Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 maggio 2004 |
Riconoscimento, alla sig.ra Balazs Eva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie Vista l'istanza con la quale la sig.ra Balazs Eva, cittadina ungherese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctorem Medicinae Universae» conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale; Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Balazs Eva e' risultata idonea; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Decreta: 1. Il titolo di «Doctorem Medicinae Universae» rilasciato in data 12 settembre 1988 dall'Universitas Scientiarum Medicinae de Semmelweis di Budapest (Ungheria) alla Sig.ra Balazs Eva, nata a Bekes (Ungheria) l'11 agosto 1963, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. 2. La dott.ssa Balazs Eva e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. 3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2004 Il direttore generale: Mastrocola |
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