Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 23 luglio 2004 |
Determinazione, per l'anno accademico 2004/2005, del numero dei posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea in scienze motorie e in biotecnologie, presso l'Universita' di Brescia. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e); Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189; Vista la nota in data 14 maggio 2004 con la quale il rettore dell'Universita' di Brescia chiede la programmazione dell'accesso al corso di laurea in scienze motorie e in biotecnologie sulla base dell'offerta potenziale formativa deliberata dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia nella seduta del 28 aprile 2004, valutata con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, della richiamata legge n. 264/1999; Decreta: Per l'anno accademico 2004/2005 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari dell'Universita' degli studi di Brescia e' cosi' derterminato: corso di laurea in scienze motorie, classe 33: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premessa e cinque per gli studenti stranieri residenti all'estero; corso di laurea in biotecnologie, classe 1: cinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse e due per gli studenti stranieri residenti all'estero. L'ammissione degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2004 Il Ministro: Moratti |
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