Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2004 (vai al sommario) |
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LEGGE 19 luglio 2004, n. 201 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa. |
| Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 6.770 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 luglio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2706): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 26 gennaio 2004. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 febbraio 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª e Speciale per l'infanzia. Esaminato dalla 3ª commissione il 9 e 23 marzo 2004. Relazione scritta annunciata il 30 marzo 2004 (atto n. 2706/A - relatore sen. Pellicini). Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004. Camera dei deputati (atto n. 4920): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 aprile 2004, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI. Esaminato dalla III commissione l'11 maggio e 16 giugno 2004. Relazione scritta presentata il 16 giugno 2004 (atto n. 4920/A - on. Rivolta). Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il 6 luglio 2004. |
| Allegato
CONVENZIONE CONSOLARE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GEORGIA
il Governo della Repubblica Italiana
ed
Il Governo (le Autorita' esecutive) della Georgia
Desiderando promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Stati, di seguito denominati Parti Contraenti,
Intendendo a tal fine rafforzare le loro relazioni consolari e definire le funzioni consolati, facilitando in tal modo la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente;
Richiamando i principi contenuti nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni consolari del 24 aprile 1963 e confermando che le disposizioni ditale Convenzione continueranno a regolare le materie non espressamente disciplinate dalla presente Convenzione,
hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1 Definizioni
Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi intese: a - per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari; b - per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolati esercitano le proprie funzioni; c - per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato, Agenzia Consolare; d - per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; e - per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualita'; f - per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari; g - per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; h - per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; i - per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; j - per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; k - per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare; l - per "membro della famiglia", il coniuge nonche' i figli ed i genitori legalmente a carico di un funzionario o di un impiegato consolare, con esso conviventi; m - per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare; n - per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i nastri magnetici ed i registri, inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari, ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; o - per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima e fluviale immatricolata o registrata in conformita' con la legislazione dello Stato d'invio e di cui batte bandiera, comprese le navi di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra; p - per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile immatricolato o registrato nello Stato d'invio, recante i segni distintivi di quest'ultimo, compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.
CAPITOLO II
ISTITUZIONE DI UFFICI CONSOLARI, NOMINA DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI CONSOLARI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI
Articolo 2 Istituzione di un Ufficio consolare
1 - Un Ufficio consolare puo' essere istituito sul territorio dello Stato di residenza solo con il consenso di quest'ultimo. 2 - La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza. 3 - Non possono essere apportate dallo Stato d'invio modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare se non con il consenso dello Stato di residenza. E' altresi' richiesto il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza per l'apertura di un Ufficio appartenente all'Ufficio consolare, ma situato al di fuori della sede di quest'ultimo. 4 - In mancanza di un accordo specifico sull'entita' del personale dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza puo' esigere che essa sia mantenuta nei limiti di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare.
Articolo 3 Nomina dei funzionari consolari ed esercizio delle loro funzioni
1 - a) Lo Stato d'invio, per via diplomatica o in altro modo appropriato, presenta al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza, la lettera patente o altro strumento similare relativo alla nomina del Capo dell'Ufficio consolare. Tale documento indica il nome, il cognome, la cittadinanza del Capo dell'Ufficio conso- lare, la sede, la classe e la circoscrizione dell'Ufficio consolare. b) Lo Stato di residenza, dopo aver ricevuto la lettera patente o strumento similare relativo alla nomina del Capo dell'Ufficio consolare, autorizza o accorda l'exequatur per l'esercizio delle funzioni consolari da parte del Capo Ufficio consolare. Qualora lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'exequatur o lo ritiri, non e' obbligato a comunicarne i motivi allo Stato di invio. c) Fatte salve le disposizioni dell'art. 1, d) e dell'art. 7, il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle proprie f.unzioni solo dopo il rilascio dell'exequatur o di altra autorizzazione similare. d) In attesa del rilascio dell'exequatur o autorizzazione similare, lo Stato di residenza puo' permettere al Capo dell'Ufficio consolare l'esercizio delle proprie funzioni a titolo provvisorio, nel qual caso si applicano le disposizioni della presente Convenzione. 2 - I funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, sono ammessi dallo Stato di residenza all'esercizio delle proprie funzioni a seguito di notifica della loro nomina; l'ammissione all'esercizio delle funzioni consolari puo' essere rifiutata o ritirata, ed in tal caso lo Stato di residenza non e' tenuto a comunicarne i motivi allo Stato d'invio. 3 - I funzionari consolari di camera possono essere solamente cittadini dello Stato d'invio. I funzionari consolari onorari possono avere la cittadinanza dello Stato di invio, dello Stato di residenza oppure di un terzo Stato.
Articolo 4 Nomina degli altri membri del personale consolare
1. Lo Stato di residenza deve essere informato per via diplomatica della nomina di qualsiasi membro dell'Ufficio consolare. 2. Al momento della notifica o successivamente, lo Stato di residenza puo' rifiutare di riconoscere una persona quale membro del personale consolare e non e' tenuto a comunicarne i motivi allo Stato di invio. In tal caso, lo Stato d'invio richiama la persona in questione o pone fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare.
Articolo 5 Notifica alle autorita' della circoscrizione consolare
Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare. Esso e' altresi' tenuto ad assicurare che siano adottate le misure necessarie affinche' il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiere ai suoi doveri d'Ufficio nonche' beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 6 Notifica allo Stato di residenza degli arrivi e delle partenze
1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questi designata devono essere notificati: a) l'arrivo dei membri del personale consolare, dopo la loro nomina a tale incarico, la loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o la cessazione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare, nonche' ogni altra modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare; b) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo; c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri del personale privato e, se del caso, la fine del loro servizio in tale qualita'; d) l'assunzione e la cessazione delle funzioni di membri dell'Ufficio consolare o del personale privato che siano residenti nello Stato di residenza, nella misura in cui siano beneficiari di privilegi ed immunita'.
