Nel decreto ministeriale 24 maggio 2004, recante la rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 3 giugno 2004, n. 128, si intendono apportate le seguenti correzioni: dopo la parola «Decreta:», posta al termine delle premesse al decreto, aggiungere le seguenti: «Art. 1»; allo stesso articolo, dopo le parole «decreto-legge 30 settembre 2003», aggiungere le seguenti: «n. 269»; al termine del punto 11 dell'allegato 2, aggiungere le parole: «per ogni dosaggio o forma farmaceutica»; al termine del punto 12 dell'allegato 2, aggiungere le parole: «per ogni dosaggio o forma farmaceutica»; al punto 14 dell'allegato 2 dopo le parole «modifica dell'autorizzazione» aggiungere le parole: «di cui al punto 11: a) per ogni integrazione o modifica attinente alla composizione, alla forma farmaceutica, al confezionamento, al numero delle unita' posologiche, alle indicazioni terapeutiche, alla posologia, alle modalita' di distribuzione, vendita o dispensazione: un ventesimo del punto 11 pari ad Euro 31,45 per ogni dosaggio o forma farmaceutica; b) per ogni integrazione o modifica attinente alla sede di produzione: un ventesimo del punto 11 pari ad Euro 31,45 per ogni dosaggio o forma farmaceutica; c) per ogni modifica concernente la ragione sociale o denominazione sociale della societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio anche a seguito di trasferimento della proprieta' di un medicinale o dei medicinali: un ventesimo del punto 11 pari ad Euro 31,45 per ogni dosaggio o forma farmaceutica; d) per ogni modifica ...» (segue il testo gia' vigente del punto in questione): alle lettere a), b) e c) del punto 20 dell'allegato 2 la cifra di Euro 11.475,67, indicante il massimo dell'importo da versare in termini di tariffe, va sostituita con la cifra di Euro 12.580,89; al primo periodo del punto 21 dell'allegato 2 la cifra di Euro 11.475,67, indicante il massimo dell'importo da versare in termini di tariffe, va sostituita con la cifra di Euro 12.580,89; allo stesso punto 21 la cifra di Euro 31,00, posta a margine del secondo capoverso va eliminata e riportata a margine del primo capoverso; al termine del medesimo punto 21 aggiungere le seguenti parole: «le tariffe di cui ai punti 18, 19 e 20 debbono intendersi applicabili ai medicinali omeopatici sottoposti a procedura semplificata, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sia di nuova registrazione sia in sede di primo rinnovo dell'autorizzazione in conformita' all'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185». |