Gazzetta n. 179 del 2 agosto 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 21 giugno 2004 |
Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa pari ad Euro 30.450.869,20. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»; Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo; Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8, 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori; Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 16 dicembre 2003, 20 gennaio 2004, 10 febbraio 2004 e 24 febbraio 2004 riportate ai punti 3 dei rispettivi resoconti sommari; Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON); Visto il completamento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal Comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni; Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III; Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274; Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004; Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni; Decreta: Art. 1. 1. I seguenti progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalita' e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (Allegato 1). |
| Art. 2. 1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252. 2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto. 4. Per i progetti che prevedono l'intervento Miur nella forma del credito agevolato e contributo nella spesa la durata dell'ammortamento, e' stabilito come segue: progetti che prevedono una durata fino a ventiquattro mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonche' gli eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento e' fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca; progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino a quarantotto mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonche' di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento e' fissato in nove anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca; progetti che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento e' fissato in otto anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca. 5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo. 6. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5. |
| Art. 3. La relativa spesa di Euro 30.450.869,20 ripartita in Euro 28.056.751,20 nella forma di contributo nella spesa per attivita' di ricerca, Euro 2.334.118,00 nella forma di credito agevolato per attivita' di ricerca ed Euro 60.000,00 nella forma di contributo nella spesa per attivita' di formazione, di cui al presente decreto, grava sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2004 Il direttore generale: Criscuoli |
| ----> vedere Tabelle da pag. 32 a pag. 52 della G.U. <---- |
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