IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2002; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002, recante: «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale, nell'ambito delle attivita' concernenti l'organizzazione e la gestione degli interventi in caso di emergenza, si prevede l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero; Considerato che lo Stato italiano, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, partecipa alle attivita' di assistenza tecnica e sanitaria alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 ottobre 2001, che disciplina la cooperazione a livello comunitario per gli interventi di soccorso di protezione civile, avente carattere vincolante nei confronti degli Stati membri; Visto il messaggio della Commissione europea del 25 luglio 2004; Viste le note del 26 e 27 luglio 2004 con cui il Servizio nazionale della protezione civile del Ministero dell'interno della Repubblica Portoghese ha richiesto l'intervento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ravvisata la necessita' di prestare la necessaria assistenza alle Autorita' portoghesi, attraverso l'invio di mezzi e materiali idonei a fronteggiare il contesto emergenziale; Considerata la permanenza di una diffusa situazione di rischio connessa alla stagione estiva in relazione all'emergenza incendi nel territorio della Repubblica Portoghese; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in favore della Repubblica Portoghese colpita dall'emergenza incendi nel corso dell'estate 2004, in adempimento dei doveri di cooperazione internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad assumere tutti gli interventi e le iniziative occorrenti per le attivita' di soccorso, anche utilizzando beni e materiali. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2004 Il Presidente: Berlusconi |