competenti; Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in data 26 maggio 2004; Ravvisata, quindi, la necessita' di definire nello specifico l'ambito del potere derogatorio in capo al prefetto di Trapani, al fine di consentire a quest'ultimo l'espletamento delle iniziative necessarie alla celere realizzazione di elisuperfici di emergenza per consentire l'atterraggio ed il decollo dei mezzi di soccorso nel territorio delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo; Acquisita l'intesa della regione siciliana; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il prefetto della provincia di Trapani e' nominato commissario delegato e provvede all'adozione di tutte le iniziative, anche di carattere negoziale, finalizzate alla realizzazione in termini di somma urgenza di elisuperfici di emergenza per l'atterraggio ed il decollo dei mezzi di soccorso nel territorio delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, ove sia acquisita la disponibilita' dalla struttura di vertice della Forza armata interessata, il commissario delegato puo' avvalersi del IV reggimento genio «guastatori» di Palermo. 3. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza e' stanziata la somma di Euro 90.000,00, a valere sul Fondo della protezione civile. 4. Le risorse di cui al comma 3 verranno direttamente trasferite su una contabilita' speciale all'uopo istituita, intestata al prefetto di Trapani - commissario delegato. |
| Art. 2. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato ove ritenuto indispensabile e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi comunitari, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 55; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18, 20 e 21, e successive modifiche ed integrazioni; regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, articoli 1571 e seguenti, e 1804 e seguenti; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17; legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24; legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, cosi' come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003 articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate; legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' come recepita dall'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, art. 7; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28; decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5; decreto dell'assessorato regionale dei beni culturali e ambientali del 10 agosto 1991, n. 2677; legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, art. 7; legge regionale 12 giugno 1976, n. 78; legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; decreto dell'assessore regionale allo sviluppo economico del 17 dicembre 1971, n. 259; decreto dell'assessorato regionale dei beni culturali e ambientali del 23 gennaio 2004; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 agosto 2003. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2004 Il Presidente: Berlusconi |
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