Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2004 (vai al sommario)
LEGGE 19 luglio 2004, n. 198
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

ART. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003.
 
ART. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
 
ART. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 22.795 annui, a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2552):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 20 ottobre 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 novembre 2003, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 12ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 febbraio
2004.
Relazione scritta annunciata il 2 marzo 2004 (atto n.
2552-A relatore sen. Sodano).
Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4915):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 28 aprile 2004 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, X e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 19 maggio e
16 giugno 2004.
Relazione scritta presentata il 16 giugno 2004 (atto n.
4915-A relatore on. Deodato).
Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il 6
luglio 2004.
 
----> Vedere Accordo in lingua da pag. 5 a pag. 18 della G.U. <----

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA
PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri
dell'Ucraina, di seguito denominati Parti Contraenti, CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi nonche' il
commercio legittimo, CONVINTI CHE l'azione di contrasto alle violazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro
Amministrazioni doganali; CONSIDERANDO l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonche' la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei
marchi di fabbrica; CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope
rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione
Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; TENUTO CONTO ANCHE delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli
allegati alla suddetta Convenzione.
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPITOLO 1
DEFINIZIONI
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo si intende per: a) "legislazione doganale" l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e
relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito
delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento; - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e
tasse all'importazione ed all'esportazione; - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le
disposizioni sul controllo dei cambi; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di
sostanze psicotrope; b) "Amministrazioni doganali" nella Repubblica italiana l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di
Finanza e in Ucraina il Servizio Doganale di Stato dell'Ucraina; e) "infrazione doganale" ogni violazione o tentativo di violazione
della legislazione doganale; d) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai
competenti organi dell'Unione Europea; e) "consegna controllata", il metodo che permette il passaggio delle merci conosciute o sospettate di traffico illecito sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorita' degli Stati delle stesse allo scopo di
identificare le persone coinvolte nel traffico illecito;
f) "persona" ogni persona fisica o giuridica; g) "dati personali" ogni informazione riferita ad una persona
identificata o identificabile; h) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988, compresi
quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione; i) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale
che richiede l'assistenza; j) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale cui
si richiede l'assistenza.

CAPITOLO II
CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Articolo 2 1. Le Parti 'Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni doganali. 2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative del proprio Stato e nei limiti della competenza e dei
mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare
tra gli Stati Membri dell'Unione Europea. 4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione dei presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra
Convenzione o Accordo internazionale.

