Gazzetta n. 179 del 2 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 30 giugno 2004 |
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 20 giugno 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva 2,4 - DB nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva 2,4 - DB nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194; Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti 2,4 - DB dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° gennaio 2004 in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto; Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 20 giugno 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva 2,4 - DB; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva 2,4 - DB, sono revocate a far data dal 30 giugno 2004, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 3, del decreto ministeriale 20 giugno 2003. |
| Art. 2. 1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2004, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopraccitato decreto. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2004 Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato
Prodotti fitosanitari a base di 2,4 - DB le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 20 giugno 2003
===================================================================== Prodotto fitosanitario n° reg data reg impresa --------------------------------------------------------------------- LEGUMIN 001059 09/11/72 SIPCAM S.P.A. TRILEN 001253 31/10/75 SIPCAM S.P.A. |
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