2 - Se possibile, l'arrivo e la partenza definitiva dovranno essere preventivamente notificati.
Articolo 7 Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare
1 - I membri del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente le funzioni di Capo dell'Ufficio consolare qualora il Capo dell'Ufficio consolare non e' in grado di esercitare le proprie funzioni nonche' nel caso in cui e' vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare. 2 - Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un Ufficio consolare puo', a seguito di notifica alle Autorita' competenti dello Stato di residenza, esercitare le proprie funzioni e beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione in attesa che il titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un nuovo Capo dell'Ufficio consolare. 3 - Un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato di invio nello Stato di residenza, designato da parte dello Stato d'invio a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunita' diplomatiche.
CAPITOLO III
AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA'
Articolo 8 Locali e residenze
1 - Lo Stato d'invio puo', alle condizioni e in tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza: a) acquistare in proprieta', in godimento o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessari per la sistemazione ed il mantenimento dell'Ufficio consolare o per la residenza dei membri di un Ufficio consolare; b) costruire, per i medesimi fini, edifici, parti di edifici o dipendenze sui terreni da esso acquisiti in conformita' con la lettera a) del presente comma; c) alienare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2 - Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia assistere lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri. 3 - Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.
Articolo 9 Esenzione fiscale dei locali consolari
1 - Lo Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale, locale, regionale o comunale per cio' che riguarda: a) l'acquisto in proprieta', in possesso o in godimento, la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera; b) l'acquisto, la proprieta', il possesso o il godimento, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione delle imposte e tasse applicabili in occasione o a causa di importazione o riesportazione e' oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 27.
2 - L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi. 3 - L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.
Articolo 10 Esenzione da requisizione
1 - I locali consolari, l'arredamento ed i beni mobili nonche' i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare, sono esenti da ogni forma di requisizione. 2 - I suddetti locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita', conformemente alle leggi dello Stato di residenza. Se l'esproprio e' necessario a tali fini, e nel caso in cui lo Stato d'invio sia proprietario dei locali consolari, sara' ad esso immediatamente versato un indennizzo, adeguato ed effettivo che potra' essere liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole. 3 - Lo Stato di residenza adotta disposizioni per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la reinstallazione della Sede consolare onde evitare che si frappongano ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari.
Articolo 11 Inviolabilita' dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare
1 - I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare sono inviolabili. Le Autorita' dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, o della persona da questi designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. 2 - In ogni caso tale consenso e' presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione. 3 - Lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.
Articolo 12 Inviolabilita' dell'Archivio e dei documenti consolari
L'Archivio consolare ed ogni altro documento e registro sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino e le Autorita' dello Stato di residenza, per qualsiasi motivo, non possono esaminarli o sequestrarli.
Articolo 13 Uso dello bandiera e dello stemma nazionale
1 - La bandiera dello Stato d'invio puo' essere issata sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 2 - Il Capo dell'Ufficio consolare puo' inoltre far issare la bandiera dello Stato d'invio sui mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per esigenze di servizio. 3 - Lo stemma dello Stato d'invio con un' iscrizione appropriata che indichi l'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella lingua o nelle lingue ufficiali di quest'ultimo e dello Stato di residenza, potra' essere apposto sugli edifici consolari e sul muro di cinta esterno, nonche' sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 4. Ognuna delle Parti Contraenti assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte contraente.
Articolo 14 Liberta' di comunicazione
1 - Lo Stato di residenza assicura e tutela la liberta' di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio consolare potra' utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'Ufficio consolare potra' installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica solo con il consenso dello Stato di residenza. 2 - La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare e' inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni. 3 - La valigia consolare non puo' essere ne' aperta, ne' trattenuta. Tuttavia, se le Autorita' competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al comma 4 del presente articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se le Autorita' dello Stato d'invio si oppongono a tale richiesta, la valigia verra' rispedita al suo luogo di origine. 4 - I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei contrassegni esterni visibili che indichino tale qualita' e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale nonche' i documenti o gli oggetti destinati esclusivamente ad usi d'Ufficio. 5 - Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante la sua qualita' e precisante il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere consolare non deve essere un cittadino dello Stato di residenza ne', a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente dello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere consolare e' protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilita' personale e non puo' essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. 6 - Lo Stato d'invio, la sua missione diplomatica ed i suoi Uffici consolari possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tal caso, le disposizioni del comma 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, fermo restando che le immunita' ivi menzionate cessano di essere applicabili al momento in cui il corriere avra' consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata. 7 - La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile di linea diretto verso un punto di ingresso autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero di colli che costituiscono la valigia. Egli non e' tuttavia considerato corriere consolare. In base ad intese con le Autorita' locali competenti, l'Ufficio consolare puo' inviare i suoi membri per ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeromobile.
Articolo 15 Diritti e tasse consolari 1 - L'Ufficio consolare puo' percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari. 2 - Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente articolo, nonche' le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza. 3 - Lo Stato di residenza consente all'Ufficio consolare di depositare le somme incassate ai sensi dei commi precedenti sul proprio conto bancario ufficiale.
Articolo 16 Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni
Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria agevolazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione.
Articolo 17 Tutela della dignita' dei funzionari consolari
Lo Stato di residenza dovra' trattare i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto e dovra' adottare tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro liberta' o alla loro dignita'.
Articolo 18 Liberta' di movimento
Fatti salvi le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza concernenti le aree nelle quali l'ingresso e' proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale, tutti i membri dell'Ufficio consolare possono muoversi liberamente nello Stato di residenza.
