IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota del Presidente della Corte di appello degli Abruzzi - L'Aquila in data 25 maggio 2004 prot. n. 1784/52-U, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di pace di Orsogna non e' stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 22 marzo 2004 a causa della rimozione ordigno bellico; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Orsogna, nel giorno 22 marzo 2004 per rimozione ordigno bellico, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 8 luglio 2004 p. Il Ministro: Vietti |