Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2004
Scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli, e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel comune di Marano di Napoli (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata rilevate dai competenti organi investigativi;
Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Marano di Napoli (Napoli);
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Marano di Napoli (Napoli), per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli) e' sciolto per la durata di diciotto mesi.
 
Art. 2.
La gestione del comune di Marano di Napoli (Napoli), e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott. Gaetano Piccolella, prefetto;
dott.ssa Maria Gabriella Pazzanese, viceprefetto;
dott. Francesco Ricciardi, dirigente di II fascia.
 
Art. 3.
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 28 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 8 Interno, foglio n. 364
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il comune di Marano di Napoli (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nella consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, presenta forme di condizionamento da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.
In relazione all'esito dell'attivita' di monitoraggio condotta nel territorio, dal quale sono emerse situazioni che lasciavano supporre un possibile condizionamento, da parte della criminalita' organizzata, dell'amministrazione comunale di Marano di Napoli (Napoli), gia' sciolta per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1991, il prefetto di Napoli ha disposto con provvedimento in data 8 aprile 2003, l'accesso agli uffici, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
Complesse indagini investigative, sfociate poi nel provvedimento di applicazione di misure cautelari nei confronti di noti esponenti mafiosi, adottato dall'Autorita' giudiziaria in data 8 ottobre 2003, hanno evidenziato l'estrema pericolosita' del clan camorristico che opera nel territorio, l'organicita' dello stesso con i locali ambienti economico - politico - amministrativi e, comunque, forte interesse della criminalita' locale al «governo» dell'ente, concretizzatosi, peraltro, in base ai riscontri giudiziari effettuati, anche in un tentativo di condizionamento dello svolgimento delle consultazioni elettorali.
Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva delle procedura, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente, segnatamente nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica, del commercio e degli appalti, ad opera di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili al sodalizio criminale egemone, fortemente radicato sui territorio.
L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative e' stata resa possibile dai rapporti di parentela e di amicizia che legano alcuni amministratori comunali e taluni elementi dell'apparato burocratico con esponenti della criminalita' organizzata o con soggetti sospettati di gravitare in ambienti mafiosi. Emblematica al riguardo e' la nomina di un componente della commissione edilizia imparentato con un soggetto ritenuto affiliato alla cosca locale.
Segnali di una deviata funzionalita' amministrativa palesemente diretta ad avvantaggiare soggetti legati alla criminalita' organizzata, si rinvengono nell'inerzia dell'amministrazione comunale nell'espletare i dovuti controlli sul rispetto della normativa in materia di occupazione di suolo pubblico. Diversi esercizi commerciali, alcuni dei quali gestiti di fatto da soggetti contigui al sodalizio criminale egemone, hanno infatti occupato abusivamente per molto tempo il suolo pubblico, senza che l'infrazione venisse rilevata dai competenti organi di controllo, tanto che solo su impulso delle forze dell'ordine sono stati avviati e definiti gli interventi di rigore.
Un atteggiamento altrettanto accondiscendente ha condotto, altresi', l'amministrazione a rilasciare in favore del titolare di uno dei predetti esercizi commerciali, gestito di fatto da un affiliato al clan locale, il nulla osta per l'occupazione di suolo pubblico con strutture, che, modificando sostanzialmente lo stato dei luoghi, avrebbero invece necessitato, in base alla normativa vigente, di rilascio di apposita concessione edilizia.
Anche nel settore del commercio su aree pubbliche l'organo ispettivo ha evidenziato come l'amministrazione abbia disatteso palesemente la normativa di settore, finendo per favorire o comunque per non contrastare la posizione privilegiata degli attuali assegnatari dei posteggi ubicati nel mercato all'ingrosso per i prodotti ortofrutticoli, alcuni dei quali vicini ai sodalizi criminali locali. Sono state infatti riscontrate la mancata riscossione dei canone per l'uso dei posteggi e gravi negligenze nella tenuta della relativa documentazione, in cui mancano agli atti attestanti il possesso dei titoli all'assegnazione dei posteggi e dei requisiti per l'ammissione alle vendite da parte dei conduttori degli stand, tra cui figurano soggetti contigui all'ambiente malavitoso.
L'amministrazione locale ha inoltre omesso di esercitare l'attivita' di controllo sull'attivita' urbanistico-edilizia cui e' istituzionalmente preposta, comprovata dal consistente e crescente fenomeno dell'abusivismo edilizio nel territorio comunale.
E' infatti emblematico che nella zona cimiteriale del territorio comunale, ove vige il divieto assoluto di edificabilita', siano stati costruiti diversi fabbricati, anche di notevole consistenza volumetrica, e che fra i beneficiari della lottizzazione abusiva e gli intestatari di particelle catastali ricomprese nella zona figurano anche un affiliato al potente clan locale, destinatario della citata ordinanza cautelare dell'8 ottobre 2003, per il delitto di cui all'art. 416-bis codice penale e altri personaggi ritenuti vicini e consorterie locali. La radicale trasformazione urbanistica della zona costituisce, fra l'altro, un fatto notorio che e' stato anche oggetto di numerosi esposti e segnalazioni. L'amministrazione anziche' attivare le procedure per la demolizione degli abusi edilizi compiuti nella zona, ha provveduto a rilasciare, per alcuni fabbricati, la concessione edilizia in sanatoria. Per altri abusi, non ha invece portato a compimento la procedura finalizzata alla demolizione delle opere, cui era tenuta in base a precise disposizioni di legge, omettendo di dare seguito alle preliminari fasi di ingiunzione di sospensione o di demolizione dei lavori.
