Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 23 luglio 2004, n. 21
Vitivinicolo - Dichiarazioni 2003/2004. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza.

Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle
politiche agricole agro industriali e
nazionali
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale del
Corpo forestale dello Stato
Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Ispettorato centrale
repressioni frodi
Al Dipartimento per la qualita' dei
prodotti agroalimentari e dei servizi
D.G. per la qualita'
Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati prov. autonome Trento
e Bolzano
All'Istituto regionale della vite e del
vino
Al Comando carabinieri T.N.C.A.
All'Agenzia delle dogane
All'Anci
Alle organizzazioni professionali
agricole: Coldiretti - Confagricoltura
- C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. -
Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I.
- Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA
Ai C.A.A. riconosciuti

1. Quadro normativo.
Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:
regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;
regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;
legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990);
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000, n. 221, e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), g), i), e e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2004, n. 1205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2004, recante disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e di prodotti vinicoli. 2. Settori di intervento.
La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2003/2004.
L'intervento in oggetto interessa il settore Vitivinicolo, art. 18 del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e regolamento CE n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001.
Si ricorda che, in applicazione dell'art. 6 del regolamento CE n. 1282/2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 1205/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2004, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio.
I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono, altresi', dichiarati dal destinatario. 3. Definizioni.
All'interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:
produttore: persona fisica o giuridica ovvero associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati, nonche' qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero associazione di ente persone soggetta agli obblighi di cui all'art. 27 del regolamento n. 1493/99;
commerciante: persona fisica o giuridica che professionalmente commercializza (acquista e vende) prodotti, imbottigliati e/o sfusi;
rivenditore al minuto: persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che esercitano professionalmente un'attivita' commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascun Stato membro, tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantita' o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.
Ulteriori definizioni:
CAA: Centri autorizzati di assistenza agricola;
S.I.G.C. (Sistema integrato di gestione e controllo): II regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, sostituito dal regolamento CE n. 2419/01, ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari. 4. Termini e modalita' di presentazione delle dichiarazioni.
4.1. Soggetti interessati.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.
Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:
i consumatori privati;
i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attivita' commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri. 4.2. Termine di presentazione.
Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all'AGEA dal 1° agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno.
Le dichiarazioni presentate successivamente al 10 settembre saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa su ritardata presentazione che alle sanzioni dettate dall'art. 12 del regolamento CE n. 1282/2001. In particolare:
entro cinque giorni lavorativi si applica una riduzione del 15% degli importi da versare per la campagna in corso relativamente ai benefici delle misure previste agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento CE n. 1493/99;
dal sesto giorno al decimo giorno lavorativi compresi si applica, invece, una riduzione del 30%;
dall'undicesimo giorno lavorativo la dichiarazione si considera non presentata ai fini della richiesta di aiuti. Le aziende sono escluse, salvo i casi di forza maggiore considerati dallo Stato membro, dal beneficio delle misure previste agli articoli 24, 29, 30, 34 e 35 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna di cui trattasi ed anche per la successiva.
In ogni caso, le dichiarazioni confluiranno ad AGEA tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata, in particolare: 4.3. Modalita' di presentazione.
4.3.1. Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
Per la compilazione e la presentazione della dichiarazioni di giacenza, i soggetti che hanno gia' dato mandato ad un CAA devono avvalersi dello stesso. Mentre i soggetti non aderenti ad un CAA che hanno intenzione anch'essi di avvalersi di un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) dovranno preventivamente conferire mandato.
In applicazione, infatti, dell'art. 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, il CAA e' tenuto ad acquisire dall'utente, mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:
fornire al CAA dati completi e veritieri;
collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attivita' affidate;
consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del suddetto decreto.
