Gazzetta n. 178 del 31 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 luglio 2004, n. 168
Testo del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (in supplemento ordinario n. 122/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 del 12 luglio 2004), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191 (in questo stesso supplemento ordinario - alla pag. 5), recante: «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Interventi correttivi di finanza pubblica
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari importo le risorse disponibili, gia' preordinate con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonche' dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, gia' disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, e' ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di programma, e' ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilita' speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attivita' produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.
4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono soppresse le parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;
b) al comma 1 sono soppresse le parole: «a rilevanza nazionale»;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. (( Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. ))
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.»"
5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
"Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.»"
6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, resta comunque ferma la possibilita' di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.
7. I residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamita' naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.
8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.
9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle societa' di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. (( Il limite di spesa stabilito dal presente comma )) puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.
11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonche' alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalita' conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonche' il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10. (( Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilita' interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano gia' state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))
12. Al fine di potenziare l'attivita' di formazione dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono prioritariamente la loro attivita' a favore dei predetti dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, per l'espletamento dell'attivita' di formazione utilizzano prioritariamente le predette Scuole ed il Formez; soltanto nel caso di documentata impossibilita' di fare ricorso alle stesse, possono affidare all'esterno, in tutto o in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di tale attivita', nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di formazione del personale della scuola.
13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «sono da intendere», sono inserite le seguenti: «come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti (( e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalita' alternative )), includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero».



Riferimenti normativi.
- Il testo dell'art. 61, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003) e' il seguente:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.».
- Il titolo della delibera CIPE n. 16 del 9 maggio
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156
dell'8 luglio 2003 e' il seguente: «Allocazione della
risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate triennio
2003-2005».
- Il testo del comma 10 dell'art. 7 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001) e' il seguente:
«10. Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per
i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove
assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato da destinare a unita' produttive ubicate nei
territori individuati nel citato art. 4 e nelle aree di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelle delle
regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito
d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che e' pari a
lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo
la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore
credito di imposta di cui al presente comma si applica la
regola de minimis di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del
6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici
eventualmente concessi ai sensi della predetta
comunicazione purche' non venga superato il limite massimo
di lire 180 milioni nel triennio.»
- Il titolo del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488 e' il seguente «Modifiche della legge 1° marzo
1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno». (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249).
- Il testo della Tabella D della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004)
limitatamente all'autorizzazione di spesa di cui all'art.
61, comma 1, della legge 289/2002, e' il seguente:
"TAB. D LEGGE N. 350 DEL 24 DICEMBRE 2003 27-12-2003 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 299

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004 2005 2006
(migliaiia di euro) Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165) .............
50.000

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale: - Art. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' nazionale (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - cap. 7411).

100.000 100.000 100.000 Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)

-- -- 6.700.000

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 50, comma 1, lettera e): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464) .........

1.840.000 Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): - Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576) ....

100.000 1.611.000 6.350.000 - Art. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (Settore n. 21) (3.2.3.46 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 7375

10.000"
- Il testo del comma 203 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) «Contratto di programma», come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia' citato
decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, e' il seguente:
«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente
sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo.».
- Il titolo della legge 1° marzo 1986, n. 64, e' il
seguente «Disciplina organica dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 marzo 1986, n. 61, S.O.).
- Il titolo della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' il
seguente: «Interventi per i settori dell'economia di
rilevanza nazionale. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 febbraio 1982, n. 57).
- Il testo della Tabella F della gia' citata legge n.
350/2003, limitatamente all'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 61 della legge n. 289/2002, e' il seguente:

