Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 luglio 2004
Rettifica al decreto 4 giugno 2001 relativo all'autorizzazione alla M.T.S. S.p.a. all'esercizio del segmento di mercato «Bond- Vision»; approvazione del relativo regolamento e ammissione alle negoziazioni di detto mercato di altre tipologie di soggetti diversi dagli intermediari finanziari, a norma dell'art. 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed in particolare l'art. 66;
Visto il decreto 4 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001) con il quale l'M.T.S. S.p.a. e' stata autorizzata all'esercizio del segmento di mercato «BondVision», e' stato approvato il relativo regolamento e sono stati ammessi alle negoziazioni di detto mercato le societa' di gestione del risparmio (SGR), limitatamente all'attivita' di gestione collettiva o di gestione per conto di soggetti ammessi alle negoziazioni, ai sensi dell'art. 66, commi 1 e 2 del predetto art. 66;
Visto il decreto ministeriale n. 40166 del 23 aprile 2003 con il quale e' stato sostituito l'art. 2 del predetto decreto 4 giugno 2001 e sono state ammesse alle negoziazioni del predetto mercato all'ingrosso le imprese di assicurazione e le societa' di gestione del risparmio, italiane o estere subordinando per i soggetti esteri detta ammissione alla sussistenza di adeguate forme di vigilanza nel Paese di appartenenza;
Vista la nota n. 61/2004 del 1° marzo 2004, con la quale la M.T.S. S.p.a. chiesto l'approvazione delle modifiche ai regolamenti del mercato M.T.S. e del segmento del mercato BondVision;
Vista in particolare la richiesta di modifca dell'art. 9, comma 1, lettera f) del regolamento del segmento di mercato Bond-Vision, al fine di consentire la partecipazione al mercato all'ingrosso dei titoli di Stato delle fondazioni bancarie;
Vista la nota del Dipartimento del tesoro del 25 marzo 2004, con la quale sono stati richiesti i pareri delle Autorita' di vigilanza sulle predette modifiche;
Visti i pareri favorevoli della CONSOB e della Banca d'Italia espressi con note n. 4034869 del 19 aprile 2004 e n. 473755 del 17 maggio 2004;
Ritenuto che l'approvazione della citata modifica dell'art. 9, comma 1, lettera f) del regolamento BondVision, presupponga la modifica dell'art. 2 del predetto decreto 4 giugno 2001;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e successive modificazioni;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 66, comma 2 del citato decreto legislativo n. 58/1998, di consentire la partecipazione diretta al suddetto mercato Bond-Vision delle fondazioni bancarie disciplinate dal predetto decreto legis1ativo n. 153/1999;
Decreta:
L'art. 2 del decreto 4 giugno 2001 e' sostituito come segue:
«Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono ammesse alle negoziazioni del predetto mercato all'ingrosso le fondazioni bancarie disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le imprese di assicurazione e le societa' di gestione del risparmio, italiane o estere; per i soggetti esteri l'ammissione alle negoziazioni e' subordinata alla sussistenza di adeguate forme di vigilanza nel Paese di appartenenza».
Roma, 20 luglio 2004
Il direttore generale: Siniscalco
 
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