Articolo 19 Inviolabilita' personale dei funzionari consolari
1 - I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nel caso di reato punibile con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legge vigente nello Stato di residenza e a seguito di una decisione dell'Autorita' giudiziaria competente. 2 - Ad eccezione del caso di cui al primo comma del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di limitazione della loro liberta' personale, se non in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva. 3 - Se un procedimento penale e' promosso contro un funzionario consolare, questi e' tenuto a presentarsi davanti alle Autorita' competenti. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al comma 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento promosso nei suoi confronti dovra' iniziare nei termini piu' brevi.
Articolo 20 Notifica di casi di arresto, di detenzione o di procedimento
In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, lo Stato di residenza e' tenuto ad informarne senza indugio il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei suoi confronti, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per via diplomatica.
Articolo 21 Immunita' dalla giurisdizione
1 - I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle Autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari. 2 - Tuttavia, le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano in caso di azione civile: a) conseguente alla stipula di un contratto da parte di un funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio; b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave, un aeromobile o da ogni altro mezzo di trasporto.
Articolo 22 Obbligo di prestare testimonianza
1 - I membri dell'Ufficio consolare possono essere chiamati a testimoniare nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione puo' essere applicata nei suoi confronti. 2 - L'Autorita' che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare l'adempimento delle funzioni del funzionario consolare. Essa puo' ogni qualvolta cio' sia possibile ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza o l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto. 3 - I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi ad essi. Essi hanno altresi' diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.
Articolo 23 Rinuncia ai privilegi ed alle immunita'
1 - Lo Stato d'invio puo' rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunita' previsti dagli articoli 19, 21 e 22. 2 - La rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 3 - Se un funzionario o un impiegato consolare promuovono un procedimento in una materia per la quale beneficiano dell'immunita' giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21, non possono invocare l'immunita' giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale. 4 - La rinuncia all'immunita' giurisdizionale in un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunita' relativamente alle misure di esecuzione della sentenza, per le quali e' necessaria una rinuncia distinta.
Articolo 24 Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno
- I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza o di soggiorno. 2 - Tuttavia le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano ne' all'impiegato consolare che non e' impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' ad un membro della sua famiglia.
Articolo 25 Esenzione dal permesso di lavoro
1 - I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti dagli obblighi che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza impongono in materia di permesso di lavoro, relativamente all'impiego di stranieri. 2 - I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consolari, che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza o che non siano residenti permanenti in detto Stato, non possono esercitare altra attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza. Essi sono esenti dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, tuttavia sono obbligati a lasciare il territorio dello Stato di residenza alla cessazione del loro contratto di lavoro con i funzionari ed impiegati consolari in questione, a meno che non ottengano uno specifico permesso di residenza e di lavoro dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza.
Articolo 26 Esenzione dal regime di sicurezza sociale
1 - Per i servizi resi allo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare, nonche' i membri della loro famiglia che non esercitano attivita' lucrative nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dalle norme di sicurezza sociale vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente articolo. 2 - L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale privato al servizio esclusivo dei membri dell'Ufficio consolare, a condizione che: a) non siano cittadini dello Stato di residenza ne' stabilmente residenti in detto Stato; b) siano assoggettati alle disposizioni sulla Sicurezza Sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.
3 - I membri dell'Ufficio Consolare che hanno al loro servizio persone cui l'esenzione prevista al comma 2 del presente articolo non si applica, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza. 4 - L'esenzione prevista ai commi 1 e 2 del presente articolo non esclude l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nel caso in cui questa iscrizione e' prevista da detto Stato.
Articolo 27 Esenzione fiscale dei membri del personale consolare
1 - I funzionari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni tassa ed imposta, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione: a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, fatte salve le disposizioni dell'art. 28; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9; c)delle imposte e tasse di successione e di quelle sul trasferimento di proprieta' percepite dallo Stato di residenza, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 29; d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi specifici resi; f) delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni dell'art. 9.
2 - I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato d'invio per i servizi resi all'Ufficio consolare. 3 - I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario non e' esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia di percezione dell'imposta sul reddito.
Articolo 28 Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale
1 - In base alle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e la riesportazione e concede l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per: a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio Consolare; b) i beni destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.
2 - Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni di cui alla lettera "b" del comma 1 del presente articolo per quanto riguarda gli oggetti importati al momento della loro prima sistemazione. 3 - I bagagli personali al seguito dei funzionari consolari e dei loro familiari sono esenti dal controllo doganale. Essi possono essere ispezionati solo nel caso in cui vi siano seri motivi di ritenere che contengano oggetti diversi da quelli citati alla lettera "b" del comma 1 del presente articolo, ovvero oggetti la cui importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. Tali ispezioni possono essere effettuate solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.
Articolo 29 Beni in successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia
In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto a: a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione; b)non esigere il pagamento di diritti di successione ne' di passaggio di proprieta' nazionali, regionali o comunali, relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta unicamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualita' di membro dell'Ufficio consolare o della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.
Articolo 30 Inizio e fine dei privilegi e delle immunita' consolari
1 - Tutti i membri dell'Ufficio consolare beneficiano dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione dal momento del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza per raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si trovano gia' su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare. 2 - I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare, nonche' i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunita' previste nella presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date: dal momento in cui il suddetto membro dell'Ufficio consolare gode di privilegi ed immunita' in conformita' del comma l del presente articolo; dalla data del loro arrivo nel territorio dello Stato di residenza o dalla data alla quale diventano membri della famiglia o del personale privato. 3 - Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunita', nonche' quelli dei membri della sua famiglia e dei membri del suo personale privato, terminano di regola alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole che gli sia stato concesso a tal fine. Le immunita' ed i privilegi valgono fino a quel momento anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al comma 2 del presente articolo, i loro privilegi e le loro immunita' terminano dal momento in cui esse cessano di far parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Resta tuttavia inteso che se tali persone esprimono l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine ragionevole, i loro privilegi e le loro immunita' continuano ad esistere fino al momento della partenza. 4 - Tuttavia, per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata. 5 - Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi ed immunita' di cui beneficiano fino alla prima delle seguenti date: il momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure lo scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.
