Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 29 luglio 2004
Criteri e modalita' per il parziale finanziamento delle spese promozionali da sostenere nel corso del 2005 da parte di istituti, enti ed associazioni, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione degli scambi

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni italiane (di seguito denominata «legge»);
Visto il decreto del Ministro del commercio con l'Estero 15 marzo 1999, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 aprile 1999, n. 92, che stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato «regolamento»);
Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che destina anche le provvidenze stabilite dalla «legge» ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la trasparenza dell'azione amministrativa;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 6 del citato regolamento occorre definire per l'anno 2005 il modello per la domanda di ammissione al finanziamento e lo schema per la relazione sull'esecuzione del programma di attivita' promozionale;
Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione del programma promozionale e dei relativi progetti;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' del finanziamento
Ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, i finanziamenti previsti dalla «legge» sono destinati a sostenere programmi promozionali realizzati dalle associazioni e gli enti cui all'art. 1 della «legge» stessa, cui partecipano una generalita' di imprese aventi sede in almeno tre regioni.
 
Art. 2.
Soggetti beneficiari
Possono accedere ai finanziamenti della «legge» gli istituti, gli enti e le associazioni di cui all'art. 1 della «legge» stessa, nonche' le Camere di commercio italo-estere iscritte all'Albo di cui all'articolo 22, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a fronte di un programma promozionale da realizzare nel corso del 2005.
I soggetti beneficiari di cui all'art. 1 della «legge», devono realizzare attivita' promozionale di rilievo nazionale e dichiarare nel proprio statuto di svolgere attivita' senza scopo di lucro. Deve intendersi di rilievo nazionale l'attivita' svolta a favore di una generalita' di imprese aventi sede in almeno tre Regioni; senza scopo di lucro il divieto di distribuzione di utili ai soci anche in caso di scioglimento dell'organismo.
Sono esclusi dai benefici previsti dalla «legge» le regioni e le Camere di commercio nazionali che, in funzione del loro ordinamento, sono chiamate a svolgere con mezzi propri una autonoma attivita' promozionale. Sono altresi' esclusi gli organismi che per statuto svolgono la loro attivita' in ambito comunale, provinciale e regionale.
 
Art. 3.
Modalita' di inoltro dell'istanza di ammissione al finanziamento
Le domande di finanziamento possono essere presentate dai soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2 e sottoscritte dal legale rappresentante, che attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente incaricato di intrattenere rapporti con il Ministero.
Qualora un soggetto beneficiario non sia in grado di realizzare direttamente le azioni promozionali previste nel programma, puo' dare mandato di esecuzione ad una societa' di servizi di cui detenga una partecipazione maggioritaria. In tal caso, e' la societa' di servizi a presentare la domanda di finanziamento, dichiarando di agire «in nome e per conto» del soggetto beneficiario e indicando la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta.
La domanda di finanziamento deve essere redatta in bollo secondo lo schema previsto (allegato A) ed inoltrata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston, 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2004.
Le domande spedite successivamente a tale data non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
 
Art. 4.
Presentazione del programma promozionale
Alla domanda di finanziamento deve essere allegato il programma delle attivita' promozionali da svolgere nell'anno 2005, sottoscritto dal legale rappresentante, articolato in progetti.
Ciascun progetto deve essere illustrato secondo le indicazioni riportate nella scheda (allegato B), descrivendo analiticamente:
scelta del mercato estero, con indicazione del settore merceologico interessato;
obiettivo di ciascun progetto;
azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi e dei luoghi);
predeterminazione degli indicatori e standard da applicare alla misurazione dei risultati che saranno verificati a consuntivo;
ammontare e tipologia della spesa al netto di IVA da sostenere per ogni azione;
riepilogo dei costi di ogni progetto al netto di IVA;
elenco delle imprese partecipanti alle azioni promozionali; specificando la percentuale delle imprese che hanno sede nei territori dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
copertura finanziaria (da specificare se il progetto e' realizzato con risorse proprie e/o con risorse acquisite da soggetti pubblici e privati). Per risorse proprie si intendono: le riserve, le quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci.
Ad ogni scheda devono essere acclusi in originale i preventivi di spesa, firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera, in cui sono indicate le spese riferite alle singole azioni al netto di imposta. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo di fare eseguire le azioni dai medesimi soggetti.
Alla domanda di finanziamento, altresi', deve essere unito un prospetto riepilogativo del programma promozionale, sottoscritto dal legale rappresentante, in cui siano indicati il costo, al netto dell'IVA, dei singoli progetti e del totale complessivo del programma promozionale.
 
