Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 2 luglio 2004
Riconoscimento, al sig. Dimitru Gabi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attivita' di impiantistica.

IL DIRETTORE GENERALE
per il commercio, le assicurazioni e i servizi
Vista la domanda con la quale il sig. Dumitru Gabi, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola media superiore diploma di «Bacalaureat», rilasciato dal Ministero dell'educazione e dell'insegnamento, conseguito presso il Liceo statale industriale «Unirea» di Bucarest, sezione elettrotecnica, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), impianti elettrici «civili», b), impianti radiotelevisivi ed elettronici, e g) impianti di protezione antincendio, della legge 5 marzo 1990, n. 46.
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 26 maggio 2004, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi altamente specifici riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioe' ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attivita' almeno per le attivita' di cui alle lettere a) e b); esso risulta carente invece per l'attivita' di cui alla lettera g);
La Conferenza stabilisce di colmare la carenza di esperienza professionale, valutabile ai sensi di legge, con una misura compensativa consistente, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, nel superamento di una prova attitudinale, che abbia carattere soprattutto pratico - riguardante in particolare le materie attinenti le attivita' di protezione antincendio;
Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori;
Decreta:
Art. 1.
1. Al sig. Dumitru Gabi, nato il 30 gennaio 1961 a Galati, (Romania), e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, delle attivita' di impiantistica di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), impianti elettrici «civili», b), impianti radiotelevisivi ed elettronici della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu' della specificita' e completezza del titolo di studio prodotto.
2. Per l'attivita' di cui alla lettera g) impianti di protezione antincendio, della legge 5 marzo 1990, n. 46, si ritiene necessario il superamento di una prova attitudinale, il cui oggetto e le cui modalita' di svolgimento sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Lo svolgimento delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto dei Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2004
Il direttore generale: Spigarelli
 
Allegato A
Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Novara, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La Camera di commercio di Novara provvede ad istituire un'apposita commissione che sovrintende allo svolgimento della prova. La commissione e' cosi' composta:
a) dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato;
b) da un rappresentante della giunta regionale, esperto in formazione professionale;
c) da un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco scelto tra i soggetti in possesso di specifiche conoscenze nelle materie oggetto della prova attitudinale;
d) da due esercenti le attivita' oggetto della prova attitudinale, in rappresentanza delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.
Il presidente della Camera di commercio e il rappresentante della Giunta regionale possono integrare la composizione della commissione con ogni altro soggetto che possa apportare un utile contributo all'accertamento della conoscenza delle materie oggetto della prova.
La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in eventuali prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:
Norma UNI 9489 realizzazione ed esercizio di impianti fissi di estinzione automatica a pioggia (sprinkler);
Norma UNI 9490 alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio;
Norma UNI 9795 sistemi fissi automatici di rilevazione e segnalazione manuale di incendio;
Norma UNI 9994 manutenzione di estintori;
Norma sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla normativa antincendio (decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni), nonche' il decreto legislativo n. 494/1996 e n. 528/1999 (cd. direttiva cantieri) e realizzazione del Piano di sicurezza POS.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
 
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