Articolo 31 Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza
1. Senza alcun pregiudizio dei propri privilegi ed immunita', tutte le persone che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. 2. I locali consolari non devono essere usati in modo incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
Articolo 32 Assicurazioni contro danni causati a terzi
I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazioni contro danni causati a terzi per l'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.
Articolo 33 Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunita'
1 - I funzionari consolari non possono esercitare nello Stato di residenza alcuna attivita' lucrativa, di carattere professionale o commerciale. 2 - I membri dell'Ufficio consolare diversi dai funzionari consolari, nonche' i membri della loro famiglia che esercitano una attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, o che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di residenza non godono dei privilegi e delle immunita' previste nel presente Capitolo per gli atti non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni. 3 - Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 2 del presente articolo in modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
Articolo 34 Esercizio di funzioni consolari da parte della missione diplomatica
1 - Le disposizioni della presente Convenzione sono altresi' applicabili, per quanto rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica. 2 - I nomi dei membri del personale della missione diplomatica, assegnati alla sezione consolare o comunque incaricati di svolgere le funzioni consolari nella missione devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questi designata. 3 - Nell'esercizio delle proprie funzioni consolari la missione diplomatica puo' rivolgersi: a) alle Autorita' locali della circoscrizione consolare; b) alle Autorita' centrali dello Stato di residenza, se cio' e' consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali rilevanti.
4 - I privilegi e le immunita' dei membri della missione diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo sono determinati dalle norme di Diritto Internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.
Articolo 35 Rispetto delle prescrizioni amministrative
1 - Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie si conformeranno alle prescrizioni delle Autorita' amministrative dello Stato di residenza relative all'applicazione delle disposizioni del Capitolo III. 2 - Le Autorita' competenti dello Stato di residenza sono tenuti a rilasciare ai funzionari ed agli impiegati consolari nonche' ai membri delle loro famiglie che non sono cittadini dello Stato di residenza, una carta d'identita' che indica il loro status di membri dell'Ufficio consolare o di membri delle loro famiglie.
CAPITOLO IV
FUNZIONI CONSOLARI
Articolo 36 Determinazione delle funzioni
I funzionari consolari: a) Proteggono, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, nonche' i diritti e gli interessi dei propri cittadini comprese le persone giuridiche; favoriscono nelle diverse forme lo sviluppo delle relazioni tra le parti contraenti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, tecnologico e culturale, nonche' quelle in materia marittima e dell'aviazione civile. b) Assistono i cittadini dello Stato d'invio nei loro contatti con le Autorita' dello Stato di residenza; si informano con tutti i mezzi leciti, nel rispetto della legislazione dello Stato di residenza, su qualsiasi fatto che ha recato pregiudizio agli interessi, dei cittadini dello Stato d'invio o sugli incidenti che li riguardano. c) Adottano, fatta riserva delle prassi e delle procedure vigenti nello Stato di residenza, le misure necessarie per assicurare la rappresentanza legale dei cittadini dello Stato d'invio di fronte ai Tribunali o alle altre Autorita' dello Stato di residenza, nonche' adottano misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi. d) Si accertano con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, tecnologica e culturale dello Stato di residenza, ne informano lo Stato d'invio e forniscono ogni informazione utile alle persone interessate. e) Svolgono le altre funzioni di cui alla presente Convenzione, agli accordi in vigore tra le Parti contraenti ed alle norme internazionali applicabili, fatto salvo quanto disposto all'art. 73.
Articolo 37 Rapporti con le Autorita' dello Stato di residenza
Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: a) alle Autorita' locali competenti nella propria circoscrizione; b) alle Autorita' centrali competenti dello Stato di residenza, nella misura in cui cio' e' consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza, oppure dagli accordi internazionali rilevanti.
Articolo 38 Registrazione dei cittadini
I funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare: a) di procedere alla registrazione dei propri cittadini ed a rilasciare loro i relativi documenti. Possono richiedere la collaborazione delle Autorita' dello Stato di residenza per ottenere, nella misura consentita dalla legislazione di detto Stato, dati statistici riguardanti i propri cittadini residenti nella circoscrizione consolare; b) di pubblicare attraverso la stampa, avvisi diretti ai loro cittadini e trasmettere loro avvisi, atti e documenti provenienti dallo Stato d'invio, in particolare qualora tali avvisi, atti e documenti concernino un servizio nazionale.
Articolo 39 Passaporti e visti
I funzionari consolari hanno diritto a rilasciare, rinnovare, modificare o annullare: a) i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio. I funzionari consolari italiani hanno il diritto di rilasciare documenti di viaggio anche per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea; b) i visti ed altri documenti appropriati.
Articolo 40 Notifica di atti giudiziari
I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari e extra-giudiziari destinati ai propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi in vigore tra i due Stati o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.
Articolo 41 Legalizzazione e altri atti
1. I funzionari consolari hanno diritto di: a) legalizzare le firme apposte sui documenti rilasciati dalle Autorita' o dai pubblici funzionari dello Stato di residenza; b) ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare le firme, certificare e tradurre documenti quando questi atti o formalita' sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato d'invio; c) tradurre e autenticare ogni documento emanato dalle Autorita' o dai funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza, purche' le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano.