Art. 5.
Ammissibilita' del programma promozionale
Per essere ritenuto ammissibile al finanziamento, il programma promozionale deve:
avere validita' tecnico-economica in termini di promozione delle esportazioni;
risultare coerente con le linee d'indirizzo per l'attivita' promozionale 2005;
essere composto da azioni che abbiano rilievo nazionale o siano relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale;
riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale;
risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.
E' considerato promozionale il programma destinato a favorire la conoscenza all'estero della produzione italiana e che non preveda azioni volte al diretto sostegno delle vendite. Sono escluse, pertanto, le spese relative ad azioni commerciali, quali ad esempio le spese destinate ad istituire e mantenere le reti di vendita, nonche' i magazzini ed i depositi per la distribuzione dei prodotti.
A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti ammissibili:
a) partecipazione a fiere estere (in aree comunitarie e' consentita solo l'organizzazione del «Punto Italia»);
b) partecipazione a fiere internazionali in italia (le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il riconoscimento effettuato dal Ministero);
c) spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) di massimo due funzionari dell'associazione o ente per assistenza alle imprese durante l'evento promozionale;
d) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, newsletter, brochure, materiale informativo, ecc., redatti in lingua estera sia su supporto cartaceo che informatico; le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;
e) campagne pubblicitarie su media esteri (riviste, radio e televisione);
f) workshop, show-room, degustazioni, sfilate, conferenze, seminari, incontri con operatori e giornalisti esteri;
g) spese di ospitalita' (viaggio, vitto e alloggio) di giornalisti e operatori esteri in Italia, di corsi di formazione professionale, conferenze e workshop;
h) apertura sito internet predisposto in lingua estera; sono ammessi aggiornamenti che comportino variazioni strutturali e grafiche sostanziali.
Per rendere piu' efficace l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno dell'attivita' promozionale, non sono considerati ammissibili i progetti che nello stesso paese e per lo stesso settore, riproducono quelli realizzati dall'ICE con finanziamento pubblico.
Conformemente al principio dell'annualita' del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione totalmente o prevalentemente nel 2005.
 
Art. 6.
Progetti preferenziali
Al fine di favorire la collaborazione tra gli organismi che sviluppano all'estero attivita' promozionali nella medesima area geo-economica, tra i progetti in cui si articola il programma promozionale di cui al precedente art. 4, sono considerati preferenziali quelli che prevedono iniziative realizzate in sinergia con almeno uno dei seguenti soggetti:
consorzi export;
consorzi agrituristici;
camere di commercio italiane all'estero;
camere italo-estere in Italia.
Sono, altresi', considerati preferenziali i progetti realizzati in collaborazione sinergica con l'ICE per le iniziative non incluse nel piano promozionale nazionale. Per collaborazione sinergica deve intendersi la realizzazione di progetti o singole azioni caratterizzate da una specifica suddivisione di compiti tra i partners, finalizzati al raggiungimento di un risultato comune.
Per essere riconosciuto preferenziale, il progetto deve essere corredato da una dichiarazione di conferma della collaborazione rilasciata dall'organismo partner, il quale si impegna altresi' a non richiedere a sua volta finanziamenti pubblici sulla medesima iniziativa realizzata in sinergia.
Compatibilmente con la disponibilita' delle risorse finanziarie e successivamente alla definizione dell'istruttoria di tutte le domande, ai progetti preferenziali approvati e' assicurato un contributo pari al 50% delle spese ammesse, nonche' la corresponsione di un anticipo di un importo massimo pari alla meta' del contributo stesso, con riserva di verifica finale all'atto della liquidazione dell'intero finanziamento.
 
Art. 7.
Risultati attesi
Il programma promozionale, di cui al precedente art. 4, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando gli indicatori ed i relativi standard da utilizzare per la valutazione dei risultati. Si intendono:
a) per indicatore il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti (ad esempio la frequenza di accesso al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori);
b) per standard il valore atteso di un certo indicatore (ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari).
La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc., deve essere conservata, a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le opportune verifiche.
 
Art. 8.
Approvazione del programma promozionale
Il Ministero provvede a dare comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2005. In assenza di comunicazione entro tale data, il programma si intende approvato.
Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 31 marzo. Le integrazioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Ministero entro 30 giorni dalla richiesta.
 
Art. 9.
Modifiche al programma promozionale
La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.
Il programma promozionale gia' presentato potra' essere successivamente integrato con nuovi progetti solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati non oltre il 30 giugno 2005 ed in ogni caso almeno sessanta giorni prima della loro esecuzione. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.
 
