IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Asti
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 (Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro); Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 (Regolamento recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio) che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro le funzioni in materia di determinazione delle tariffe minime; Vista la lettera circolare n. V/25157/70 - DOC del 2 febbraio 1995 con la quale il Ministero del lavoro detta disposizioni riguardo alle determinazioni delle tariffe; Visto il decreto direttoriale del 21 maggio 1999 con il quale si e' provveduto a fissare le tariffe provinciali di facchinaggio a partire dal 1° gennaio 1999 e ritenuto doveroso procedere alla loro rideterminazione; Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sociali operanti nello specifico settore nell'incontro 4 giugno 2004 e tenuto conto degli orientamenti emersi in detta circostanza; Viste e valutate le tariffe in vigore nelle altre province del Piemonte; Decreta: A decorrere dal 1° gennaio 2004 le precedenti tariffe dei lavori di facchinaggio vengono cosi' determinate: 1) tariffe al quintale: le tariffe precedentemente in vigore vengono aumentate del 12%; 2) tariffe in economia: quando non sia possibile l'applicazione delle tariffe di cui al punto 1) i lavori potranno essere affidati in economia con la corresponsione ai facchini (riuniti o meno in carovane, cooperative ecc...) dei seguenti compensi orari: Euro 13,35 con riferimento al 6° livello; Euro 14,30 con riferimento al 5° livello; Euro 15,01 con riferimento al 4° livello.
Asti, 16 luglio 2004
p. Il direttore provinciale: Fersini |