I CAA sono, quindi, delegati a supportare il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di giacenza tramite le seguenti attivita':
1) costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalita' descritte nel documento «Manuale delle procedure - II Fascicolo aziendale»;
2) verificare che gli allegati alla dichiarazione di giacenza necessari per l'istruttoria siano stati consegnati dal dichiarante e che siano conformi alle specifiche AGEA (istruttoria della dichiarazione);
3) compilare la dichiarazione di giacenza utilizzando gli strumenti informatici predisposti da AGEA;
4) effettuare la stampa della dichiarazione utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione da AGEA (contestualmente sara' stampato anche il quadro H contenente le attestazioni del CAA);
5) far firmare la dichiarazione al dichiarante;
6) firmare la check list «quadro H» di conferma dell'avvenuta costituzione del fascicolo cartaceo e dell'istruttoria eseguita;
7) rilasciare la dichiarazione ad AGEA utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione da AGEA; con tale operazione, a seguito della protocollazione sul SIAN, si avvia il procedimento amministrativo;
8) archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti:
dichiarazione di giacenza firmata dal dichiarante e dei relativi allegati;
quadro H (v. allegato 1), firmato e timbrato dal responsabile dell'ufficio CAA;
distinta di ricezione AGEA. 4.3.2. Adempimenti relativi al fascicolo del produttore.
La circolare A.G.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di un soggetto che presenta una domanda debba avvenire attraverso il «fascicolo aziendale».
La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta gia' costituito, i produttori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione gia' contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata.
La suddetta circolare A.G.E.A n. 35, stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun soggetto deve presentare, a corredo della propria domanda, per essere inserita nel fascicolo aziendale.
I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale.
I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'amministrazione.
In tutti i casi, la responsabilita' dei procedimenti amministrativi ancora aperti al momento dell'eventuale revoca del mandato stesso, rimane in capo al CAA che ha presentato la domanda relativa.
Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rimanda al documento «Manuale delle procedure - II Fascicolo aziendale». 4.3.3. Produttori che si avvalgono dell'assistenza del CAA - Comunicazione telematica.
I soggetti preposti al ricevimento delle dichiarazioni telematiche sono individuati nei CAA - Centri di assistenza agricola ai quali si potranno rivolgere i dichiaranti che abbiano dato mandato a tali organismi.
Quindi, entro e non oltre il giorno 10 settembre, il dichiarante si rechera' presso gli uffici del CAA al quale ha dato mandato portando con se i dati frutto della ricognizione effettuata presso le proprie localizzazioni.
L'operatore del CAA inserira' i dati relativi alla dichiarazione, con le modalita' descritte nei precedenti punti 4.3.1 e 4.3.2.
La conferma dei dati inseriti con l'apposita funzione implica il confluire degli stessi nel patrimonio della Base Dati del Sian che, quindi, rende disponibili i dati stessi ad AGEA ai comuni interessati, all'Ispettorato repressione frodi, all'assessorato regionale all'agricoltura di competenza, nonche' all'organismo pagatore di competenza. 4.3.4. Produttori in proprio. Comunicazione tramite raccomandata.
Per i dichiaranti che non si avvalgano dell'assistenza di un CAA, dichiaranti in proprio, l'amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it, nella sezione accessibile a chiunque, una funzione disponibile per la stampa di un modello di dichiarazione in bianco.
Tale modello dovra' essere scaricato ed utilizzato in originale in quanto su esso e' stampato un codice a barre (barcode) che fungera' da identificativo univoco. Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale e recanti il codice a barre univoco.
La funzione che permette lo scarico da internet del modello che i dichiaranti in proprio utilizzeranno inviandolo poi per raccomandata all'AGEA prevede che il richiedente indichi il proprio codice fiscale o CUAA al quale sara' abbinato il barcode identificativo univoco.
Per usufruire del modello, il dichiarante che non abbia la possibilita' di reperirlo autonomamente puo' recarsi anche presso gli uffici della regione o dell'organismo pagatore competente per territorio che provvederanno a scaricarlo tramite un qualsiasi collegamento via internet.