2. Gli atti ed i documenti formati, certificati o autenticati da un funzionario consolare nonche' la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o effettuati dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza, purche' siano state rispettate le eventuali formalita' richieste in materia da detto Stato.
Articolo 42 Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali
I funzionari consolari possono: a) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento da essi formato nei limiti della loro competenza; b) ricevere dichiarazioni o rilasciare certificati richiesti dalla legislazione dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga; c) rilasciare certificati di origine delle merci, o altri documenti simili, compatibilmente con la legislazione dello Stato di residenza; d) affiggere nei locali consolari avvisi riguardanti i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio; e) compiere le formalita' relative alla partecipazione dei cittadini dallo Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato; qualora, per consentire ai cittadini dello Stato d'invio di votare per elezioni o referendum relativi allo stato di invio, vengano istituiti seggi elettorali nei locali dell'ufficio consolare, il funzionario consolare deve informarne ufficialmente le Autorita' della Circoscrizione consolare. Seggi elettorali supplementari possono essere istituiti al di fuori dei locali consolari a condizione che le Autorita' della Circoscrizione consolare lo consentano.
Articolo 43 Funzioni relative alla cittadinanza e cooperazione con lo Stato di residenza
1. Il funzionario consolare riceve domande e dichiarazioni e rilascia, consegna e riceve documenti relativi a questioni di cittadinanza dello Stato d'invio, in applicazione delle leggi e regolamenti dello Stato d'invio. 2. I funzionari consolari dello Stato d'invio cooperano con le competenti autorita' dello Stato di residenza, su richiesta di queste ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle persone che non possiedono un passaporto o altro documento di riconoscimento e che le autorita' dello Stato di residenza presumono essere cittadini dello Stato d'invio. Qualora si accerti che le persone interessate posseggono la cittadinanza dello Stato d'invio, i funzionari consolari rilasciano, senza indugio, un passaporto o altro documento di viaggio a queste persone.
Articolo 44 Atti notarili
Nella loro circoscrizione consolare i funzionari consolari possono redigere, in forma notarile: a) gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato d'invio nonche' atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza; b) gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti in detto territorio; c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio; d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio.
Articolo 45 Atti dello stato civile
1 - I funzionari consolari hanno il diritto di: a) redigere, trascrivere e trasmettere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato d'invio; b) celebrare matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorita' competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige; c) ricevere gli atti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la nazionalita' delle persone alle quali viene richiesto tale consenso; d) trascrivere o annotare, sulla base di una decisione giudiziaria con valore esecutivo ai sensi della legislazione dello Stato d'invio, gli atti di scioglimento di un matrimonio contratto davanti a loro. e) richiedere alle competenti autorita' dello stato di residenza comunicazioni, copie ed estratti di documenti relativi allo stato civile dei cittadini dello Stato d'invio.
2 - Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalita' prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.
Articolo 46 Depositi consolari
I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti, e oggetti leciti di qualsiasi natura consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti in quest'ultimo. Questi depositi non beneficiano dell'inviolabilita' prevista all'art. 12 della presente Convenzione.
Articolo 47 Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio
1 - Il funzionario consolare e' libero di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa liberta' di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi. 2 - Le Autorita' competenti dello Stato di residenza faciliteranno, se necessario e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato di invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe, o altro avvenimento grave, assisteranno detti funzionari nell'adozione delle necessarie misure di assistenza.
Articolo 48 Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio
1 - L'Ufficio consolare dello Stato d'invio deve essere informato dalle Autorita' dello Stato di residenza se un cittadino dello Stato d'invio e' arrestato, detenuto in prigione, o sottoposto a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di privazione della liberta', nonche' della natura dei fatti che giustificano l'adozione di tali provvedimenti e del luogo di detenzione, entro un termine massimo di due giorni dall'adozione delle misure relative. Le Autorita' dello Stato di residenza dovranno trasmettere tempestivamente ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare dalla persona arrestata, detenuta in prigione o sottoposta a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di privazione della liberta'. Le Autorita' dello Stato di residenza devono informare l'interessato dei suoi diritti ai sensi del presente comma. 2 - I funzionari consolari hanno il diritto di recarsi presso un cittadino dello Stato d'invio posto in stato di arresto, di detenzione in prigione o di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma di privazione della liberta', di incontrarlo e mantenere i contatti con lui, di comunicare con lo stesso nella lingua da lui scelta, nonche' di corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza legale. Il diritto di visitare e di comunicare con il cittadino dello Stato d'invio e' accordato ai funzionari consolari, nel termine massimo di 5 giorni successivi al giorno in cui il cittadino e' stato arrestato, detenuto in prigione o sottoposto a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di privazione della liberta'. 3 - I diritti previsti nel presente articolo devono essere esercitati conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo, e a condizione, che la persona interessata non vi si opponga espressamente.
Articolo 49 Protezione dei minori e degli incapaci
1 - Le Autorita' dello Stato di residenza informano tempestivamente i funzionari consolari dell'esistenza di ogni situazione relativa a minori o incapaci, cittadini dello Stato d'invio, che renda necessaria la designazione di un tutore o di un curatore. 2 - I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere dichiarazioni sulle adozioni e di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tal fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza, ed alle Convenzioni internazionali in vigore da le parti, adottare provvedimenti per nominare i tutori o i curatori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato. 3 - I funzionari consolari possono anche richiedere la collaborazione delle competenti Autorita' dello Stato di residenza al fine di rendere possibile il ritorno di tali persone nello Stato d'invio.
