Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 21 giugno 2004 |
Proroga del trattamento di mobilita', ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'art. 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, in favore dei lavoratori ex dipendenti delle societa' Marelli Automazione di Foggia, Coats Italia Cucirini di Foggia, Sidera di Foggia, Fildaunia di Foggia, Agrigel di Foggia, Enichem Agricoltura di Foggia, ex dipendenti delle aziende dell'area industriale della Valbasento, Interklim di Tito Scalo. (Decreto n. 34228). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ec integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, e l'art. 11, comma 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139; Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilita' o della proroga del predetto trattamento, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento di mobilita' e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2004, in favore di un numero massimo di sedici ex dipendenti dalla societa' Marelli Automazione di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33082 del 5 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 198. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 228.288,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2004, in favore di un numero massimo di ottantadue ex dipendenti dalla societa' Coats Italia Cucirini di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, del decreto direttoriale n. 32382 del 23 maggio 2003 e dell'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33082 del 5 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 198. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 1.169.976,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. |
| Art. 3. a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2004, in favore di un numero massimo di ventotto ex dipendenti dalla societa' Sidera di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, del decreto direttoriale n. 32382 del 23 maggio 2003 e dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33082 del 5 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 198; Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 399.504,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2004, in favore di un lavoratore ex dipendente dalla societa' Sidera di Foggia, al quale il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto ad ottobre 2003, il cui nominativo e' indicato nell'elenco allegato al sopra citato accordo. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 19.860,00. |
| Art. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2004, in favore di un numero massimo di ventiquattro ex dipendenti dalla societa' Fildaunia di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331 e del decreto direttoriale n. 32381 del 23 maggio 2003. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 342.432,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. |
| Art. 5. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2004, in favore di un numero massimo di quarantuno ex dipendenti dalla societa' Agrigel di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, del decreto direttoriale n. 32382 del 23 maggio 2003 e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33082 del 5 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 198; Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 584.988,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. |
| Art. 6. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 marzo 2004, in favore di un numero massimo di ventitre ex dipendenti dalla societa' Enichem Agricoltura di Foggia i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33082 del 5 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003, registro n. 5, foglio n. 198. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 328.164,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. |
| Art. 7. a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 marzo 2004, in favore di un numero massimo di trecentododici ex dipendenti dalle aziende dell'area industriale della Valbasento, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al verbale stipulato in data 29 marzo 2004 presso la Direzione regionale del lavoro di Potenza, gia' fruitori del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, del decreto direttoriale n. 32389 del 23 maggio 2003 e dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 4.451.616,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 marzo 2004, in favore di un numero massimo di dieci ex dipendenti dalle aziende dell'area industriale della Valbasento, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al verbale stipulato in data 29 marzo 2004 presso la direzione regionale del lavoro di Potenza, ai quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto nel periodo dal 25 settembre 2003 al 19 gennaio 2004, come risulta dalla nota datata 11 maggio 2004 della medesima direzione regionale del lavoro. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 198.600,00. |
| Art. 8. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 marzo 2004, in favore di un numero massimo di centoventiquattro ex dipendenti dalla societa' Interklim di Tito Scalo (Potenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al verbale stipulato in data 15 aprile 2004 presso la Direzione regionale del lavoro di Potenza, gia' fruitori del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331 e del decreto direttoriale n. 32388 del 23 maggio 2003. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 1.769.232,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20% |
| Art. 9. La concessione dei trattamenti, disposta con i precedenti articoli , e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad Euro 9.492.660,00 e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 10. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dall'art. 9, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 24 |
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