La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonche' della fotocopia fronte e retro di un documento di identita' in corso di validita', dovra' pervenire all'AGEA in via Torino, 45 - 00184 Roma, con le modalita' descritte in precedenza (v. par. 4) entro la citata data del 10 settembre, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata.
Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:
AGEA - Dichiarazione di giacenza - Campagna 2003/2004 - via Torino, 45 - 00184 Roma.
I dati anagrafici dei richiedenti, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:
nome, cognome/ragione sociale - indirizzo, c.a.p. - comune (prov.), dichiarazione di giacenza - Campagna 2003/2004.
La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e puo' contenere piu' di una dichiarazione, purche' relative alla medesima figura giuridica. 5. Controlli istruttori. 5.1. Controlli formali.
I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e completezza della dichiarazione ed in particolare la verifica:
della presenza della firma del richiedente;
della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' (par. 7.1.3 Documento di riconoscimento);
della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente) (par. 7.1.4 Controlli anagrafici e par. 7.1.5 Rappresentante legale). 5.2. Sottoscrizione della dichiarazione.
La sottoscrizione della dichiarazione e' un requisito indispensabile per la validita' della dichiarazione stessa. La mancata apposizione della firma comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione. 5.3. Documento di riconoscimento.
Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della dichiarazione non e' soggetta ad autenticazione ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di dichiarazione.
L'assenza del documento di identita' richiesto comporta la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione. 5.4. Controlli anagrafici.
L'amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA, ove presente, del dichiarante. Se il CUAA non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), cio' comportera' la segnalazione di un'anomalia della dichiarazione.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'amministrazione procedera' alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione.
I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione, per rendere possibile l'invio di eventuali comunicazioni. 5.5. Rappresentante legale.
Nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale.
Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'amministrazione dara' opportuna segnalazione di anomalia.
Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione procedera' alla segnalazione dell'anomalia nella dichiarazione.
I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella dichiarazione.
Le anomalie presenti sulle dichiarazioni saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall'art. 13 del regolamento CE n. 1282/2001.
Si precisa, altresi', che, qualora il dichiarante presenti successivamente domanda di aiuti comunitari correlati alla stessa dichiarazione di giacenza, la presenza del fascicolo aziendale, che deve essere costituito alla presentazione della dichiarazione di giacenza, risultera' elemento determinante per il pagamento. 6. Trattamento e diffusione dei dati.
I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'amministrazione per le sole finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge n. 675/1996.
La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita' stabilite dagli articoli 20 e 21 della predetta legge.
Si raccomanda agli enti ed organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 23 luglio 2004
Il titolare dell'ufficio monocratico
Gulinelli
 
Allegato A

----> Vedere Allegato da pag. 68 a pag. 76 della G.U. <----
 
NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI GIACENZA DEI VINI E/O MOSTI.

