Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 27 luglio 2004 |
Estensione alla campagna vitivinicola 2004-2005 della deroga di cui al decreto 11 settembre 2002. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ed, in particolare, gli articoli 17, 18 e 19; Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle frodi alimentari»; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatia spongiforme bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina»; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, recante regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi; Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 219 del 18 settembre 2002, recante deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, al divieto di detenere mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol. non denaturati nelle cantine e negli stabilimenti enologici nella campagna vitivinicola 2002/2003 nonche' relative disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo degli stabilimenti; Vista la nota con la quale il Comitato permanente d'intesa fra le organizzazioni cooperative vitivinicole ha rappresentato la necessita' di prevedere anche per la campagna 2004/2005 la deroga al divieto alla detenzione di mosti di gradazione alcolica inferiore a 8% vol.; Visto il parere espresso dal Dipartimento delle politiche di mercato del Ministero delle politiche agricole e forestali che concorda sull'opportunita' di concedere la richiesta deroga a condizione che vengano fissati i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi; Considerato che il citato decreto ministeriale 11 settembre 2002, relativo alla deroga concessa per la campagna 2002/2003 contiene tutte le condizioni cui devono sottostare gli operatori per poter accedere alla deroga stessa, nonche' le modalita' per l'effettuazione dei relativi controlli da parte dell'Ispettorato centrale repressione frodi; Ritenuto pertanto che le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale possano essere rese valide ed applicabili anche per la campagna 2004/2005; Decreta: Art. 1. La deroga al divieto di detenzione di mosti con gradazione alcolica inferiore a 8% vol., di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2002 citato in premessa, e' estesa anche alla campagna 2004/2005. |
| Art. 2. Gli operatori vitivinicoli che intendono avvalersi della deroga di cui all'art. 1, dovranno conformarsi alle condizioni, agli obblighi nonche' al regime di controlli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2002. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2004. Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo. Roma, 27 luglio 2004
Il Ministro: Alemanno |
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