Gazzetta n. 179 del 2 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 15 luglio 2004 |
Non inclusione della sostanza attiva fenthion nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono fenthion e adeguamento degli impieghi di altri prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2004/140/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2004. |
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IL DIRETTORE GENERALE della Sanita' veterinaria e degli Alimenti
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6; Vista la decisione 2004/140/CE della Commissione dell'11 febbraio 2004, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva «fenthion» nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione; Visto in particolare il punto (6) delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 911/414/CEE; Visto l'art. 2, comma 1, della decisione 2004/140/CE che stabilisce il ritiro delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva fenthion entro l'11 agosto 2004; Visto inoltre l'art. 2, comma 3, della citata decisione che consente all'Italia di mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di fenthion, applicati in associazione con esche, per il controllo di organismi nocivi sull'olivo (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detto impiego; Considerato che la decisione sopraccitata consente di mantenere alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su olivo (usi essenziali); Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, che stabilisce il mantenimento delle registrazioni di quei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato A al presente decreto, che erano gia' autorizzati per l'impiego su olivo, in associazione con esche, e per i quali le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta; Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su olivo in associazione con esche (usi essenziali), avendo accertato che tale impiego era tra quelli gia' autorizzati; Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato A al presente decreto, che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, e' fissato all'11 agosto 2005, ai sensi dell'art. 3, lettera a), della citata decisione 2004/140/CE della Commissione; Considerato altresi' che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti fenthion, riportati nell'allegato A al presente decreto e che saranno in commercio al 30 giugno 2007, e' fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera b), della decisione 2004/140/CE della Commissione; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce la direttiva 99/45/CE in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio dei preparati pericolsi, tra cui figurano anche i prodotti fitosanitari; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva «Fenthion» non e' iscritta nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991. |
| Art. 2. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Fenthion», riportati nell'allegato A al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno 2007, limitatamente al solo impiego su olivo in associazione con esche (usi essenziali) e in conformita' alle nuove condizioni indicate nelle rispettive etichette, riportate in allegato B al presente decreto. |
| Art. 3. 1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti «fenthion», riportati nell'allegato A al presente decreto, relativamente agli usi diversi da quelli essenziali elencati nella V colonna del citato allegato A, e' consentita fino all'11 agosto 2005. 2. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze che risulteranno esistenti in commercio al 30 giugno 2007 dei prodotti fitosanitari contenenti «Fenthion», riportati nell'allegato A al presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre 2007. 3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2004 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi. Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2004 Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato A
Prodotti a base di «fenthion» le cui autorizzazioni sono confermate fino al 30 giugno 2007 limitatamente all'impiego su olivo, in associazione con esche (usi essenziali).
===================================================================== Prodotto | | | | usi essenziali fitosanitario |N. reg.|Data reg.| Impresa | autorizzati ===================================================================== | | |Bayer |olivo (in | | |Cropscience |associazione con Lebacyd |4749 |10/05/82 |S.r.l. |esca) |
| Allegato B
ETICHETTE DEI PRODOTTI A BASE DI «FENTHION», DI CUI ALL'ALLEGATO A, LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO CONFERMATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU OLIVO, IN ASSOCIAZIONE CON ESCHE (USI ESSENZIALI).
----> vedere Allegato a pag. 29 della G.U. <---- |
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