Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 12 luglio 2004 |
Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese artigiane del settore esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, distintamente per gli operai e per gli impiegati. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto, Visto, in particolare, l'art. 1 comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali; Considerata la necessita' di determinare il costo del lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione; Esaminato il contratto collettivo nazionale lavoro per i suddetti lavoratori stipulato il 12 luglio 1999 tra ANISP/Confartigianato, Assopulizie/CNA, CASA, CLAAI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT CISL, UILTrasporti; Considerato l'accordo del 24 febbraio 2003 stipulato dalle menzionate organizzazioni sindacali; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto; Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali; Decreta: Art. 1. Il costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese artigiane del settore esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, distintamente per gli operai e per gli impiegati e' determinato nelle allegate tabelle. Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in relazione a: a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire; b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva; c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2004 Il Ministro: Maroni |
| Allegato
----> vedere allegato da pag. 40 a pag. 41 della G.U. <---- |
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