Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Erice».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
1992, n. 164.
Esaminata la domanda inoltrata dalla Confederazione italiana agricoltori di Trapani, Coldiretti di Trapani, Unione agricoltori di Trapani, Lega delle cooperative di Trapani, A.G.C.I. di Trapani, Unione Cooperative di Trapani, Federvini di Trapani, Fedrdoc di Trapani, Unione italiana vini di Trapani, in data 3 marzo 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Erice»;
Visto, il parere favorevole della regione Siciliana in merito alla richiesta di riconoscimento dei vini a D.O.C. «Erice» in sostituzione della I.G.T. «Colli Ericini»;
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1995, e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta l'Indicazione geografica tipica Colli Ericini, ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera a), che prevede la decadenza da Indicazione geografica tipica nel momento stesso in cui viene riconosciuta la denominazione di origine controllata recante il nome geografico o parte di esso della I.G.T. in discorso;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Erice il giorno il febbraio 2004;
Visto il parere favorevole della regione Siciliana - prot. n. 4151 del 14 giugno 2004 - in merito alla delimitazione della zona di imbottigliamento coincidente con la zona di vinificazione per i vini di cui trattasi;
Considerato che la regione stessa, con la nota sopra indicata, ha fatto presente di aver provveduto a verificare la percentuale del 66% di rappresentativita', stabilita nel decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante «modalita' e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.» e, che gli atti giustificativi sono depositati presso la regione Siciliana Assessorato agricoltura e foreste - Direzione interventi strutturali;
Ha espresso, nella riunione del 15 luglio 2004 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ERICE»
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Erice» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Erice» Bianco;
«Erice» Ansonica o Insolia;
«Erice» Catarratto;
«Erice» Grecanico;
«Erice» Grillo;
«Erice» Chardonnay;
«Erice» Muller Thurgau;
«Erice» Sauvignon;
«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo;
«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon;
«Erice» Moscato;
«Erice» Passito;
«Erice» Spumante (nelle tipologie Dolce e Brut);
«Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva);
«Erice» Calabrese o Nero d'Avola;
«Erice» Frappato;
«Erice» Perricone o Pignatello;
«Erice» Cabernet Sauvignon;
«Erice» Syrah;
«Erice» Merlot;
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Erice» Bianco:
Catarratti: minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana, fino ad un massimo del 40%.
La denominazione di origine controllata «Erice» con la menzione di uno dei seguenti vitigni Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon, Ansonica o Insolia, Grecanico dorato o Grecanico, Grillo, Catarratti, Moscato di Alessandria o Zibibbo, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 15%.
«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo:
Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon:
Sauvignon B. minimo 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Passito:
Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Moscato:
Moscato di Alessandria minimo 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva):
Calabrese o Nero d'Avola: minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 40%.
La denominazione di origine controllata «Erice» con la menzione di uno dei seguenti vitigni Calabrese o Nero d'Avola, Frappato, Cabernet Sauvignon, Perricone o Pignatello, Syrah, Merlot, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 15%.
«Erice» Spumante:
per la tipologia Dolce: Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 5%.
Per la tipologia Brut: Chardonnay minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto spumante altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 30%.
Art. 3.
Zona di produzione uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» ricade nella provincia di Trapani e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto il territorio del comune di Buseto Palizzolo e parte dei territori dei comuni di Erice, Valderice, Custonaci, Castellammare del Golfo e Trapani.
La zona e' cosi' delimitata: «La delimitazione ha inizio nel comune di Erice in localita' Grotta Perciata per procedere in senso antiorario lungo le localita' San Matteo, Fontana Bianca, Martogna Porta Guastella, Torre dei quattro venti, Casa La Porta, Nord Santuario S. Anna, c.da Difali, Torrebianca, Villa Roccaforte fino ad incrociare la S.S. 113; si segue la S.S. 113 in direzione est sino ad arrivare in localita' Torretta, dove si interseca la via Fumosa; questa, viene percorsa in direzione sud fino ad incrociare la S.P. Trapani-Salemi che la si segue fino al Ponte della Collura; si continua lungo la linea del confine amministrativo del comune di Trapani fino ad arrivare in localita' Bruca dove si interseca il confine amministrativo di Buseto Palizzolo; da qui, sempre in senso antiorario si prosegue lungo il confine amministrativo di Buseto Palizzolo, per arrivare in localita' Racabbe a quota m.s.l.m. 205 che segna l'ingresso nel territorio di Castellammare del Golfo. La delimitazione procede in direzione nord lungo le quote 225, 231, 240 fino ad incrociare il confine amministrativo del comune di Custonaci. Si segue detto confine per giungere in localita' Brullo ed entrare nel territorio di Custonaci; da questo punto si segue la linea immaginaria che attraversa case Fontana, Case La Porta, Case Chiova, Bellazita, zona sud-est localita' Sperone, fino a collegarsi col pozzo della Noce; quindi si segue la zona pedemontana di Montagna Sparacio, si attraversa la S.P. Trapani - San Vito Lo Capo, si procede lungo la linea che unisce le localita' Ronza, Mandra, Mandria Luppino, Piano Alastre, Portella del Cerriolo, fino ad incontrare il ponte del Rio Forgia; si segue il percorso del fiume in direzione c.da Linciasa per poi deviare in direzione ovest attraversando Baglio Sciare, Rione Catalano, San Andrea Bonaria, Baglio Todaro ed, infine, incontrare la grotta Berciata in Territorio di Erice, quale punto di inizio della delimitazione.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» devono essere quelle tradizionali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.
4.2 Densita' d'impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3500 per le uve a bacca bianca e 4000 per le uve a bacca nera, in coltura specializzata.
4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono l'alberello e la controspalliera. Sono escluse le forme di allevamento espanse.
La regione Siciliana puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
I sesti d'impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
4.4 Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
Le produzioni massime di uva, espresse in tonnellate a ettaro, e le gradazioni minime naturali sono le seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcolom. vol.
Tipologia |Produzione uva T/ha| nat. minimo % vol. ===================================================================== "Erice" Bianco | 11 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Ansonica o | | Insolia | 11 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" catarratto | 11 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Grecanico | 11 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Grillo | 11 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Chardonnay | 9 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Muller Thurgau | 11 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Sauvignon | 11 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" vendemmia | | Tardiva Sauv. | 6 | 16,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" vendemmia | | Tardiva Zibibbo | 6 | 16,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Moscato | 11 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Passito | 11 | 13,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Spumante (Dolce | | e Brut) | 11 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Rosso (anche | | tipol. Riserva) | 11 | 12,50 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Calabrese o Nero| | d'Avola | 11 | 12,50 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Frappato | 11 | 12,50 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Perricone o | | Pignatello | 11 | 12,50 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Cabernet | | Sauvignon | 9 | 12,50 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Syrah | 11 | 12,50 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Merlot | 9 | 12,50

