Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 luglio 2004
Determinazione, per l'anno accademico 2004-2005, dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a);
Vista la legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2004, con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
Viste le disposizioni ministeriali in data 26 maggio 2004, con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri a corsi universitari per l'anno accademico 2004-2005 e il contingente ad essi riservato, di cui all'allegato che ne costituisce parte integrante;
Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento agli elementi proposti, con riguardo ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264/1999, dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con pareri rispettivamente in data 16 febbraio e 8 marzo;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario espresso nella seduta del 21 luglio 2004;
Vista la rilevazione del fabbisogno dei laureati specialisti delle professioni sanitarie per l'anno 2004, effettuata ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, fornita dal Ministero della salute;
Considerato che la predetta rilevazione mette in luce per alcuni corsi di laurea specialistica carenze o eccedenze tra offerta formativa ed esigenze regionali;
Considerato che i predetti corsi vengono attivati per la prima volta a decorrere dall'anno accademico 2004-2005 soltanto in alcuni atenei, rendendo inattuabile, allo stato, il riequilibrio in ambito nazionale;
Considerato, per la stessa ragione, impossibile, correlate per l'anno accademico 2004-2005 l'offerta formativa degli atenei con le effettive esigenze delle singole regioni;
Ritenuto, peraltro, opportuno considerare anche le esigenze di quelle regioni nelle quali, al momento, non sono attivati i corsi;
Ritenuto, per le predette considerazioni, di determinare per l'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie confermando o riducendo le proposte formative delle Universita' in relazione alle esigenze delle singole regioni o di quelle ad esse limitrofe al fine di armonizzarlo a quello del fabbisogno nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. Limitatamente all'anno accademico 2004/2005, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie e' determinato per gli studenti comunitari residenti in italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:
classe SNT-SPEC/1: c.d.l. Scienze infermieristiche e ostetriche n. 578;
classe SNT-SPEC/2: c.d.l. Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione n. 222;
classe SNT-SPEC/3: c.d.l. Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche n. 166;
classe SNT-SPEC/4: c.d.l. Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali n. 97;
classe SNT-SPEC/5: c.d.l. Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione n. 85;
2. La ripartizione dei posti fra le universita' e' determinata secondo la tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle disposizioni in data 26 maggio 2004 citate in premessa e riportato nella tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2004
Il Ministro: Moratti
 
Allegato

----> vedere allegato a pag. 53 della G.U. <----
 
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