----> Vedere Tabella a pag. 20 della G.U. <----

- Il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello
Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I
contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi
non sono sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
- Il testo del comma 4-quinquies dell'art. 2 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche (Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio) e' il seguente:
«4-quinquies. In apposito allegato allo stato di
previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite
in capitoli, ai fini della gestione e della
rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione
al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
economico e funzionale per la spesa. La ripartizione e'
effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con
le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente
responsabile, con decreti del Ministro competente, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro
del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere effettuate variazioni compensative tra
capitoli della medesima unita' previsionale, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al
fine di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle
risorse destinate agli investimenti e di consentire la
determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in
misura tale da limitare la formazione di residui di
stanziamento, possono essere effettuate variazioni
compensative, nell'ambito della stessa unita' previsionale
di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti
da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che
finanzino o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse
le variazioni compensative fra le unita' di spesa oggetto
della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento
del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti
legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni
tra le diverse unita' revisionali.».
- Il testo del comma 5 dell'art. 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive
modificazioni (Individuazione delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello Stato) e' il seguente:
«5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Il testo dei commi 10, 11 e 22 dell'art. 18 della
legge 24 dicembre 2003, n. 351 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio
pluriennale per il triennio 2004-2006) e' il seguente:
«10. Su proposta del Ministro competente, con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare
alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di
previsione della spesa che nell'esercizio 2003 ed in quello
in corso siano stati interessati dai processi di
ristrutturazione di cui al comma 9, nonche' previsti da
altre normative vigenti, possono essere effettuate
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra capitoli delle unita' previsionali di base del
medesimo centro di responsabilita' amministrativa, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge,
nonche' tra capitoli di unita' previsionali di base dello
stesso stato di previsione limitatamente alle spese di
funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e
per quelli strettamente connessi con la operativita' delle
amministrazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le
competenti unita' previsionali di base e centri di
responsabilita' amministrativa delle amministrazioni
interessate per le spese concernenti la gestione e il
funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative
alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
(Omissis).
22. Per l'anno finanziario 2004, al fine di agevolare
il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,
anche mediante una maggiore flessibilita' del bilancio in
connessione con il riordino delle amministrazioni
pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della
legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni,
con decreti del Ministro competente da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e
delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio
centrale del bilancio, nonche' alle Commissioni
parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono
essere effettuate variazioni compensative tra capitoli
delle unita' previsionali del medesimo stato di previsione
della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa
di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con
legge.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Il testo dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) e' il
seguente:
«Art.18 (Riordino degli organismi collegiali). - 1. Ai
fini del contenimento della spesa e di maggiore
funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed
altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di
carattere tecnico e ad elevata specializzazione
indispensabili per la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione
del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati gli organismi
tecnici e ad elevata specializzazione gia' operanti nelle
pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi
del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con
atto dell'organo di direzione politica responsabile, da
sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante
e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli
organismi collegiali non individuati come indispensabili
dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si
sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, e' fatto
divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli
organismi collegiali.».
- Il testo del comma 6 dell'art. 110 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente:
«6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento puo' prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalita'.».
- Il testo del comma 177 dell'art. 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004) cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«177. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54,
comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche disposizioni legislative sono da intendere come
contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti
e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con
modalita' alternative, includendo nel costo degli stessi
anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti
necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento
di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi
dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i
criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati
ad effettuare per la realizzazione di investimenti. La
quota di concorso e' fissata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro competente.».



