Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denomimazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo al riconoscimento della indicazione geografica tipica «Campania».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata, nel corso della riunione del 15 luglio 2004 la domanda, presentata contestualmente dalla regione Campania e dalle organizzazioni di categoria - Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura e Associazione Enologi della Campania, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Campania»;
Visto, il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Campania;
Visti gli esiti dell'incontro tecnico tra Commissione regionale delegata per la Campania del Comitato nazionale tutela vini e i rappresentanti della filiera vitivinicola della Campania tenutasi in Napoli 2 luglio 2004 ha espresso parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione dei vini in questione redatto secondo il testo appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.
 
Allegato
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «CAMPANIA»
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Art. 1.
La indicazione geografica tipica «Campania», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti appresso indicati.
Art. 2.
La indicazione geografica tipica «Campania» e' riservata ai seguenti vini:
a) bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
b) rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito, novello e liquoroso;
c) rosati, anche nella tipologia frizzante, passito, novello e liquoroso.
I vini ad indicazione geografica tipica «Campania» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unita' amministrative della regione Campania.
La indicazione geografica tipica «Campania» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unita' amministrative della regione Campania, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Campania» comprende l'intero territorio amministrativo della regione Campania.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, per i vini ad indicazione geografica tipica «Campania» bianco, rosso e rosato, a tonnellate 14; con la specificazione del vitigno: a tonnellate 12 per i vini bianchi, e tonnellate 11 per i vini rossi.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Campania» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10% vol. per il bianco;
10,50% vol., per i rossi, rosati e tutte le tipologie con la specificazione del vitigno.
Nel caso di annate sfavorevoli, la regione Campania puo' autorizzare con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva, in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Campania», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Campania» Aglianico, Piedirosso, Primitivo e Sciascinoso 12% vol.;
«Campania» Bianco, Rosso, Rosato, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato 11,5% vol.;
«Campania» Amabile 11,50% vol.;
«Campania» Frizzante 11,00% vol.;
«Campania» Novello 11,50% vol.;
«Campania» Passito 11,50 % vol.
Art. 7.
E' consentito l'uso di indicazioni aggiuntive che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore
Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Campania» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica «Campania», abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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