AVVERTENZE GENERALI Nella dichiarazione di giacenza sono indicati i volumi di vini e/o mosti detenuti dal dichiarante negli stabilimenti e nei depositi situati nel territorio di un Comune. Chi utilizzera' i servizi forniti dai CAA potra' fare un'unica dichiarazione riferita alle localizzazioni di piu' comuni, invece chi utilizzera' il modello da inviare per raccomandata all'Agea sara' costretto alla compilazione di un modello di dichiarazione di giacenza per ciascun Comune sul cui territorio il dichiarante detiene i vini o i mosti. La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Eventuali quantita' di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario. Eventuali prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 luglio non dovranno formare oggetto di dichiarazioni di giacenza in quanto sono da considerare come prodotti da dichiarare nella campagna che ha inizio il 1 ° agosto successivo. 1) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza. Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche, le Cantine o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio. 2) Soggetti esonerati dall'obbligo. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza: - I consumatori privati; - I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attivita' commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri; - I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri. 3) Termine di presentazione della dichiarazione Le dichiarazioni di giacenza sono presentate entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno relativamente al comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti di giacenza. Le dichiarazioni presentate fuori termine sono sottoposte alle sanzioni di cui all'Art. 12 del Reg. CE n. 128212001. La dichiarazione di giacenza e' presentata per via telematica o per posta raccomandata rispettando le modalita' di presentazione che saranno stabilite dall'ALEA e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO Sezione A) - Informazioni relative al dichiarante

In questa sezione devono essere indicate le generalita' del dichiarante. - In caso di DITTA INDIVIDUALE dovra' essere barrata la relativa casella e dovranno essere indicate: II CUAA o Codice Fiscale e la Partita Iva, qualora presente, il cognome e nome, il domicilio (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e provincia). - In caso di PERSONA GIURIDICA indicare II CUAA o Codice Fiscale e la Partita Iva, la ragione sociale, i dati della sede legale (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e provincia). In questa sezione dovranno, altresi', essere indicate le generalita' del rappresentante ( cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) legale della ditta qualora questa sia una persona giuridica. Nel caso di ditta individuale i dati relativi al rappresentante legale coincideranno con quelli relativi al titolare della ditta. Sezione B) - Informazioni relative alle localita' in cui sono detenuti i prodotti In questa sezione devono essere indicati l'indirizzo ed il Comune in cui sono detenuti i prodotti oggetto di dichiarazione. Se la sezione e' insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo debitamente sottoscritto. Sezione C) - Informazioni relative ai prodotti detenuti prodotti ottenuti e detenuti sono indicati nella sezione B) alla voce: - "produzione" : se si tratta di vino e/o mosti ottenuti e detenuti da produttori. Per produttore di vino o di mosto si intende chi ha proceduto alla trasformazione di uve proprie, e/o di mosti acquistati e/o propri, e/o di prodotti a monte del vino propri e/o acquistati. "commercio" : se si tratta di vino e/o mosti acquistati e detenuti per la commercializzazione. Pertanto, un produttore che ha anche acquistato vini e/o mosti e detiene parte di detti prodotti alla data del 31 luglio indichera' nelle righe da 1 a 6 e da 14 a 15 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti ottenuti dal produttore stesso e nelle righe da 7 a 13 e da 16 a 17 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti acquistati. Nel caso in cui il produttore abbia proceduto all'assemblaggio di prodotti di propria produzione con prodotti acquistati senza effettuare alcuna trasformazione indica i relativi prodotti giacenti alla voce "produzione" o "commercio" applicando il principio della proporzionalita' oppure indica i prodotti giacenti alla voce "commercio". I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri. Le quantita' devono essere indicate senza riportare i valori decimali relativi ai litri; si precisa che i quantitativi vanno arrotondati per difetto, cioe' all'ettolitro inferiore, se i litri sono compresi tra 1 e 50 ; per eccesso, cioe' all'ettolitro superiore, se i litri sono compresi tra 51 e 99. A titolo di esempio ettolitri 4,50 pari a litri 450, vanno indicati come ettolitri 4 mentre ettolitri 5,51 pari a litri 551, vanno indicati come ettolitri 6.

PRODUZIONE

Al rigo 1 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 2 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nei successivi righi. Al rigo 2 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini da tavola ad indicazione geografica tipica, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga. Al rigo 3 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sara' stabilita la relativa disciplina. Al rigo 4 devono essere indicate le quantita' di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95. Al rigo 5 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G.. Al rigo 6 devono essere riportate la somma delle quantita' indicate ai righi da 1 a 5.