 
Art. 1-bis.
(( Ulteriori interventi correttivi )) (( 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione. )) (( 2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, e' autorizzata la spesa di 282,5 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. )) (( 3. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro. )) (( 4. Lo stanziamento del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementato, per l'anno 2004, di 50 milioni di euro. )) (( 5. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile e' incrementato, per l'anno 2004, di 15 milioni di euro. )) (( 6. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio». La disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) (( 7. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) (( 8. Ai fini di cui ai commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis )) all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. (( 9. Limitatamente all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'acconto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio, prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' elevata al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. )) (( 10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni: )) (( a) all'articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), e' aggiunto il seguente: )) (( "3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo." )); (( b) all'articolo 4, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: )) (( "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia" )); (( c) all'articolo 39: )) (( 1) al primo comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Il pagamento con modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia' autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalita' di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonche' le penalita' per l'inosservanza degli obblighi convenzionali" )); (( 2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: )) (( "Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato: )) (( a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura: )) (( 1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento; )) (( 2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento; )) (( 3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento; )) (( b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo"; )) (( d) alla tariffa, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992: )) (( 1) le parole: «lire 20.000» sono sostituite dalle seguenti: "euro 11" )); (( 2) all'articolo 1: )) (( 2.1) nel comma 1-bis, le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti: "euro 176"; )) (( 2.2) nel comma 1-ter, le parole: «euro 41,32» sono sostituite dalle seguenti: )) (( "a) se presentate da ditte individuali, euro 32; )) (( b) se presentate da societa' di persone, euro 45; )) (( c) se presentate da societa' di capitali, euro 50" )); (( 3) all'articolo 6: (( 3.1) nei commi 1, lettere a) e b), e 2, le parole: «per ogni mille lire o frazione di mille lire» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta «12», «9» e «11», sono aggiunte le parole: "per mille"; )) (( 3.2) nei commi da 3 a 8, le parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione» sono soppresse e la rispettiva aliquota di imposta "100" e' sostituita dalla seguente: "0,1 per mille"; )) (( 4) all'articolo 10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: «per ogni mille lire ad anno» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote d'imposta "6" e "4", sono aggiunte le parole: "per mille per ogni anno"; )) (( 5) all'articolo 14, comma 1, le parole: "quando la somma non supera lire 100.000" e le parole: "oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000", nonche' i corrispondenti importi di lire "1.000" e "2.000" sono sostituiti, rispettivamente, dalle parole: "quando la somma non supera euro 129,11" e "euro 1,29"; )) (( 6) all'articolo 29, comma 1, lettera c), le parole: "per ogni milione di lire o frazione di milione" sono soppresse e l'importo di lire "100" e' sostituito dal seguente: "0,1 per mille"; )) (( 7) sono abrogati gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a). )) (( 11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, quantificati in euro 1032,5 milioni per l'anno 2004, si provvede: )) (( a) quanto ad euro 553,5 milioni, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10; )) (( b) quanto ad euro 479 milioni per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali». ))



