Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 luglio 2004
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalita' d'applicazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto l'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Vista la nota direttoriale del MiPAF dell'11 giugno 2004 e la lettera di riscontro della Commissione europea n. 16536 del 25 giugno 2004;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie allo scopo di procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico ed alla fissazione provvisoria dei diritti all'aiuto;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 15 luglio 2004.
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/03, possono essere invocate le seguenti circostanze eccezionali o cause di forza maggiore:
a) incapacita' professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare;
b) calamita' naturale;
c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
d) epizoozia sul patrimonio zootecnico;
e) vincolo agroambientale interagente con la produttivita' aziendale nel triennio;
f) furto di animali;
g) incendio doloso di terzi della produzione o di parte dell'azienda agricola;
h) sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari;
i) sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode;
l) nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per societa' agricole;
m) incapacita' dell'agricoltore ad esercitare l'attivita' agricola ovvero a richiedere i relativi premi per colpa motivata di un terzo.
2. La documentazione relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali deve essere notificata all'AGEA entro il 10 dicembre 2004, secondo le modalita' definite dalla medesima AGEA.
3. Le modalita' tecniche d'applicazione dei movimenti aziendali, di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/03 e agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 795/2004 saranno definite dall'AGEA, sentiti gli organismi pagatori riconosciuti, in coerenza con la nota MiPAF dell'11 giugno 2004 e la nota della Commissione europea n. 16536 del 25 giugno 2004.
4. L'AGEA da' avvio, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, alla procedura di cui all'articolo 12, comma 1 del regolamento (CE) n. 795/2004.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 163
 
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