COMMERCIO

Al rigo 7 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale ) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 8 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9. Al rigo 8 devono essere indicate le quantita' detenute di vini da tavola (rossi/rosati, bianchi e totale) con I.G.T. ad esclusione dei spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9. Al rigo 9 devono essere devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno essere indicati i vini da uve stramature quando sara' stabilita la relativa disciplina. Al rigo 10 devono essere indicate le quantita' di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95. Al rigo 11 devono essere indicate le quantita' detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G.. Al rigo 12 devono essere indicate le quantita' di vini importati dai paesi terzi. Al rigo 13 devono essere riportate la somma delle quantita' indicate ai righi da 7 a 12. Ai righi 14,15, 16, e 17 devono essere indicate le quantita' rispettivamente di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato detenute espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro effettivo volume senza applicazione di nessun coefficiente. Sezione D); E); F); e G) - Informazioni relative ai vini DOC e DOCG ed ai vini spumanti, ai vini frizzanti ed ai vini liquorosi DOC e DOCG In queste sezioni i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G, vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G, vini frizzanti D.O.C e D.O.C.G, vini liquorosi D.O.C e D.O.C.G devono specificare, per ogni tipo di vino, il codice e la descrizione completa del vino (es.: descrizione " ) prevista dal disciplinare. La ricerca del codice e' effettuata utilizzando le tabelle di codifica riportate in allegato. Si richiama l'attenzione dei dichiaranti che la codifica da utilizzare per la compilazione di dette sezioni. e' modificata rispetto a quella utilizzata negli anni precedenti e riprende quella utilizzata per la compilazione della dichiarazione delle superfici vitate.. Qualora la denominazione dei prodotto detenuto non risulti presente nelle tabelle, nella colonna 'codice' dovra' essere indicata la dicitura 'N.C.' (non codificato), mentre nella colonna 'Denominazione' va riportata la dicitura prevista dal disciplinare. Deve essere indicato il codice "9999" per i vini VQPRD importati da altri paesi comunitari. Si fa presente, a scopo di maggior chiarezza, che la denominazione dei vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali, ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione o vinificazione, etc. Non vanno indicati in tali sezioni quantitativi di vino in giacenza, per tipologia, inferiori all'ettolitro. Nel caso di mosto di uve indicato nella sezione B, sotto la riga 5 e 10, la codifica deve essere riportata utilizzando il codice del vino al quale esso dara' origine con l'avvertenza di riportare una 'V' successivamente al codice nella apposita colonna `Mosto'. Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d'Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione E utilizzando i codici 0013. Sezione D) - Informazioni relative ai vini a D.O.C. e D.O.C.G. In questa sezione i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna 'Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri. Se la sezione e' insufficiente deve essere compilato l'apposito allegato debitamente sottoscritto, da inviare unitamente alla dichiarazione. Sezione E) - Informazioni relative ai vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G. In questa sezione i detentori di vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna `Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri. Se la sezione e' insufficiente regolarsi come per la sezione D. Sezione F) - Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G. In questa sezione i detentori di vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna `Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.. Se la sezione e' insufficiente regolarsi come per la sezione D. Sezione G) - Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G. In questa sezione i detentori di vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G, dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna `Denominazione' va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.. Se la sezione e' insufficiente regolarsi come per la sezione D. Le quantita' riportate nelle righe `Totale' delle sezioni D, E, F, G, devono coincidere con le quantita' indicate rispettivamente alle righe 5 e 11 della sezione B sommate alle eventuali quantita' di mosto indicate.

