Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Frascati».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata, nel corso della riunione del 15 luglio 2004 la domanda, presentata dal «Consorzio tutela doc Frascati» intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Frascati»;
Visto, il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Lazio;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Frascati il 15 giugno 2004, ha espresso parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione dei vini in questione redatto secondo il testo appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
 
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRASCATI».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Frascati», anche nelle tipologie «superiore» e «spumante», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata «Frascati» puo' essere accompagnata dalla menzione tradizionale «Cannellino» purche' risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», anche nelle tipologie «spumante» e «superiore», deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
di Malvasia bianca di Candia 50%, Trebbiano Toscano 10-20%, Malvasia del Lazio (puntinata) 20-40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve della varieta' di vitigni Greco, Trebbiano giallo, Bellone e Bombino bianco, fino ad un massimo del 30%; in tale ambito le altre varieta' di vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati dalla regione Lazio per la provincia di Roma, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15%.
Sono esclusi altri vitigni aromatici.
La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Frascati», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia compresa, a partire dalla data pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
E' consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica possa essere adeguata parzialmente purche' tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella stabilita dal presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza del presente disciplinare di produzione i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati», potranno usufruire della denominazione medesima.
Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 del presente disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato agricoltura della regione Lazio.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve del vino Frascati comprende il comprensorio gia' delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1933, nonche' i territori per i quali sono state annualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo, dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monteporzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.
Tale zona e' cosi delimitata:
sulla via Casilina, appena superato il km 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in localita' Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna.
Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimita' della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine a Colonna-Frascati in prossimita' del km 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monteporzio Catone (localita' Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimita' del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nordovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il km 2 sulla via Anagnina.
Dal km 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il km 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte Linari prosegue versd nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimita' di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il km 21 al ponte di Pantano da dove e' iniziata la delimitazione.
Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve del vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano ricchi di potassio di fosforo, di microelementi, poveri di azoto e di calcio, sciolti permeabili, asciutti, ma non aridi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
Per i nuovi impianti, il numero minimo di ceppi e' fissato in 3.000 per ettaro, non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola.
La produzione di uva ammessa per il vino «Frascati» e «Frascati» spumante non deve essere superiore a t 14 e a t 13 per le tipologie «superiore», e cannellino per ettaro di coltura specializzata.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata ai limiti di cui sopra, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non dovra' essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il «Consorzio tutela doc Frascati» di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, e' consentita altresi' la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato:
partendo dal confine tra Montecompatri e Monteporzio Catone alla q. 300, in prossimita' del fontanile sito in localita' Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendo cosi' nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimita' del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord est le localita' Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q. 344 e la q. 461 (M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimita' del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q. 300 da dove e' iniziata la delimitazione.
Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della denominazione d'origine controllata «Frascati» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
Tuttavia, tenuto conto delle particolari condizioni di tradizionalita', tali operazioni sono consentite - previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e previa istruttoria da parte della regione Lazio - in cantine ubicate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione della denominazione d'origine controllata Castelli Romani, a condizione che dimostrino di aver effettuato le suddette operazioni da almeno cinque anni continuativamente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Detta zona comprende: in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e San Cesareo e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma ed, in provincia di Latina, l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia.
La delimitazione della zona stessa viene di seguito descritta: partendo in senso antiorario, in comune di Roma dall'incrocio della via Casilina con il G.R.A., segue in direzione sud-ovest il percorso di quest'ultimo sino all'incrocio con la via Laurentina, deviando verso sud segue la via Laurentina sino al punto di incrocio (km 28,500 circa) di quest'ultima con la s.s. n. 148 Pontina in comune di Ardea e prosegue verso sud-est costeggiando la medesima sino al punto d'incrocio con la via Nettunense dal quale, seguendo la stessa via Nettunense, in direzione nord raggiunge il confine provinciale Roma-Latina che segue verso sud sino a ponte Guardapassi in comune di Aprilia.
La linea di demarcazione segue tale confine verso sud sino ad incrociare il Fosso Leschione che percorre verso sud fino alla confluenza con il Fosso di Carano risalendo verso est sino al confine della provincia di Roma e Latina.