CAPITOLO III
CASI DI ASSISTENZA
Articolo 3 1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta,
si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni: a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero
state collocate; b) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero
state collocate.
Articolo 4 Nel contesto delle disposizioni legali e regolamentari dei loro Stati, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e previa indagine, se necessaria - tutte le informazioni che possono essere utili per assicurare l'esatta riscossione dei dazi doganali e delle imposte, in special modo le
informazioni che agevolano: a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione
tariffaria e dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le
restrizioni ed i controlli.
Articolo 5 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni
ed esercita una sorveglianza speciale su: a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio
doganale dello Stato della Parte Contraente adita; b) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in
entrata o in uscita dal suo territorio doganale; c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte
Contraente; d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio
doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Articolo 6 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano
costituire un'infrazione doganale. 2. In casi di estrema serieta' che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, laddove possibile, fornisce specifiche informazioni di propria
iniziativa.
CAPITOLO IV
CASI SPECIALI DI ASSISTENZA
Articolo 7 1. Su richiesta, l' Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili nello Stato di quella Parte Contraente e per le indagini relative ad
un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di
propria iniziativa, tutte le informazione relative a:
a) modifiche sostanziali delle loro norme doganali; b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale
delle quali sia stata provata l'efficacia; c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere
infrazioni doganali.
Articolo 8 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale della Parte adita, in conformita' con la legislazione in vigore sul suo territorio, notifica o richiede alle competenti autorita' di notificare alla persona interessata, residente o stabilita nel suo territorio, tutti i documenti e le decisioni che rientrano nell'ambito del presente Accordo, che emanano
dall'Amministrazione doganale richiedente.
Articolo 9 Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari dei loro Stati, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci intatte,
rimosse o sostituite interamente o parzialmente.
Articolo 10 Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente
assistenza tecnica in materie doganali attraverso: a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza
reciproca delle rispettive tecniche doganali; b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita'
specializzate dei propri funzionari;
c) lo scambio di esperti in materie doganali.
CAPITOLO V
COMUNICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
Articolo 11 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo e' scambiata
direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse
devono essere confermate per iscritto senza indugio 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate;
a) Il nome dell'Amministrazione doganale richiedente;
b) l'oggetto ed i motivi della richiesta; c) una sintetica descrizione della materia, gli elementi legali e la
natura del procedimento; d) i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte nel procedimento,
se conosciute. 4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative applicabili dalla
Parte Contraente adita. 5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari cosi designati viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente in conformita' con il paragrafo 2
dell'articolo 20 del presente Accordo.
Articolo 12 1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alle leggi doganali in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, e
comunica a quest'ultima i risultati di tali indagini. 2. Le indagini sono condotte ai sensi delle leggi in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita.
Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone
contemporaneamente la cooperazione.
Articolo 13 1. Con l'autorizzazione ed alle condizioni dell'Amministrazione doganale adita, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente possono, in particolari casi, essere presenti, con compiti consultivi, sul territorio dello Stato della prima qualora si indaghi su infrazioni alla legislazione in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente. In tali occasioni i detti funzionari possono fornire e ricevere informazioni, ivi incluse quelle a carattere documentale, od assistenza con
riferimento alla richiesta effettuata. 2. Quando, nelle circostanze previste dal presente Accordo, i funzionari di un'Amministrazione doganale sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro mandato. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul menzionato territorio, e sono responsabili di ogni violazione commessa. Essi inoltre non
possono indossare uniformi ne' portare armi.
CAPITOLO VI
FILES E DOCUMENTI.
Articolo 14 1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attivita', ultimate o pianificate, che costituiscono o appaiono costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato
dell'altra Amministrazione doganale. 2. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale relativo all'interpretazione o all'impiego delle informazioni e dei documenti
deve essere fornito nello stesso tempo 3. Files e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui
le copie autenticate siano insufficienti. 4. Files e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo
saranno restituiti alla prima occasione.
CAPITOLO VII
ESPERTI E TESTIMONI
Articola 15 1. Su richiesta di una Parte Contraente, in connessione con un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare, quando possibile, i propri funzionari a testimoniare davanti alle competenti autorita' della Parte Contraente richiedente, come esperti o testimoni, circa fatti da essi riscontrati durante il loro servizio ed a produrre i relativi elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso ed
in quale qualita' il fiuazionario deve comparire. 2. L'Amministrazione doganale adita, precisa, qualora richiesto, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti entro i quali i propri
funzionari possono testimoniare. 3. Nei confronti dei funzionari doganali autorizzati a testimoniare, si applicano, durante la loro permanenza sul territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente, le disposizioni di cui
all'articolo 13 paragrafo 2 del presente Accordo.
CAPITOLO VIII
UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI E
PROTEZIONE DATI PERSONALI
Articolo 16 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti investigativi, giudiziari ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche in vigore,
unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti, vi acconsente espressamente e a condizione che le disposizioni legislative dello Stato dell'Amministrazione che li riceve non vieti
tale comunicazione. 3. Le restrizioni previste nei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni relative agli stupefacenti e alle sostanze
psicotrope. 4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili per l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalle leggi dello Stato di questa Parte Contraente ai documenti ed
informazioni della stessa natura.
Articolo 17 Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, il quale
costituisce parte integrante di quest'ultimo.
CAPITOLO IX
ECCEZIONI
Articolo 18 1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali dello Stato della Parte Contraente adita, o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale o qualsiasi altro segreto protetto dalle leggi nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, o potrebbe essere in contrasto con le sue disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa puo', rifiutarsi di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a
determinate condizioni o requisiti. 2. Se un'Amministrazione doganale richiede assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire qualora le fosse richiesta dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, essa ne da' menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita. 3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita nei termini o alle
condizioni dalla prima eventualmente stabilite. 4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere
motivati.
CAPITOLO X
COSTI
Articolo 19 1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le rivendicazione per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti che non siano funzionari governativi.
CAPITOLO XI
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ED AMBITO TERRITORIALE
Articolo 20 1. Le Amministrazioni doganali possono adottare misure affinche' i loro funzionari responsabili dell'investigazione o repressione delle
infrazioni doganali mantengono rapporti diretti tra di loro: 2. Le Amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per
agevolare l'attuazione del presente Accordo. 3. Viene istituita una Commissione mista italo - ucraina composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Presidente del Servizio Doganale dell'Ucraina, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare
soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere. 4. Le controversie per le quali la Commissione mista italo - ucraina
non trovi soluzione vengono sanate per via diplomatica.
Articolo 21 Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti Contraenti cosi come essi sono definiti dalle
rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.
CAPITOLO XII
ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE
Articolo 22 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di
ratifica. il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti puo' farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avra'
effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. Le parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non e'
necessario. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO A Roma il 13 marzo 2003, in due originali, nelle lingue Italiana, Ucraina ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.

Per il Governo della Per il Consiglio dei Repubblica Italiana Ministri dell'Ucraina
ALLEGATO
PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI

1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:
a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
e) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in materia che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati;
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, cosi come quelle che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinche' i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
a) di contestare l'esistenza di uno schedario informatizzato cero dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati, il nome del responsabile di tale schedario;
b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di dati personali che la riguardano, in un archivio informatizzato, e la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali di cui ali paragrafi l e 2 del presente allegato;
d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
5.1 Non puo' essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.
5.2 Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile, in una societa' democratica al fine di:
a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche' gli interessi finanziari dello Stato o a reprimere le violazioni alla normativa penale;
b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la liberta' altrui.
5.3 La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto, di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegata
7. Nessuna delle disposizioni dei presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilita' per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente allegato.
 
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