0001 VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 0002 EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONE 0003 ISCHIA 0004 FRASCATI 0005 BRUNELLO DI MONTALCINO 0006 BIANCO DI PITIGLIANO 0007 BARBARESCO 0008 BAROLO 0009 APRILIA 0012 VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 0013 ASTI O ASTI SPUMANTE E MOSCATO D'ASTI 0016 CAREMA 0017 GATTINARA 0018 ELBA 0019 SANGIOVESE DI ROMAGNA 0021 ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO 0024 ALBANA DI ROMAGNA 0026 LUGANA 0027 ROSSO CONERO 0029 VERDICCHIO DI MATELICA 0030 CHIANTI E CHIANTI CLASSICO 0031 TORGIANO 0032 SAN SEVERO 0033 BOTTICINO 0034 CELLATICA 0035 COLLIO GORIZIANO O COLLIO 0036 MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 0037 COLLINE LUCCHESI 0038 BARDOLINO 0039 VALTELLINA 0040 ETNA 0041 ROSSO PICENO 0042 VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI 0043 MALVASIA DI CASORZO D'ASTI 0044 VALPOLICELLA 0046 SOAVE 0048 CIRO' 0049 CONEGLIANO VALDOBBIADENE 0050 BIANCHELLO DEL METAURO 0051 MARSALA 0052 MARTINA O MARTINA FRANCA 0053 LOCOROTONDO 0054 BREGANZE 0055 SIZZANO 0056 BOCA 0057 FARA 0058 COLLI EUGANEI 0060 MONTECARLO 0062 RUBINO DI CANTAVENNA 0063 BARBERA DEL MONFERRATO 0064 BARBERA D'ASTI 0065 LAGO DI CALDARO O CALDARO 0066 TAURASI 0067 GRECO DI TUFO 0068 SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 0069 GAMBELLARA 0070 LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO 0071 LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE 0072 LAMBRUSCO DI SORBARA 0073 BARBERA D'ALBA 0074 NEBBIOLO D'ALBA 0075 FRIULI GRAVE 0076 COLLI ORIENTALI DEL FRIULI 0077 OLTREPO' PAVESE 0078 MARINO 0079 COLLI ALBANI 0080 AGLIANICO DEL VULTURE 0081 TEROLDEGO ROTALIANO 0082 BIANCO DI CUSTOZA 0083 AGLIANICO DEL TABURNO E TABURNO 0084 COLLI LANUVINI 0085 MATINO 0087 CASTEL DEL MONTE 0088 ORVIETO 0090 TRENTINO 0091 VERNACCIA DI SERRAPETRONA 0093 MOSCATO DI PANTELLERIA, PASSITO DI PANTELLERIA E PANTELLERIA 0094 VINI DEL PIAVE O PIAVE 0095 CORI 0099 PARRINA 0100 VERNACCIA DI ORISTANO 0101 OSTUNI 0102 COLLI DEL TRASIMENO O TRASIMENO 0103 ROSSESE DI DOLCEACQUA O DOLCEACQUA 0104 VELLETRI 0105 MOSCATO DI SORSO-SENNORI 0106 COLLI PESARESI 0108 MONICA DI CAGLIARI 0109 ALEATICO DI GRADOLI 0110 NASCO DI CAGLIARI 0111 MOSCATO DI CAGLIARI 0112 TREBBIANO D'ABRUZZO 0113 MALVASIA DI CAGLIARI 0114 CANNONAU DI SARDEGNA 0115 GIRO' DI CAGLIARI 0116 ALCAMO 0117 MALVASIA DI BOSA 0118 DOLCETTO D'ACQUI 0119 MONICA DI SARDEGNA 0120 VALDICHIANA 0121 FREISA D'ASTI 0122 DOLCETTO D'OVADA 0123 MONTECOMPATRI-COLONNA O MONTECOMPATRI O COLONNA 0124 ALEATICO DI PUGLIA 0125 ZAGAROLO 0126 CESANESE DEL PIGLIO 0127 CINQUE TERRE E CINQUE TERRE SCIACCHETRA' 0128 GRIGNOLINO D'ASTI 0129 CERASUOLO DI VITTORIA 0130 CESANESE DI OLEVANO 0131 