Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 luglio 2004
Mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Orsogna. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello degli Abruzzi - L'Aquila in data 25 maggio 2004 prot. n. 1784/52-U, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di pace di Orsogna non e' stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 22 marzo 2004 a causa della rimozione ordigno bellico;
Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;
Decreta:
In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Orsogna, nel giorno 22 marzo 2004 per rimozione ordigno bellico, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il suddetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 8 luglio 2004
p. Il Ministro: Vietti
 
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