Articolo 50 Decesso e successioni
1 - Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, l'Autorita' competente di questo Stato ne avvisa senza indugio l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione il decesso e' avvenuto informando altresi' sull'esistenza di beni ereditari o di un testamento o della circostanza che una persona presente o rappresentata nello Stato di residenza e' stata incaricata dell'amministrazione dell'eredita'. 2 - Qualora l'Ufficio consolare, informato del decesso di un proprio cittadino, lo richieda, le Autorita' competenti dello Stato di residenza forniranno allo stesso tutte le informazioni che saranno in grado di raccogliere per potere predisporre l'inventano dei beni successori e l'elenco degli aventi diritto alla successione. 3 - Il funzionario consolare dello Stato d'invio puo' richiedere all'Autorita' competente dello Stato di residenza di adottare immediatamente le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni successori lasciati nel territorio dello Stato di residenza. 4 - Il funzionario consolare puo' prestare la propria collaborazione, direttamente o tramite un proprio delegato, per l'esecuzione dei provvedimenti previsti al comma 3 del presente articolo. 5 - Se devono essere adottate misure cautelari e non sia presente o non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio sara' invitato dalle Autorita' dello Stato di residenza ad assistere alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli nonche' alla predisposizione dell'inventano. 6 - Se, dopo il completamento delle procedure relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il provento della vendita di beni mobili o immobili spettano ad un erede, avente causa o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di residenza e non abbia designato un mandatario, i beni suddetti o il provento della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che: a) sia giustificata la qualita' di erede, avente causa o legatario; b) gli organi competenti abbiano autorizzato, se del caso, il trasferimento dei beni successori o dei proventi della loro vendita; c) tutti i debiti ereditari dichiarati siano stati pagati o garantiti nei termini previsti dalla legislazione dello Stato di residenza; d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.
7 - In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trovi temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius, che non siano reclamati da un erede presente o rappresentato nel territorio dello Stato di residenza, devono essere consegnati senza alcuna formalita' all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio per assicurarne la custodia e la destinazione finale, fatta riserva del diritto delle Autorita' amministrative o giudiziarie dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia. Per l'esportazione di effetti personali e per il trasferimento di somme di denaro dovra' rispettarsi la legislazione dello Stato di residenza.
Articolo 51 Assistenza alle navi
1 - Il funzionario consolare ha il diritto di prestare assistenza e ausilio ad una nave dello Stato di invio che si ritrovi in un porto, nelle acque interne o nelle acque territoriali dello stato di residenza. 2 - Il comandante ed i membri dell'equipaggio hanno il diritto di comunicare con il Capo dell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave e questi puo' svolgere in piena liberta' le funzioni previste dall'art. 36 senza alcuna ingerenza da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Capo dell'Ufficio consolare, accompagnato, se lo desidera, da uno o piu' membri del personale consolare, puo' recarsi a bordo della nave dopo che questa e' stata ammessa alla libera pratica. 3 - Fatta riserva delle disposizioni di qualsiasi accordo marittimo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Georgia, il comandante e i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave, ed a tal fine verra' concesso loro, se del caso, un salvacondotto da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Se tali Autorita' vi si oppongono per il motivo che gli interessati si trovano nell'impossibilita' materiale di raggiungere la nave prima della sua partenza, le Autorita' informano immediatamente l'Ufficio consolare competente. 4 - Il Capo dell'Ufficio consolare puo' domandare l'assistenza delle Autorita' dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo; dette Autorita' forniscono tale assistenza a meno che esse non abbiano valide ragioni di rifiutarla motivatamente in ciascun caso specifico.
Articolo 52 Poteri del funzionario consolare relativi alla nave ed all'equipaggio
I funzionari consolari, nei riguardi di una nave dello Stato d'invio ed in conformita' della legislazione di quest'ultimo, hanno il diritto: a) di prestare assistenza alla nave, e facilitarne l'accesso nel mare territoriale, nel porto o nelle acque interne dello Stato di residenza, nonche' la permanenza e la partenza; b) di interrogare il comandante e qualsiasi membro dell'equipaggio della nave; c) di esaminare e vidimare i documenti di bordo; d) di ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio e la destinazione della nave; e) di rilasciare, a nome dello Stato d'invio, tutti i documenti che consentano alla nave di proseguire il suo viaggio; f) di rilasciare e rinnovare i documenti speciali riguardanti i marittimi, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio; g) di adottare tutte le misure necessarie per l'arruolamento e lo sbarco del comandante nonche' per l'assunzione e lo sbarco dei membri dell'equipaggio; h) di ricevere, formare o autenticare dichiarazioni e rilasciare ogni altro documento previsto dalla legislazione dello Stato di invio relativamente alla nazionalita', alla proprieta', alle garanzie reali, allo stato ed alla gestione della nave o concernente il suo carico; i) di adottare i provvedimenti necessari al mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave; j) di risolvere le controversie tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, relative alle paghe ed al contratto di lavoro; k) di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri; l) di farsi consegnare gli atti di nascita o di morte formati dal comandante a bordo della nave nel corso del viaggio, nonche' i testamenti formati o ricevuti; m) di prestare aiuto ed assistenza al comandante o ai membri dell'equipaggio della nave nei loro rapporti con le Autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza, ed a tal fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un legale o di altra persona che agisca da interprete o da rappresentante legale in sede giudiziaria; n) di adottare misure per assicurare l'applicazione sulle navi della legge vigente nello Stato d'invio in materia marittima; o) di compiere gli atti d'inventano e tutte le altre operazioni necessarie per la conservazione dei beni ed oggetti di qualsiasi natura lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi o passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto. p) di ricevere dichiarazioni e formare documenti prescritti dalle leggi e regolamenti dello Stato d'invio concernenti la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio;
Articolo 53 Repressione di reati commessi a bordo
1 - Fatte salve le disposizioni di qualsiasi accordo marittimo tra la Repubblica Italiana e la Georgia, le autorita' competenti dello Stato di residenza non possono esercitare atti di giurisdizione penale sia a terra sia a bordo di una nave dello Stato d'invio, in relazione a reati commessi a bordo, ad eccezione di: a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza, oppure da o ai danni di una persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio; b) reati che compromettono la tranquillita' o la sicurezza del porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in materia di sicurezza dello Stato, di sanita' pubblica, d'immigrazione, in particolare per quanto riguarda l'immigrazione irregolare, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque; c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima e' di cinque anni; d) casi in cui il funzionario consolare l'ha richiesto o ha dato il suo consenso; e) reati in materia di traffico illecito di persone, di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2 - Le disposizioni di cui al comma I del presente articolo si applicano altresi' nel caso in cui le autorita' competenti dello stato di residenza convocano il Comandante o un altro membro dell'equipaggio della nave dello stato d'invio per prestare, a terra, testimonianza su fatti connessi con la nave.