CESANESE DI AFFILE O AFFILE 0132 MOSCATO DI SIRACUSA 0133 TREBBIANO DI ROMAGNA 0134 MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO 0135 FREISA DI CHIERI 0136 SOLOPACA 0137 MALVASIA DELLE LIPARI 0138 COLLI BERICI 0139 COLLI TORTONESI 0140 MOSCATO DI NOTO NATURALE O MOSCATO DI NOTO 0141 CASTELLER 0142 GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE 0143 DOLCETTO DI DIANO D'ALBA O DIANO D'ALBA 0144 DOLCETTO D'ASTI 0145 DOLCETTO D'ALBA 0146 DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI 0147 ROSSO DI CERIGNOLA 0148 GAVI O CORTESE DI GAVI 0150 DOLCETTO DI DOGLIANI 0152 PRIMITIVO DI MANDURIA 0153 MOSCATO DI TRANI 0154 CERVETERI 0155 FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI 0156 NURAGUS DI CAGLIARI 0160 COLLI MACERATESI 0161 ALTO ADIGE O SUDTIROL 0162 VALDADIGE 0163 CARMIGNANO 0164 DONNICI 0165 FALERIO DEI COLLI ASCOLANI O FALERIO 0166 FRIULI AQUILEIA 0167 SAVUTO 0168 POLLINO 0170 FRIULI LATISANA 0171 BIANCO CAPENA 0172 COLLI BOLOGNESI 0173 CAMPIDANO DI TERRALBA 0174 CACCE MMITTE DI LUCERA 0175 BIANCO DELLA VAL DI NIEVOLE 0176 SALICE SALENTINO 0178 SQUINZANO 0179 VALCALEPIO 0180 COPERTINO 0182 MONTESCUDAIO 0183 LESSONA 0184 FARO 0185 ROSSO BARLETTA 0186 CARIGNANO DEL SULCIS 0187 RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO O GARDA BRESCIANO 0188 MONTELLO E COLLI ASOLANI 0189 CAPRI 0190 MORELLINO DI SCANSANO 0191 FIANO DI AVELLINO 0192 LAMEZIA 0193 S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO 0194 ROSSO CANOSA 0196 BRAMATERRA 0197 CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO 0198 MELISSA 0199 LEVERANO 0200 MONTEFALCO SAGRANTINO 0201 BRINDISI 0202 MOSCATO DI SARDEGNA 0203 COLLI ALTOTIBERINI 0204 BIANCO PISANO DI SAN TORPE' 0205 CAPRIANO DEL COLLE 0206 GRECO DI BIANCO 0207 CANDIA DEI COLLI APUANI 0208 MANDROLISAI 0209 COLLI PERUGINI 0210 COLLI DI PARMA 0211 VESUVIO 0212 POMINO 0213 ALEZIO 0214 BIFERNO 0215 GRAVINA 0216 PENTRO DI ISERNIA 0217 BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA 0218 GABIANO 0219 ROSSO DI MONTALCINO 0220 ORTA NOVA 0221 SAN COLOMBANO AL LAMBRO O SAN COLOMBANO 0222 COLLI PIACENTINI 0223 MOSCADELLO DI MONTALCINO 0224 LACRIMA DI MORRO O LACRIMA DI MORRO D'ALBA 0225 ROERO 0226 VAL D'ARBIA 0227 VALLE D'AOSTA O VALLEE D'AOSTE 0228 LISON PRAMAGGIORE 0229 CARSO 0231 NARDO' 0232 LAMBRUSCO MANTOVANO 0233 GIOIA DEL COLLE 0234 ARBOREA 0236 LESSINI DURELLO 0237 RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO 0238 VERMENTINO DI SARDEGNA 0239 RIVIERA LIGURE DI PONENTE 0240 CAGNINA DI ROMAGNA 0241 PAGADEBIT DI ROMAGNA 0242 ROSSO DI MONTEPULCIANO 0243 BOSCO ELICEO 0244 LIZZANO 0245 COLLI MARTANI 0246 FALERNO DEL MASSICO 0247 COLLI DI LUNI 0248 BIANCO DELL'EMPOLESE 0249 CILENTO 0251 COLLI AMERINI 0252 VAL DI CORNIA 0253 