Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare del vino a denominazione di origine controllata «Casteller».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
1992, n. 164;
Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio di tutela vini del Trentino in data 22 aprile 2004, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare del vino a denominazione di origine controllata «Casteller»;
Visto il parere della provincia autonoma di Trento del 15 aprile 2004, prot. n. 19311, espresso sulla domanda sopra citata, inoltrata dal Consorzio di tutela vini del Trentino a detta provincia autonoma in data 9 aprile 2004;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza. tenutasi a Trento l'8 luglio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 15 luglio 2004, presente il funzionario della provincia autonoma di Trento, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato
Proposta di disciplinarie di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Casteller»
Art. 1.
Ambito applicazione
La denominazione di origine controllata «Casteller» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Vitigni ammessi
La denominazione di origine controllata «Casteller» e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Merlot, minimo 50%;
Schiava grossa, Schiava gentile, Lambrusco a foglia frastagliata, Lagrein e Teroldego da soli o congiuntamente, per la differenza.
La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata del vino «Casteller», deve essere adeguata entro la quinta vendemmia compresa, a partire dalla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
E' consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica dei vigneti possa essere adeguata parzialmente purche' tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella stabilita dal presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza del presente disciplinare di produzione i vigneti di cui sopra iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata del vino «Casteller», potranno usufruire della denominazione medesima.
Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, di' cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto a riportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio della provincia autonoma di Trento.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller», comprende il territorio amministrativo dei comuni di' Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calavino, Calliano Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Rovere' della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenna, Tenno, Ton, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.
Art. 4.
Condizioni ambientali e resa
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Casteller» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo i vigneti ubicati in terreni con buona esposizione, pedecollinari, collinari e di piano, purche' questi ultimi a tradizione viticola, con esclusione dei terreni situati oltre i 600 metri sopra il livello del mare.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Casteller» e' stabilita in 15 tonn per ettaro in coltura specializzata. Su detto limite, di resa di uva ad ettaro e' ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata. L'eventuale superamento del limite del 20% sopraindicato comporta la rinuncia alla denominazione di origine controllata per l'intera partita.
Il servizio vigilanza e promozione dell'attivita' agricola della provincia autonoma di Trento con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale supero di resa, consentito nella misura massima del 5% non avra' diritto alla D.O.C.
Art. 5.
Zona di vinificazione e pratiche enologiche ammesse
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Trento.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Casteller» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
L'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali, e' consentito utilizzando mosti concentrati rettificati e mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Art. 6.
Caratteristiche vino al consumo
Il vino «Casteller» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
1 - Qualificazioni.
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Art. 8.
Confezionamento
Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Casteller», e' consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge n. 164. I produttori interessati hanno facolta' di optare per le denominazioni prescelte a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Casteller» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
 
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