Art. 10.
Concessione e misura del finanziamento
Il Ministero provvede alla emanazione del decreto di concessione del finanziamento, in base al programma promozionale approvato ed alla effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie.
Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del «regolamento», la misura del finanziamento non puo' eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70% qualora le imprese beneficiarie delle azioni promozionali abbiano sede nei territori dell'Obiettivo 1). Il calcolo del finanziamento spettante a ciascun organismo e' effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute.
Qualora l'intero programma promozionale o i singoli progetti siano finanziati da altri enti pubblici, i relativi importi saranno computati nella determinazione del finanziamento spettante concesso dal Ministero per assicurare il rispetto dei suddetti limiti percentuali.
Qualora l'intero programma o i singoli progetti usufruiscano di introiti derivanti da pubblicita', abbonamenti, quote di partecipazione od altre forme di sponsorizzazione, gli introiti stessi dovranno essere dichiarati e detratti dal costo complessivo del programma.
 
Art. 11.
Liquidazione ed erogazione del finanziamento
La liquidazione del finanziamento avviene in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A tal fine, il Ministero:
esamina i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati;
valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato;
esclude le spese non ammissibili.
L'erogazione del finanziamento, riferita all'intero programma promozionale, avviene in un'unica soluzione. Per una sollecita erogazione del finanziamento, i richiedenti devono indicare con la massima precisione gli estremi bancari necessari per l'accreditamento.
 
Art. 12.
Presentazione della rendicontazione
Come previsto dall'art. 3 del «regolamento», entro tre mesi dalla esecuzione del programma promozionale approvato, salvo proroghe da richiedere tempestivamente al Ministero o in caso di ritardo nell'invio delle fatture da parte di fornitori esteri, il beneficiario deve presentare il rendiconto delle spese e la relazione sulla esecuzione del programma approvato.
Il rendiconto deve essere redatto seguendo l'ordine gia' impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.
Il rendiconto deve specificare la copertura finanziaria dei costi, distinta in risorse proprie e finanziamento approvato dal Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari. Al fine di semplificare la procedura di rendicontazione, il soggetto beneficiario deve trasmettere al Ministero solo un elenco delle fatture pagate, relative alle spese effettivamente sostenute per ogni progetto, con l'indicazione dell'importo al netto di IVA (allegato E), sottoscritto dal legale rappresentante.
Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e da questo saldate. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici.
Le fatture devono essere debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalita' di pagamento. Qualora l'importo delle stesse fatture risulti superiore a euro 12.500,00 nell'elenco devono essere specificati anche gli estremi del bonifico bancario, ai sensi del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.
Le fatture saranno tenute a disposizione del Ministero per le eventuali verifiche.
Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione firmata dal legale rappresentante, che illustra le modalita' di esecuzione del programma ed i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati. La relazione si compone di una parte descrittiva generale, comprensiva di una dichiarazione attestante la regolarita' della documentazione presentata (allegato C) e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (allegato D).
La rendicontazione non firmata o carente degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al finanziamento. Allo scopo di contenere al massimo i tempi procedurali, gli enti devono trasmettere le integrazioni richieste dal Ministero entro il termine di 30 giorni dalla data della relativa nota, che sara' inviata anche via fax.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, la rendicontazione puo' essere corredata da autocertificazioni.
 
Art. 13.
Ispezioni e verifiche
La documentazione relativa alle azioni realizzate deve essere trattenuta presso la sede dell'ente per essere messa a disposizione del Ministero in occasione di eventuali controlli.
Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il finanziamento. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi' come richiamato dall'articolo 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e l'Amministrazione puo' revocare il finanziamento concesso e non accogliere successive domande.
 
Art. 14.
Reperimento delle fonti normative e dei modelli
I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it seguendo il percorso «Finanziamenti al commercio estero» - «Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese».
 
Art. 15.
Come contattare il Ministero
L'Ufficio incaricato della gestione del finanziamento si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti. In particolare, gli operatori che vogliono conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome e' riportato in ogni comunicazione scritta.
Indirizzo: Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III - viale Boston, 25 - 00144 Roma;
Dirigente: dott. Claudio Borghese, tel. 06/59647548 - 06/59932460, fax: 06/59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it;
Vice dirigente: dott.ssa Gabriella Tedone, tel. 06/59932420 e-mail: tedone@mincomes.it;
Incaricati dell'istruttoria:
sig.ra Paola Bastianelli coordinatrice tel.06/59932503;
sig.ra Roberta Farelli, tel. 06/59932622;
sig. Antonio Trerotola, tel. 06/59932621;
sig.ra Francesca Di Marco, tel. 06/59932556;
sig.ra Carla Andreozzi, tel. 06/59932544.
 
Art. 16.
Pubblicazione
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il direttore generale: Caprioli
 
----> Vedere Allegati da pag. 44 a pag. 48 della G.U. <----
 
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