E' stato altresi' verificato che l'ente ha rilasciato titolo concessorio per la realizzazione di alcuni fabbricati in totale difformita' rispetto ai vincoli imposti all'attivita' edificatoria, nella zona, dal piano regolatore. L'amministratore unico della ditta di costruzione intestataria della concessione edilizia in questione e' risultato, peraltro, imparentato con persona ritenuta affiliata al clan camorristico locale, destinataria della citata ordinania cautelare per il delitto di cui all'art. 416-bis.
L'attivita' ispettiva ha evidenziato ricorrenti irregolarita' amministrative anche nel settore degli appalti di lavori pubblici, notoriamente appetiti dalla criminalita' organizzata.
Importanti lavori sono infatti stati affidati ad una ditta priva di certificazione attestante il possesso dei requisiti speciali di qualificazione e in altre circostanze la giunta ha deliberato una variante dell'appalto originario, in assenza delle rigorose condizioni prescritte dalla legge. In quegli stessi casi e' stato rilevato che le ditte erano state oggetto di infonnativa interdittiva antimafia o presentavano nell'assetto societario o amministrativo taluni soggetti vicini all'ambiente malavitoso.
Nelle procedure di affidamento diretto di lavori sono state altresi' ravvisate palesi violazioni della normativa di settore. Fra le illegittimita' piu' gravi, emergono l'assenza delle perizie giustificative dei relativi interventi e il mancato preventivo accertamento, anche con espletamento di una gara informale e abbreviata fra un adeguato numero di ditte, del possesso di requisiti generali e tecnico-organizzativi da parte della ditta prescelta. Un consigliere di amministrazione di una societa' affidataria di lavori di somma urgenza e' risultato peraltro iscritto nel registro delle notizie di reato per associazione di tipo mafioso.
L'esame degli atti relativi agli appalti di pubblici servizi ha evidenziato, in via generale, una scarsa partecipazione alle gare e l'aggiudicazione dei servizi spesso alle stesse aziende, nonche' il ricorso sistematico alla proroga dell'appalto principale, in violazione dei principi di trasparenza, imparzialita' e concorrenza oltre che di efficienza, efficacia ed economicita' L'amministrazione ha infatti disposto nuovamente la proroga del rapporto contrattuale tra il comune e le ditte aggiudicatarie dei servizi di nettezza urbana e di refezione scolastica, espletati gia' da molti anni, in modo continuativo, da quelle stesse ditte in virtu' del medesimo sistema di affidamento, senza aver previamente espletato apposita istruttoria per la verifica della persistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti originariamente all'atto di partecipazione alla gara e della sussistenza delle ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse che ne giustificassero l'adozione. Il ricorso sistematico all'istituto della proroga, utilizzabile solo in casi eccezionali ed entro precisi limiti temporali e procedurali, sembra principalmente mirato ad eludere la procedura concorsuale ad evidenza pubblica di scelta del contraente e non consente di assicurare un adeguato espletamento del servizio, come comprovano i numerosi esposti di denuncia di gravi disservizi nella raccolta dei rifiuti solidi urbani.
L'attivita' di accesso ha infine posto in luce un clima di grave disfunzione dell'ammimstrazione nei settori economico-finanziario e nella gestione del personale. In tale settore, in particolare, l'amministrazione ha fatto continuo ricorso all'assunzione di personale e al conferimento di incarichi dirigenziali con contratti di natura privatistica privi della necessaria copertura finanziaria e dei pareri dei responsabili dei servizi competenti, in elusione della procedura concorsuale prevista per la copertura dei posti vacanti in organico e dell'obbligo di programmazione occupazionale periodica imposto dalla legge.
Le suindicate condizioni, la presenza delle organizzazioni malavitose interessate alla gestione della cosa pubblica, che hanno contribuito a determinare il clima di tensione gia' delineato, le irregolarita' e le ripetute violazioni dei principi del buon andamento ed imparzialita' dell'ente, rappresentano un quadro indiziante organico di indebite interferenze della criminalita' organizzata sulle scelte operate dall'amministrazione, che ha di fatto privilegiato interessi estranei al perseguimento delle finalita' pubbliche.
La situazione riscontrata nel comune di Marano di Napoli, l'inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni, utilizzate per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvagnardia della sicurezza pubblica ed hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad esser garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.
Il prefetto di Napoli, pertanto, con relazione del 15 aprile 2004, che qui si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Anche il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, all'uopo convocato, ha espresso parere favorevole in tal senso.
La descritta condizione di assoggettamento necessita che da parte dello Stato sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalita' mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.
Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale.
La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.
Roma, 22 luglio 2004
Il Ministro dell'interno: Pisanu
 
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