Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 23 luglio 2004 |
Remunerazione dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione per l'anno 2004. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto; Dispone: 1. Ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi dell'importo spettante a titolo di remunerazione per l'attivita' di riscossione. 1.1. La quota pari al 96 per cento dell'importo di cui all'art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, equivalente ad euro 451.200.000,00, da corrispondere, per l'anno 2004, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, e' ripartita per ciascun ambito territoriale secondo le percentuali e per gli importi fissati nella tabella A allegata al presente provvedimento. 1.2. La restante quota dell'importo di cui al predetto art. 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, equivalente ad euro 18.800.000,00, da corrispondere, per l'anno 2004, ai commissari governativi ed ai concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti, e' ripartita, per euro 163.000,00, in favore del concessionario dell'ambito territoriale della provincia autonoma di Bolzano, e, per euro 18.637.000,00, secondo le percentuali e per gli importi fissati, per ciascun ambito territoriale gestito in forma commissariale, nella tabella B allegata al presente provvedimento. 1.3. Contro il presente atto e' ammesso ricorso, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni. L'art. 4, comma 118 della legge 24 dicembre 2004, n. 350, prevede che per l'anno 2004 sia corrisposto ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, quale remunerazione per il servizio svolto per i ruoli emessi da uffici statali, un importo pari ad euro 470 milioni. Ai sensi del successivo comma 119 del predetto art. 4, il 96 per cento di tale somma deve essere ripartito, per ciascun ambito territoriale, secondo la percentuale con la quale i concessionari e i commissari governativi hanno usufruito del meccanismo di salvaguardia delle remunerazioni, previsto dall'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. La quota che, ai sensi dello stesso comma 119, deve essere attribuita, a valere sulla restante parte del 4%, al concessionario della provincia autonoma di Bolzano, unico ambito territoriale ove vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti, e' stata individuata con riferimento agli specifici costi di gestione direttamente sostenuti su base annua a tale titolo, avuto riguardo ai maggiori oneri, rispetto ad una gestione ordinaria, connessi alla stampa e spedizione delle cartelle, alla personalizzazione delle procedure software ed alla traduzione degli atti di riscossione. Per quanto riguarda la residua quota destinata ai commissari governativi, in mancanza di un esplicito criterio fissato dal legislatore ed in coerenza con il metodo adottato per le analoghe fattispecie relative alle indennita' spettanti per gli anni 2002 e 2003, si e' individuato, quale indice significativo per la ripartizione, il rapporto tra il numero degli addetti in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2003 in ciascun ambito gestito in forma commissariale e il numero totali degli addetti degli stessi ambiti, tenuto conto che il costo del personale costituisce la voce piu' rilevante tra gli oneri di gestione delle aziende concessionarie. Con il presente provvedimento, nel dare attuazione al citato dettato normativo, si individuano pertanto gli importi spettanti per l'anno 2004 a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione. Riferimenti normativi dell'atto. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1). Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6). Disposizioni relative ai compensi per l'attivita' di riscossione. Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 4, commi 118, 119 e 120). Roma, 23 luglio 2004
Il direttore: Ferrara |
| Tabella A
.ce3; RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE AI CONCESSIONARI E COMMISSARI GOVERNATIVI PER L'ANNO 2004 (Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 118, 119 e 120)
----> Vedere Tabella da pag. 53 a pag. 54 della G.U. <---- |
| Tabella B
RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO RISERVATO AI COMMISSARI GOVERNATIVI PER L'ANNO 2004 (Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 118, 119 e 120)
----> Vedere Tabella a pag. 55 della G.U. <---- |
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