Continua in direttrice est lungo il confine provinciale sino a raggiungere il fosso della Crocetta, segue verso sud lungo la strada provinciale che costeggia il sopracitato fosso e lungo la stessa scavalca la s.s. 148, circoscrive il perimetro dell'impianto enologico Co.Pro.Vi. e a ritroso rifacendo lo steso percorso si ricongiunge alla Crocetta con il confine provinciale. Continua verso est fino a raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in localita' Colle dei Marchigiani in comune di Cisterna di Latina e prosegue lungo la stessa direzione sud est fino all'incrocio con il fosso di Cisterna.
Risale lungo il fosso di Cisterna in direzione nord sino all'incrocio con la strada Cisterna-Cori, segue tale strada in direzione nord-est sino all'incrocio con il confine comunale di Cori in localita' Ponte Teppia dal quale, proseguendo lungo il confine del territorio del comune di Cori, dapprima in direzione sud, poi sud-est, quindi verso nord e nord-ovest raggiunge il confine provinciale in prossimita' della strada Giulianello-Artena. Segue il confine provinciale in direzione ovest sino a raggiungere il confine tra i comuni di Artena e Lariano nei pressi della Fontana Mastrangelo. Prosegue poi, lungo i confini comunali di Lariano, Rocca di Papa, Rocca Priora sino alla localita' Colle di Fuori.
Prosegue quindi, verso nord sulla strada valle dei Gocchi, dalla quale prosegue, lungo il confine del territorio comunale di Zagarolo, dapprima in direzione nord-est, poi in direzione nord-ovest, quindi in localita' Corzanello, in direzione sud sino alla localita' Casella. Di tale localita' lascia il confine del comune di Zagarolo per discendere verso sud-ovest sulla via dell'Acquafelice sino al ponte di Pantano dove si raccorda con la via Casilina in direzione Roma sino ad incrociare il G.R.A.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5%.
Tuttavia, solo in annate eccezionalmente sfavorevoli, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere tecnico dell'assessorato all'agricoltura della regione Lazio, tale titolo alcolometrico volumico naturale minimo potra' essere ridotto al 10%.
Le uve destinate alla produzione della tipologia di vino «Frascati» superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% e devono essere oggetto di denuncia separata.
La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio della provincia di Roma.
Le uve destinate alla produzione del tipo «Spumante» debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10% e devono essere oggetto di rivendicazione separata.
Tali uve non potranno essere in alcun caso destinate alla produzione delle altre tipologie della denominazione di origine controllata «Frascati».
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;
sapore: sapido, morbido, fine, vellutato, «secco», «amabile» o «abboccato»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 gl;
estratto non riduttore minimo: 15 gl.
Il vino «Frascati» superiore, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;
sapore: sapido, morbido, fine, vellutato, «secco»
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 gl;
estratto non riduttore minimo: 15 gl.
Il vino «Frascati» cannellino dovra' essere ottenuto da uve raccolte tardivamente e all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino intenso con riflessi dorati;
odore: caratteristico che ricorda la frutta matura;
sapore: tipico, sapido, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 gl;
estratto non riduttore minimo: 15 gl.
Il vino «Frascati» Spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino chiaro, limpido;
odore: fine, caratteristico;
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 15 gl;
acidita' totale minima: 5,5 gl.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, tipiche dei vini, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidita' e all'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata «Frascati» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva» e simili.
Le qualificazioni «secco», «abboccato» o «amabile», sono obbligatorie per le tipologie «tranquillo».
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Frascati» puo' figurare l'annata di produzione delle uve.
Tale indicazione e' tuttavia obbligatoria per la tipologia «Superiore».
Art. 8.
I contenitori, esclusivamente in vetro, in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata «Frascati» per la commercializzazione, debbono essere di capacita' consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 187 cc e 1500 cc, chiuse con tappo di sughero o materiale inerte ammesso dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
E' ammesso l'uso del tappo a vite esclusivamente per i recipienti di vetro di capacita' compresa tra 187 cc e 250 cc.
Non e' consentito l'imbottigliamento in recipienti di capacita' superiore a 1500 cc.
E' consentito l'uso del fiasco di paglia o similpaglia con capacita' fino a 1500 cc, chiuso con tappo di sughero o materiale inerte.
Le bottiglie, conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
 
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