Articolo 54 Giurisdizione a bordo della nave
1 - Le Autorita' dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante. 2 - Le Autorita' dello Stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'Ufficio consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi vertenza avvenuta a bordo, salvo che sia necessario per il mantenimento della tranquillita' e dell'ordine o nell'interesse della sanita' o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio. 3 - Se, ai fini di esercitare i diritti di cui all'art. 53 della presente Convenzione, le Autorita' dello Stato di residenza intendono procedere all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo o al sequestro della nave o di tutto o parte del carico o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, dette Autorita' dovranno avvisare il funzionario consolare competente, affinche' questi possa assistere alle visite, alle indagini, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale che agisce per suo conto, hanno il diritto di avvisare il funzionario consolare, in modo da permettere a tale funzionario o al suo rappresentante di assistere a queste visite, indagini, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non e' presente o non e' rappresentato, egli deve ricevere dalle Autorita' dello Stato di residenza tutte le informazioni sui fatti in questione. Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui il comandante oppure i membri dell'equipaggio siano stati richiesti di fare dichiarazioni dalle locali Autorita' giudiziarie ed amministrative. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, le Autorita' dello Stato di residenza informeranno per iscritto il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati. 4 - Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ne' alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanita' pubblica, l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza, ne' al sequestro della nave o del carico in virtu' di procedimenti civili o commerciali dinanzi alle Autorita' giudiziarie dello Stato di residenza.
Articolo 55 Danneggiamento, incaglio e naufragio di una nave
1 - Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia o fa naufragio o costituisce un ostacolo alla navigazione nelle acque territoriali o nelle acque interne dello Stato di residenza, le Autorita' competenti di detto Stato devono informare al piu' presto l'Ufficio consolare competente dell'incidente e delle misure adottate per il salvataggio e la preservazione della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico, e degli altri oggetti a bordo. 2 - In tal caso le Autorita' dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo carico e degli altri oggetti a bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Dette misure si estendono altresi' a tutti gli oggetti facenti parte della nave o del suo carico e che sono stati separati dalla nave. Le Autorita' dello Stato di residenza presteranno inoltre ai funzionari consolari tutta l'assistenza necessaria per qualsiasi misura da adottare in seguito all'avaria, all'incaglio o al naufragio. I funzionari consolari hanno diritto di chiedere alle Autorita' dello Stato di residenza che esse adottino e continuino ad adottare le misure sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il comandante della nave. 3 - Quando una nave naufraga, e oggetti parte di detta nave o del suo carico vengono ritrovati sul litorale dello Stato di residenza o in prossimita' di esso o vengono trasportati in un porto di detto Stato e ne' il proprietario della nave o del carico, ne' un suo rappresentante, ne' gli assicuratori ne' il comandante sono presenti o non possono comunque adottare disposizioni per la loro conservazione o destinazione, il funzionario consolare e' autorizzato ad adottare, in qualita' di rappresentante del proprietario della nave, le disposizioni che il proprietario stesso avrebbe preso agli stessi fini se fosse stato presente, in conformita' alla legislazione dello Stato di residenza. 4 - I funzionari consolari sono altresi' autorizzati ad adottare le misure previste dal comma 3 del presente articolo nel caso di oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio che costituiscono parte di una nave, qualunque sia la sua nazionalita', o del suo carico, che sono stati trasportati in un porto e ritrovati sulla riva o in prossimita' di essa o sulla nave in avaria, incagliata o naufragata. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza dovranno informare al piu' presto il funzionario consolare dell'esistenza di tali oggetti. 5 - Il funzionario consolare ha il diritto di assistere all'inchiesta aperta per determinare le cause dell'avaria, dell'incaglio o del naufragio nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga. 6 - Nessuna imposta e tassa sull'importazione di merci puo' essere percepita dalle Autorita' dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati da una nave naufragata o incagliata o che fanno parte di essa, a meno che tali oggetti vengano sbarcati per l'uso o il consumo nel territorio dello Stato di residenza. 7 - Le Autorita' dello Stato di residenza non possono percepire alcuna imposta e tassa di importazione oltre a quelle di cui al comma precedente, per quanto riguarda la nave naufragata o incagliata o il suo carico, salvo imposte e tasse di importazione di analoga natura e di analogo importo che sarebbero percepite in circostanze analoghe su navi dello Stato di residenza.
Articolo 56 Misure in materia di successione in caso di decesso a bordo
1 - In caso di decesso o di scomparsa a bordo della nave del comandante o di un membro dell'equipaggio di una nave dello Stato d'invio, il comandante o il suo sostituto o il funzionario consolare hanno la competenza esclusiva per predisporre l'inventano degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, per compiere gli altri atti necessari per la conservazione dei beni suddetti, e, se del caso, per la liquidazione della successione. 2 - Se il defunto o lo scomparso era cittadino dello Stato di residenza, il comandante o il suo sostituto redige, al momento della constatazione del decesso o della scomparsa, l'inventano dei beni, di cui una copia conforme e' consegnata alle Autorita' dello Stato di residenza. Queste hanno competenza esclusiva a compiere tutti gli altri atti necessari in vista della conservazione dei beni e, se del caso, della liquidazione della successione. 3 - Il funzionario consolare che esercita i diritti in materia di successione, di cui al presente articolo, deve agire nel rispetto della legislazione dello Stato di residenza.
