Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2004, n. 195
Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759;
Visti i decreti del Ministro di grazia e giustizia 21 maggio 1987, n. 224, 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990 e 28 novembre 1995, n. 594;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 giugno 2003;
Ritenuto di non potere condividere il parere del Consiglio di Stato, con riferimento all'inserimento di una norma indicante la compensazione di minori introiti con l'aumento degli abbonamenti, in quanto le caratteristiche dell'intervento normativo ed il contesto del servizio in cui si colloca, non induce ad una previsione di diminuzione delle entrate ma, verosimilmente, un loro aumento, quale effetto di una maggiore visibilita' dei servizi del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Centro elettronico di documentazione
1. Il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, (CED), svolge un servizio pubblico di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica.
2. I dati inseriti nel CED costituiscono una banca di dati, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono soggetti alla disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.



Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.
Da 2 a 4-bis (omissis).».
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni.».
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca: «Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio.».
- Il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, reca:
«Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela
giuridica delle banche di dati.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio
1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1985, n. 769, reca:
«Regolamento per la concessione della utenza del servizio
di informatica giuridica del Centro elettronico di
documentazione della Corte suprema di cassazione.».
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia
21 maggio 1987, n. 224, reca: «Norme di esecuzione
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1985, n. 759, concernente le modalita' di
accesso al servizio di informatica giuridica del Centro
elettronico di documentazione della Corte di cassazione ed
i parametri relativi.».
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia
2 novembre 1990, reca: «Norme relative alla fruizione da
parte degli esercenti le professioni legali e degli
appartenenti alle categorie equiparate del servizio di
informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici
giudiziari collegati con il Centro elettronico di
documentazione della Corte suprema di cassazione.».
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia
28 novembre 1995, n. 594, reca: «Regolamento recante norme
relative alla fruizione da parte degli esercenti le
professioni legali del servizio di informatica giuridica
attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati
con il Centro elettronico di documentazione della Corte
suprema di cassazione.».
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169,
vedi note alle premesse.
- Per la legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note alle
premesse.



 
Art. 2.
Accesso gratuito al servizio
1. L'accesso agli archivi del CED, della legislazione e dei provvedimenti della Corte costituzionale, e' gratuito, conformemente al disposto di cui all'articolo 64-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. L'accesso e la consultazione avviene secondo modalita' operative stabilite dalla direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, che puo' limitare l'utilizzazione del servizio, in funzione di particolari esigenze tecniche o organizzative, sentito il primo presidente della Corte suprema di cassazione.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 64-sexies della citata
legge 22 aprile 1941, n. 633:
«Art. 64-sexies. - 1. Non sono soggetti
all'autorizzazione di cui all'art. 64-quinquies da parte
del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati
quando abbiano esclusivamente finalita' didattiche o di
ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa,
purche' si indichi la fonte e nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo non commerciale perseguito.
Nell'ambito di tali attivita' di accesso e consultazione,
le eventuali operazioni di riproduzione permanente della
totalita' o di parte sostanziale del contenuto su altro
supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del
titolare del diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di
sicurezza pubblica o per effetto di una procedura
amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le
attivita' indicate nell'art. 64-quinquies poste in essere
da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una
sua copia, se tali attivita' sono necessarie per l'accesso
al contenuto della stessa banca di dati e per il suo
normale impiego; se l'utente legittimo e' autorizzato ad
utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente
comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del
comma 2 sono nulle ai sensi dell'art. 1418 del codice
civile.
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata
e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro applicazione
arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o
entri in conflitto con il normale impiego della banca di
dati.».



 
Art. 3.
Registrazione utenti e dati identificativi
1. L'accesso al servizio del CED e' subordinato a registrazione, con annotazione dei dati identificativi dell'utente.
2. I dati personali, concernenti l'identificazione degli utenti e le operazioni di accesso e di consultazione degli archivi del CED sono utilizzabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, unicamente per la sicurezza del servizio, per l'accertamento di illeciti e per la determinazione dell'entita' degli accessi.
3. Non puo' essere fatto uso dei dati personali, contenuti negli archivi, per scopi diversi da quelli del servizio del CED.
 
Art. 4.
Ricerche presso gli uffici giudiziari
1. I capi degli uffici giudiziari possono ammettere coloro che esercitano professioni legali alla fruizione del servizio di informatica giuridica, fornito dal CED, negli uffici giudiziari, compatibilmente con le disponibilita' di personale e di mezzi.
 
Art. 5.
Categorie ammesse al servizio gratuitamente
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «La disposizione di cui al terzo comma si applica anche ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 giugno 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 259



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322,
gia' modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1985, n. 759, come ulteriormente modificato dal
regolamento qui pubblicato:
«Art. 15 - Le disposizioni dell'art. 14 si applicano
anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e
degli enti pubblici di cui alle categorie A e B dell'art.
4, i quali accedono al servizio di informatica per ragioni
inerenti al loro ufficio.
L'accesso a tale servizio e' gratuito per i dipendenti
delle amministrazioni dello Stato sia centrali che
periferiche di livello almeno provinciale, purche' su
richiesta della amministrazione di appartenenza fatta per
ragioni di ufficio.
I magistrati usufruiranno gratuitamente del servizio di
informatica sia mediante l'uso diretto dei terminali degli
uffici giudiziari, sia mediante l'uso di terminali o altre
apparecchiature installati a proprie spese e tecnicamente
compatibili con la rete.
La disposizione di cui al terzo comma si applica anche
ai giudici di pace ed ai magistrati onorari in servizio.».



 
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