Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2004 (vai al sommario)
LEGGE 28 luglio 2004, n. 192
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualita' delle acque di balneazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualita' delle acque di balneazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 luglio 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli



LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2983):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia) il 10
giugno 2004.
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede
referente, l'11 giugno 2004 con parere delle commissioni
1ª, 5ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 16 giugno 2004.
Esaminato dalla 13ª commissione il 16, 17, 29,
30 giugno 2004.
Esaminato in aula il 1° luglio 2004 ed approvato il
6 luglio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5122):
Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e
XII (affari sociali), in sede referente, il 7 luglio 2004
con pareri del comitato per la legislazione e delle
commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite VIII e XII il 13,
14, 15 luglio 2004.
Esaminato in aula il 19 luglio 2004 ed approvato il
20 luglio 2004.

Avvertenza:
Il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
134 del 10 giugno 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legger 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 52.



 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 144

All'articolo 1:
al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono differiti al 31 dicembre 2004»; dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attivita' produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.
3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attivita' produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attivita' che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.
3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque.
3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-quater e' affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa».
 
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