Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 27 luglio 2004
Rettifica al decreto direttoriale 16 settembre 2003 di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto direttoriale 16 settembre 2003 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» ed e' stato approvato il relativo disciplinate di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2003;
Vista la domanda presentata dalla regione Liguria il 7 luglio 2004 con nota n. 89542/261, che, sentiti i produttori interessati, ha richiesto di rettificare l'art. 5, paragrafo 1 del citato disciplinare di produzione, limitatamente all'esclusione della dicitura «l'affinamento in bottiglia obbligatorio»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla rettifica richiesta, espresso nella riunione del 15 luglio 2004, anche considerato che il paragrafo 1 dell'art. 5 del disciplinare di produzione, limitatamente alla dicitura «l'affinamento in bottiglia obbligatorio» e' incompatibile con il paragrafo successivo ed e' evidente che quanto emerso e' dovuto ad una imprecisione inerente la fase di stesura del disciplinare di produzione;
Decreta:
L'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» riconosciuto con decreto direttoriale 16 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2003, e' sostituito per intero dal testo di seguito riportato:
«Art. 5.
Norme per la vinificazione 5.1 - Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi, l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'alcolizzazione dei vini liquorosi, 1'appassimento delle uve devono essere effettuate nel territorio dei comuni di cui all'art. 3.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Liguria ed in deroga a quanto sopra disposto, puo' consentire che le operazioni di vinificazione siano effettuate all'interno della zona delimitata dal disciplinare dei vini a denominazione di' origine controllata «Riviera Ligure di Ponente», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, ad operatori che, su specifica richiesta, dimostrino di aver rivendicato tale operazione nelle ultime due campagne viticole antecedenti alla data di approvazione del presente disciplinare. 5.2 - Zona di imbottigliamento.
L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» deve avvenire all'interno della zona delimitata dal disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988. 5.3 - Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto.
Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1, e' consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione delle tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio», e le relative tipologie «Superiore», «Sciac-tra», «Passito», «Passito liquoroso», purche' risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia. 5.4 - Arricchinienti e colmature.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o comunque con le tecnologie consentite dalla normativa in vigore. 5.5 - Elaborazioni.
Le diverse tipologie previste dall`art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» deve essere ottenuta soltanto con le pratiche enologiche tradizionali della zona, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.
La tipologia « Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Superiore» prevede la vinificazione delle uve che assicuri una gradazione alcolica minima naturale di gradi 12.
La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco» di «Pornassio» con la menzione «Sciac-tra» prevede la vinificazione delle uve con un limitato contatto del mosto con le parti solide onde assicurare la caratteristica del colore di cui al successivo articolo.
Le tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito» e «Passito liquoroso», devono essere ottenute utilizzando uve prodotte da vitigno Ormeasco o Dolcetto nella zona delimitata dal presente disciplinare, che devono essere state appassite naturalmente sulla pianta, su graticci od in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, anche con deumidificatori; le uve dovranno presentare un tenore zuccherino minimo di 260 gr/l. 5.6 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini sono le seguenti:

=====================================================================
Tipologia vino/ha |Resa uva/vino|Prod. mass. ===================================================================== Pornassio - Ormeasco di Pornassio.... | 70 % | 63/hl --------------------------------------------------------------------- Pornassio - Ormeasco di Pornassio | | Superiore.... | 70 % | 63/hl --------------------------------------------------------------------- Pornassio - Ormeasco di Pornassio | | Sciac-tra.... | 70 % | 63/hl --------------------------------------------------------------------- Pornassio - Ormeasco di Pornassio | | Passito.... | 50 % | 45/hl --------------------------------------------------------------------- Pornassio - Ormeasco di Pornassio Passito | | liquoroso .... | 50 % | 45/hl

Qualora la resa uva vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75 %, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. 5.7 - Invecchiamento.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» e «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Sciac-tra» l'immissione al consumo non puo' essere effettuata prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Superiore» l'immissione al consumo non puo' essere effettuata prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito» la durata di invecchiamento e' di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito Liquoroso» la durata di invecchiamento e' di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per le tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Superiore» e «Passito» e' previsto, in questo periodo, un affinamento in botti di rovere o castagno per almeno quattro mesi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2004
Il direttore generale: Abate
 
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