COLLI DELL'ETRURIA CENTRALE 0254 CASTEL SAN LORENZO 0255 VIGNANELLO 0256 GENAZZANO 0257 LOAZZOLO 0258 MONTEFALCO 0259 CONTESSA ENTELLINA 0260 GUARDIA SANFRAMONDI O GUARDIOLO 0261 AVERSA 0262 TRENTO 0263 SANT'AGATA DE' GOTI O SANT'AGATA DEI GOTI 0264 TORGIANO ROSSO RISERVA 0265 COLLI DI CONEGLIANO 0266 CAMPI FLEGREI 0267 ELORO 0268 PENISOLA SORRENTINA 0269 MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA 0270 SAN VITO DI LUZZI 0271 SCAVIGNA 0272 COLLINE NOVARESI 0273 PIEMONTE 0274 BARCO REALE DI CARMIGNANO O ROSATO DI CARMIGNANO O VIN SANTO DI CARMIGNANO O VIN SANTO DI CARMIGNANO OCCHIO DI PERNICE 0275 MONFERRATO 0276 LANGHE 0277 ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO 0278 ESINO 0279 COSTA D'AMALFI 0280 ROMAGNA ALBANA SPUMANTE 0281 COLLINE DI LEVANTO 0282 MENFI 0283 BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI 0284 ALGHERO 0285 SARDEGNA SEMIDANO 0286 FRIULI ANNIA 0287 SAMBUCA DI SICILIA 0288 FRANCIACORTA 0289 VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO 0290 TERRE DI FRANCIACORTA 0291 VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO 0292 VERBICARO 0293 SANTA MARGHERITA DI BELICE 0294 SANT'ANTIMO 0295 BIVONGI 0296 CIRCEO 0297 SAN GIMIGNANO 0298 TARQUINIA 0299 CONTROGUERRA 0300 CONTEA DI SCLAFANI 0301 COLLI ETRUSCHI VITERBESI 0302 PINERONESE 0303 CANAVESE 0304 COLLINE SALLUZZESI 0305 COSTE DELLA SESIA 0306 GARDA 0307 COLLI DELLA SABINA 0308 VIN SANTO MONTEPULCIANO 0309 CASTELLI ROMANI 0310 REGGIANO 0311 COLLI DI RIMINI 0312 COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA 0313 VERMENTINO DI GALLURA 0314 BRACHETTO D'ACQUI 0315 ALBUGNANO 0316 ASSISI 0317 COLLI D'IMOLA 0318 COLLI DI FAENZA 0319 GALATINA 0320 GALLUCCIO 0321 GARDA COLLI MANTOVANI 0322 GHEMME 0323 GOLFO DEL TIGULLIO 0324 RENO 0325 SANNIO 0326 CAPALBIO 0327 CORTONA 0328 MOTECUCCO 0329 SOVANA 0330 VIN SANTO DEL CHIANTI 0331 RIESI 0332 MONREALE 0333 ALTA LANGA 0334 ARCOLE 0335 ATINA 0336 BARDOLINO SUPERIORE 0337 CISTERNA D'ASTI 0338 COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO 0339 COLLI ROMAGNA CENTRALE 0340 COLLINA TORINESE 0341 DELIA NIVOLELLI 0342 LAGO DI CORBARA 0343 MERLARA 0344 MOLISE O DEL MOLISE 0345 MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE 0346 NETTUNO 0347 OFFIDA 0348 ORCIA 0349 PORNASSIO O ORMEASCO DI PORNASSIO 0350 RAMANDOLO 0351 RECIOTO DI SOAVE 0352 ROSSO ORVIETANO O ORVIETANO ROSSO 0353 SCANZO O MOSCATO DI SCANZO 0354 SCIACCA 0355 SFORZATO DI VALTELLINA O SFURST DI VALTELLINA 0356 SOAVE SUPERIORE 0357 TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI 0358 VAL POLCEVERA 0359 VALSUSA 0360 VALTELLINA SUPERIORE 0361 VICENZA 9999 VQPRD, VFQPRD, VSQPRD, VLQPRD PRODOTTI IN ALTRI PAESI COMUNITARI
 
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