Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 20 luglio 2004 |
Modifica del decreto ministeriale n. 63882 del 10 giugno 2004 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aceto Balsamico Modenese» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
Visto il decreto ministeriale n. 63882 del 10 giugno 2004 con il quale e' stata accordata a livello nazionale la protezione transitoria alla denominazione «Aceto Balsamico Modenese»; Considerato che per le vie brevi sono pervenute da parte di alcuni produttori sollecitazioni volte ad ottenere la tutela delle loro modalita' produttive per un congruo periodo di tempo; Ritenuto di non poter danneggiare la produzione degli stessi; Decreta: Articolo unico L'art. 3 del decreto ministeriale n. 63882 del 10 giugno 2004 e' sostituito dal seguente articolo: Entro 9 mesi dalla data di emanazione del presente decreto i produttori della denominazione «Aceto Balsamico Modenese» dovranno adeguare le loro produzioni e la loro etichettatura alle previsioni contenute nel disciplinare di produzione della denominazione «Aceto Balsamico Modenese», trasmesso all'organismo comunitario competente con nota protocollo n. 16/S/R del 9 giugno 2004. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Uffciale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2004 Il capo del Dipartimento: Ambrosio |
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