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Art. 5.
Vinificazione ed elaborazione
5.1 Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, ivi compreso l'appassimento delle uve, l'affinamento e l'invecchiamento obbligatorio debbono essere effettuate in tutto il territorio amministrativo dei comuni compresi anche solo in parte nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
5.2 Zona di imbottigliamento.
Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata Erice devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione.
5.3 Correzioni.
Non e' consentito l'arricchimento.
5.4 Elaborazione.
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave.
La tipologia passito deve essere ottenuta da uve appassite anche in fruttaio e/o con le tecniche ed attrezzature consentite dalla normativa vigente.
Le tipologie vendemmia tardiva devono essere ottenute da uve appassite sulla pianta.
5.5 Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino finito e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

=====================================================================
Tipologia |Resa uva/vino|Prod. massima di vino Hl/ha ===================================================================== "Erice" Bianco | 70% | 77,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Ansonica o Insolia | 70% | 77,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Catarratto | 70% | 77,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Grecanico | 70% | 77,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Grillo | 70% | 77,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Chardonnay | 70% | 63,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Muller Thurgau | 70% | 77,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Sauvignon | 70% | 77,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Vendemmia Tardiva | | Zibibbo | 60% | 36,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Vendemmia Tardiva | | Sauvignon | 60% | 36,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Moscato | 70% | 77,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Passito | 40% | 44,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Spumante (Dolce e | | Brut) | 70% | 77,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Rosso (anche tipol.| | Riserva) | 70% | 77,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Calabrese o Nero | | d'Avola | 70% | 77,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Frappato | 70% | 77,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Perricone o | | Pignatello | 70% | 77,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Cabernet Sauvignon | 70% | 63,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Syrah | 70% | 77,00 --------------------------------------------------------------------- "Erice" Merlot | 70% | 63,00

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per le tipologie bianche, rosse e spumante, il 63% per le tipologie vendemmia tardiva, il 43% per la tipologia passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per l'intera partita.
L'eccedenza del 5%, se ne ha le caratteristiche, puo' essere designata come vino ad I.G.T.
5.6 Invecchiamento.
Per il vino «Erice Rosso», la menzione «Riserva» e' ammessa a condizione che, prima dell'immissione al consumo, venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di anni due, a decorrere dal 10 novembre dell'anno di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Erice» Bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fragrante; sapore: secco, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Erice» Grecanico:
colore: paglierino piu' o meno carico con riflessi verdolini;
odore: delicato, gradevole piu' o meno fruttato;
sapore: secco, pieno, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 12,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Erice» Chardonnay:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico;
sapore: fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale min. 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Muller Thurgau:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico, aromatico;
sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale min. 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Sauvignon:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico;
sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Ansonica o Insolia:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato;
sapore: secco, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Grillo:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: intenso, delicato;
sapore: secco, fruttato, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Catarratto:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato;
sapore: secco, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Moscato:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: aromatico caratteristico;
sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Erice» Spumante Dolce:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol., di cui almeno 6% effettivo;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
zuccheri min.: secondo normative CE.
«Erice» Spumante Brut:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
sapore: fresco con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
zuccheri massimo: 15 g/l.
«Erice»: Rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Calabrese o Nero d'Avola:
colore: rosso rubino intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Frappato:
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, lievemente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Perricone o Pignatello:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, armonico leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 13% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Erice» Merlot:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 13% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
«Erice» Syrah:
colore: rosso rubino;
odore: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, piacevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
«Erice»: Rosso Riserva:
colore: rosso rubino intenso con riflessi aranciati;
odore: complesso, etereo, fine;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 13,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Erice» Passito:
colore: da paglierino a dorato;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, armonico;
titolo alcolom. vol. totale minimo: 16% vol., di cui almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere;
acidita' totale minima: 4.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Vendemmia tardiva Zibibbo:
colore: da paglierino a dorato;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol., di cui almeno il 12,50% vol., svolto ed il 3,50% vol., da svolgere;
acidita' totale minima: 4.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Vendemmia tardiva - Sauvignon:
colore: da giallo paglierino ai dorato carico;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol., di cui almeno il 12,50% vol, svolto ed il 3,50% vol, da svolgere;
acidita' totale minima: 4.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Siciliana, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
7.3 Annata.
Nell'etichettatura dei vini «Erice» l'indicazione dell'annata di produzione dell'uve e' obbligatoria per i tipi tranquilli.
Art. 8.
Confezionamento
8.1 Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale di 0,187 litro, 0,250 litro, 0,375 litro, 0,500 litro, 0,750 litro, 1,000 litro, 1,500 litro, 3 litri e 5 litri.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone