Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 maggio 2004 |
Inclusione della sostanza attiva chlorprofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/20/CE della Commissione del 2 marzo 2004. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figura anche il chlorprofam, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Vista la direttiva 2004/20/CE della Commissione del 2 marzo 2004, concernente l'iscrizione della sostanza attiva chlorprofam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2004/20/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva chlorprofam nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2004/20/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva chlorprofam nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati; Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlorprofam si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva chlorprofam e' iscritta fino al 31 gennaio 2015, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 luglio 2005, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti il chlorprofam presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2005, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. 3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlorprofam, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2005. 4. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti chlorprofam, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 gennaio 2005 risultano gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, entro il 31 luglio 2007 per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 gennaio 2009, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo. 5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 31 luglio 2007, si intenderanno revocate a decorrere dal 1° agosto 2007. |
| Art. 3. 1. Il rapporto di riesame, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 4. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti il chlorprofam revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, e' consentita fino al 31 gennaio 2006. 2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 gennaio 2010. 3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 31 gennaio 2008. 4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti il chlorprofam sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1° febbraio 2005. Roma, 7 maggio 2004 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 15 |
| Allegato
----> vedere allegato a pag. 31 della G.U. <---- |
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