Articolo 57 Disposizioni relative agli aeromobili
Le disposizioni contenute negli articoli da 51 a 56 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza o con altri accordi internazionali vigenti tra le due Parti Contraenti.
Articolo 58 Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari
I funzionari consolari sono altresi' autorizzati a esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che: a) essa non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza; b) le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.
Articolo 59 Competenza territoriale
I funzionari consolari possono esercitare le loro funzioni solo nella propria circoscrizione consolare. Tuttavia, previo consenso delle Autorita' dello Stato di residenza, possono esercitarle al di fuori della propria circoscrizione.
Articolo 60 Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi
1 - Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso non vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' esercitare funzioni consolai nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo. 2 - In base alla presente Convenzione i funzionari consolai della Repubblica Italiana possono esercitare nel territorio della Georgia funzioni consolai a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.
Articolo 61 Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo
Lo Stato d'invio puo', previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in quest'ultimo Stato di esercitare funzioni consolari in un altro Stato terzo, a condizione che lo Stato di residenza non si opponga.
CAPITOLO V
REGIME APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI UFFICI CONSOLARI DIRETTI DA TALI FUNZIONARI
Articolo 62 Agevolazioni, privilegi e immunita'
1. Gli articoli 8, 13, 14, 15, 16, 18, 31, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 57 della presente Convenzione si applicano all'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' ditali Uffici consolari sono regolate dagli articoli 63, 64, 65 e 66 della presente Convenzione. 2. Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23, 30 e 31 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' ditali funzionari consolai vengono disciplinati dagli articoli 67, 68, 69, 70 e 71. 3. I privilegi e le immunita' previste dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4. Le trasmissioni di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consolari onorari e' ammesso soltanto con il consenso dello Stato di residenza.
Articolo 63 Protezione dei locali consolari
Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare, diretto da un funzionario consolare onorario, da intrusione o danneggiamento e di prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.
Articolo 64 Esenzione fiscale dei locali consolari
1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio e' proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di servizi specifici resi. 2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica a tali imposte e tasse qualora esse, in base alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, siano pagabili dalla persona che ha stipulato un contratto con lo Stato d'invio.
Articolo 65 Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari
L'archivio ed i documenti di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purche' siano tenuti separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonche' dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione o commercio.
Articolo 66 Esenzione dai diritti doganali
Lo Stato di residenza, in conformita' delle sue leggi e regolamenti, autorizza l'importazione e concede l'esenzione da ogni tassa, imposta doganale ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, sui seguenti prodotti, purche' siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, timbri, sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da ufficio, ed articoli simili forniti da o su richiesta dello Stato d'invio all'Ufficio consolare.
Articolo 67 Procedimenti penali
Se vengono istruiti procedimenti penali contro un funzionario consolare onorario, questi deve presentarsi davanti alle competenti Autorita'. Tuttavia, tali procedimenti devono essere condotti con il rispetto dovutogli per la sua posizione ufficiale e, eccetto quando e' agli arresti o in detenzione, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando si sia resa necessaria la detenzione di un funzionario consolare onorario, i procedimenti contro di lui vengono instaurati nel periodo piu' breve.
Articolo 68 Protezione dei funzionari consolari onorari
Lo Stato di residenza e' tenuto ad accordare ad un funzionario consolare onorario la protezione richiesta dalla sua posizione ufficiale.
Articolo 69 Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza
I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano un'attivita' professionale o commerciale a carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.
Articolo 70 Esenzione fiscale
Il funzionario consolare onorario e' esente da ogni tassa ed imposta sulla remunerazione e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.
Articolo 71 Esenzione dai servizi personali
Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai servizi personali e da tutti i pubblici servizi di qualunque natura essi siano, nonche' dagli oneri militari quali requisizioni, contribuzioni militari ed acquartieramento di militari.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 72 Esercizio di funzioni consolari non menzionate nella presente Convenzione
I funzionari consolari, in aggiunta alle funzioni indicate nella presente Convenzione, possono svolgere qualsiasi altra funzione consolare considerata dallo Stato di residenza come compatibile con il loro status.
Articolo 73 Istituzione di una Commissione mista
Una Commissione mista formata da funzionari nominati da ciascuno dei due Stati si riunira' su richiesta di una delle Parti Contraenti per assicurare che le disposizioni di questa Convenzione siano eseguite nel miglior modo possibile.
Articolo 74 Soluzione delle controversie
Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica; le Parti contraenti concordano che, qualora tali controversie non siano risolte in tal modo, esse saranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia.
Articolo 75 Ratifica, durata e denuncia della Convenzione
1 - La presente Convenzione e' soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati prima possibile. Essa entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 2 - La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. Ciascuna Parte Contraente potra' denunciarla in qualsiasi momento e tale denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica e' stata ricevuta dall'altro Stato. 3 - Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra Parte la modifica, il completamento o l'interpretazione di uno o piu' articoli della presente Convenzione. Nel caso di accordo su tale modifica, completamento od integrazione questi saranno oggetto di un Protocollo che fara' parte integrante della presente Convenzione.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione ed apposto i propri sigilli.
Fatto a Tbilisi il 17 luglio 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, georgiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in lingua inglese.
Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Georgia (firma illeggibile) (firma illeggibile) |
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