Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 maggio 2004
Modifica del decreto del Ministro della sanita' del 3 gennaio 2001 recante «Aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera h);
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)» e successivi aggiornamenti;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 3 gennaio 2001 recante «Aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001;
Vista la rettifica della direttiva 2000/42/CE della Commissione del 22 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 dicembre 2003;
Decreta:
Il decreto del Ministro della sanita' del 3 gennaio 2001 e' cosi' modificato:
a pag. 24, allegato 1, sostanza attiva Tiabendazolo, alla voce «Melograni» leggasi «Papaya».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 7 maggio 2004
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 381
 
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