Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2004 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 15 luglio 2004
Prestazioni indispensabili nel settore dei collegamenti marittimi internazionali effettuati dall'Adriatica di Navigazione S.p.a. con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania. (Deliberazione n. 04/480).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE
DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Udita la proposta del dott. Michele Figurati, delegato per il settore;
Considerato:
1) che, a parere della Commissione, la legge n. 146/1990, pur sottolineando in maniera specifica e con particolare tutela, il trasporto da e per le isole, non per questo esclude, in via piu' generale, la doverosa tutela dei diritti costituzionalmente protetti della persona che possono essere lesi sia dalla mancata mobilita' e carenza di informazioni sulle agitazioni sindacali, che dalla durata abnorme delle stesse;
2) che, di conseguenza, la Commissione, nella seduta del 23 gennaio 2004, ha valutato positivamente l'applicabilita' della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ai servizi internazionali di traghetto con specifico riferimento ai servizi marittimi di trasporto passeggeri per la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania gestiti dall'Adriatica di Navigazione S.p.a;
3) che con nota del 3 marzo 2004 la stessa Commissione ha invitato le parti a definire le necessarie prestazioni indispensabili, sottolineando in particolare quegli aspetti, quali preavviso, durata massima, rarefazione, procedure di raffreddamento e conciliazione, che riducono il danno all'utenza consentendo di conoscere per tempo se e quando sia possibile viaggiare;
4) che tra le associazioni degli utenti interpellate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990, hanno risposto, nei termini di legge, esprimendo parere favorevole, l'Unione nazionale consumatori, l'ADOC - Associazione difesa orientamento consumatori e la Federconsumatori;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'accordo stipulato in data 25 maggio 2004 tra la l'Adriatica di Navigazione S.p.a, assistita da Fedarlinea, e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, e Uiltrasporti nonche', separatamente, da Federmar-Cisal e Ugl - Mare, nella parte relativa all'individuazione delle prestazioni indispensabili (punto 2 dell'accordo stesso).
Dispone la trasmissione della presente delibera alle segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Federmar - Cisal e Ugl - Mare, all'Adriatica di Navigazione S.p.a e alla Fedarlinea, nonche' al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Dispone inoltre a norma dell'art. 13, comma 1, lettera l), della legge n. 146/1990, la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 luglio 2004
Il presidente: Martone
 
Verbale di accordo
L'anno 2004, addi' 25 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate l'Adriatica, assistita dalla Fedarlinea, e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.
(Omissis).
Le parti convengono quanto segue:
1. la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non trova diretta applicazione ai collegamenti marittimi internazionali svolti dall'Adriatica di Navigazione con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania;
2. che visto pero' il valore sociale di tali trasporti, in caso di sciopero riguardante le linee di collegamento di cui al punto 1) del presente accordo, sara' garantito il rispetto dei seguenti precetti minimi, di cui alla legge n. 146/1990 e del protocollo 1° agosto 2000 e successive modifiche sulle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia, previsti espressamente solo per i collegamenti con le isole:
preavviso di dieci giorni;
indicazione della durata (non superiore a 24 ore per il primo sciopero e non superiore a 48 ore per quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza) e delle modalita' di attuazione dello sciopero;
esperimento di un tentativo di conciliazione prima della proclamazione, nelle modalita' previste dal citato protocollo 1° agosto 2000;
intervallo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza.

FILT-CGIL (firmato) ADRIATICA S.p.a. (firmato) FIT-CISL (firmato) FEDARLINEA (firmato) UILTRASPORTI (firmato)

Verbale di accordo
L'anno 2004, addi' 25 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate l'Adriatica, assistita dalla Fedarlinea, e la organizzazione sindacale Federmar-Cisal.
(Omissis).
Le parti convengono quanto segue:
1. la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non trova diretta applicazione ai collegamenti marittimi internazionali svolti dall'Adriatica di Navigazione con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania;
2. che visto pero' il valore sociale di tali trasporti, in caso di sciopero riguardante le linee di collegamento di cui al punto 1) del presente accordo, sara' garantito il rispetto dei seguenti precetti minimi, di cui alla legge n. 146/1990 e del protocollo 1° agosto 2000 e successive modifiche sulle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia, previsti espressamente solo per collegamenti con le isole:
preavviso di dieci giorni;
indicazione della durata (non superiore a 24 ore per il primo sciopero e non superiore a 48 ore per quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza) e delle modalita' di attuazione dello sciopero;
esperimento di un tentativo di conciliazione prima della proclamazione, nelle modalita' previste dal citato protocollo 1° agosto 2000;
intervallo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza.

FEDERMAR-CISAL (firmato) ADRIATICA S.p.a. (firmato)
FEDARLINEA (firmato)

Verbale di accordo
L'anno 2004, addi' 25 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate l'Adriatica, assistita dalla Fedarlinea, e la organizzazione sindacale Ugl-Mare.
(Omissis).
Le parti convengono quanto segue:
1. la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non trova diretta applicazione ai collegamenti marittimi internazionali svolti dall'Adriatica di Navigazione con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania;
2. che visto pero' il valore sociale di tali trasporti, in caso di sciopero riguardante le linee di collegamento di cui al punto 1) del presente accordo, sara' garantito il rispetto dei seguenti precetti minimi, di cui alla legge n. 146/1990 e del protocollo 1° agosto 2000 e successive modifiche sulle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia, previsti espressamente solo per collegamenti con le isole:
preavviso di dieci giorni;
indicazione della durata (non superiore a 24 ore per il primo sciopero e non superiore a 48 ore per quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza) e delle modalita' di attuazione dello sciopero;
esperimento di un tentativo di conciliazione prima della proclamazione, nelle modalita' previste dal citato protocollo 1° agosto 2000;
intervallo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza.

UGL-MARE (firmato) ADRIATICA S.p.a. (firmato)
FEDARLINEA (firmato)
 
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