Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 maggio 2004 |
Modifica del decreto del Ministro della salute del 22 luglio 2003 recante «Recepimento delle direttive n. 2002/79/CE, 2002/97/CE, 2002/100/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera h); Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)» e successivi aggiornamenti; Visto il decreto del Ministro della salute del 22 luglio 2003 recante «Recepimento delle direttive n. 2002/79/CE, 2002/97/CE, 2002/100/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003; Vista la rettifica della direttiva 2002/79/CE della Commissione del 2 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2003; Decreta: Il decreto del Ministro della salute del 22 luglio 2003 e' cosi' modificato: a pag. 5, allegato 1, sostanza attiva Abamectina, voce «Cucurbitacee con buccia commestibile», anziche' «0,02*» mg/kg leggasi «0,01*» mg/kg; a pag. 26, allegato 1, sostanze attive Triadimefon e Triadimenol, voce «Altri cereali», anziche' «0,01*» mg/kg leggasi «0,1*» mg/kg. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 7 maggio 2004 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 380 |
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