Riferimenti normativi.
- Il testo vigente dell'art. 11, comma 1, della legge
9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e' il
seguente:
«Art. 11 (Fondo nazionale). - 1. Presso il Ministero
dei lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui
dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2 - 11 (Omissis)».
- Il testo vigente dell'art. 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 [Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma
2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38], e' il
seguente:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). 1. (Omissis)».
2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3,
lettera a), e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarieta'
nazionale-incentivi assicurativi». Per gli interventi di
cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e c), e' iscritto
apposito stanziamento sullo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
denominato «Fondo di solidarieta' nazionale-interventi
indennizzatori».
3. (Omissis)».
- Il testo vigente dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie), come modificato
dal presente articolo, e' il seguente:
«Art. 18 (Aliquote e base imponibile dell'imposta
sostitutiva). L'imposta sostitutiva si applica in ragione
dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo dei
finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati
in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante
apertura di credito in conto corrente o in qualsiasi altra
forma tecnica si tiene conto dell'ammontare del fido.
L'aliquota e' ridotta allo 0,25 per cento per i
finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) 8) e 9)
dell'art. 16.
Qualora il finanziamento stesso non si riferisca
all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle
relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del
2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di
cui all'art. 15 erogati in ciascun esercizio.».
Al riguardo si fa presente che l'art. 10 del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, ha unificato tutte le
aliquote allo 0,25 per cento.
- Il testo vigente del comma 5 dell'art. 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), e' il seguente:
«Art. 52 (Rettifica del valore degli immobili e delle
aziende). 1 - 4 (Omissis)».
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono
essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai
valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno
effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture
private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o
emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private
non autenticate presentate per la registrazione da tale
data.».
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 63, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), e' il seguente:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1 - 62
(Omissis).
63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle
imposte di registro, ipotecarie e catastali, i
moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'art. 52 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per
cento.».
- Il testo vigente della nota II-bis all'art. 1 della
tariffa, parte I (atti soggetti a registrazione intermine
fisso), del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 131 del 1986, e' il seguente:
«II-bis) - 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota
del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del
comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto
mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita'
ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in
quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da
cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia
acquisito come prima casa sul territorio italiano. La
dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune
ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a
pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge
dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di
altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui
e' situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della legge
22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della
legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3,
dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n.
237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del
decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e
3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455,
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75 e all'art. 16 del decreto-legge 22 maggio 1993,
n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1, comunque riferite al momento in cui si
realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le
condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla
lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio
della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa
pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti
degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in
base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e
quella risultante dall'applicazione dell'aliquota
agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa,
pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti
gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del
presente testo unico. Le predette disposizioni non si
applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro
immobile da adibire a propria abitazione principale.»
- Il testo vigente dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (Provvedimenti urgenti
per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' il seguente:
«Art. 3. - 1 - 2 (Omissis).
3. Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli
articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono versare,
contestualmente al pagamento dell'imposta sostitutiva che
risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel primo
semestre di ciascun esercizio, anche una somma pari al 90
per cento dell'ammontare di tale imposta, a titolo di
acconto di quella relativa alle operazioni da effettuare
nel secondo semestre del medesimo esercizio. Con il decreto
previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 giugno 1990, n. 165, sono stabilite le modalita' di
applicazione della disposizione del presente comma.
3-bis (Omissis)».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 3, 4 e 39,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), come
modificati dal presente articolo:
«Art. 3 (Modi di pagamento). - L'imposta di bollo si
corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
1) in modo ordinario, mediante l'impiego
dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art.
4;
2) in modo straordinario, mediante marche da bollo,
visto per bollo o bollo a punzone;
3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta
all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o
mediante versamento in conto corrente postale.
3-bis) mediante pagamento dell'imposta ad
intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il
quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito
contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le
marche da bollo.
Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta
in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per
difetto o per eccesso a seconda che si tratti
rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o
superiori a lire cinquanta.
In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di
lire cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere
a) e b) dell'art. 9 della tariffa allegato A annessa al
presente decreto e dei vaglia cambiali di cui all'art. 11
della medesima tariffa per i quali l'imposta minima e'
stabilita in lire cinquecento.
L'Intendenza di finanza puo' autorizzare singoli uffici
statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale
dell'Intendenza stessa, a riscuotere l'imposta per le
domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e
documenti da essi formati.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli uffici statali
ai quali puo' essere concessa l'autorizzazione di cui al
comma precedente, nonche' le modalita' di riscossione e
versamento del tributo.
«Art. 4 (Forma, valore e carattere distintivi della
carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a
punzone). - La carta bollata e' filigranata e reca impresso
il relativo valore. Se il valore della carta bollata e'
inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene
corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.
La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve
essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati
la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della
carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone,
nonche' le modalita' d'applicazione del visto per bollo.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari,
nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico
idoneo a consentire il collegamento telematico con la
stessa Agenzia.
«Art. 39 (Distribuzione, vendita al pubblico e
aggio). - La vendita al pubblico dei valori bollati puo'
farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con
apposito decreto dell'intendente di finanza. Il pagamento
con modalita' telematiche puo' essere eseguito presso i
rivenditori di generi di monopolio, gli ufficiali
giudiziari e gli altri distributori gia' autorizzati, al
30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa
stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante
le modalita' di riscossione e di riversamento delle somme
introitate nonche' le penalita' per l'inosservanza degli
obblighi convenzionali.
Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio
calcolato:
a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati
prelevati nell'anno, nella seguente misura:
1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per
cento;
2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri
1) e 2): del 2 per cento;
b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del
contrassegno di cui all'art. 3, primo comma, numero 3-bis),
nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo
comma del presente articolo.
Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei
valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le
scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a
soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle
dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro
dal pubblico.
Il Ministro delle finanze puo', con proprio decreto,
autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio
fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera
c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti
di credito autorizzati alla distribuzione.
Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio
decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle
autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati
nonche' i requisiti, le condizioni e le modalita' ai quali
le autorizzazioni stesse sono subordinate.
I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla
vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre
responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed
assistenti.
I venditori di generi di monopolio e le persone aventi
un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita
al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno
del proprio locale un avviso recante l'indicazione «valori
bollati» ed avente le caratteristiche stabilite con decreto
del Ministro delle finanze.
L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori
bollati puo' essere revocata dall'intendente di finanza
qualora il distributore secondario non sia provvisto delle
specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia
rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello
stabilito.
L'autorizzazione medesima puo' essere, altresi',
sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi
motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni
all'Erario.
Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia
dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori
bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati
rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere
presentata all'Intendenza di finanza entro sei mesi dal
ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione
della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della
rinuncia.
Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perche'
fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli
uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori
bollati, a pena di decadenza e con le modalita' stabilite
dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno
della loro inutilizzabilita'. Il cambio dei valori bollati
difettosi o avariati potra' invece essere sempre concesso
ai distributori secondari che ne facciano domanda.
Il Ministro delle finanze puo' affidare, per il tempo
ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da
approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria
dei valori bollati ad istituti di credito.
Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale
distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo
Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con
le convenzioni di cui al comma precedente nonche'
dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati
nel secondo e quarto comma.
Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai
sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto
1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo
delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma,
dovra' provvedere alla emissione, a carico di apposito
capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in
quietanza di entrata per la regolazione contabile degli
importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme
versate.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 6, 10,
14 e 29, della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica n. 642 del 1972, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
modificati dal presente articolo:

"TARIFFA (PARTE I) -------------------------------------------------------------------- Articolo della Indicazione degli atti Imposte dovute
tariffa soggetti ad imposta -------------------------
Fisse Proporzionali --------------------------------------------------------------------

1 1. Atti rogati, ricevuti o
autenticati da notai o da altri
pubblici ufficiali e cerfificati,
estratti di qualunque atto o
documento e copie dicgiarate
conformi all'originale rilasciati
dagli stessi: per ogni foglio
Euro 11

1-bis. Atti rogati, ricevuti o
autenticati da notai o da altri
pubblici ufficiali, relativi a
diritti sugli immobili, sottoposti
a registrazione con procedure
telematiche, loro copie conformi
per uso registrazione ed esecuzione
di formalita' ipotecarie, comprese
le note di trascrizione ed iscrizione,
le domande di annotazione e di
voltura da essi dipendenti e l'iscrizione
nel registro di cui all'articolo 2678
del codice civile nonche' le conseguenti
istanze per l'iscrizione dei diritti nel
libro fondiario e relativi decreti.
Euro 176

1-ter. Domande, denunce ed atti che
le accompagnano, presentate all'ufficio
del registro delle imprese ed inviate
per via telematica ovvero presentate
su supporto informatico ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda,
denuncia od atto.

a) se presentate da
ditte individuali
euro 32;
b) se presentate da
societa' di persone
euro 45;
c) se presentate da
societa' di capitali
euro 59.
Modo di pagamento.
1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure
mediante versamento all'Ufficio del registro per gli atti
soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative
copie presentate unitamente ad essi.
2. L'imposta e' corrisposta in modo virtuale secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'art. 3, comma 13, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Note.
1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva
specifica disposizione, e' dovuta indipendentemente dal
trattamento previsto per l'originale.
1-bis. L'imposta e' dovuta in misura cumulativa,
all'atto della richiesta di formalita', mediante versamento
da eseguire con le stesse modalita' previste per il
pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle
formalita' per via telematica.
1-ter. L'imposta e' dovuta, anche in misura cumulativa,
all'atto della trasmissione per via telematica o della
consegna del supporto informatico.

-------------------------------------------------------------------- Articolo della Indicazione degli atti Imposte dovute
tariffa soggetti ad imposta -------------------------
Fisse Proporzionali --------------------------------------------------------------------

6 1. Cambiali
a) emesse e pagabili
nello Stato 12 per mille
b) emesse nello Stato e
pagabili all'estero 9 per mille
Modo di pagamento.
1. Apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non
corrisponde a uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la
differenza viene corrisposta con marche per cambiali da
annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro
o dagli uffici postali. La differenza d'imposta, totale o
parziale e' riscossa con visto per bollo, quando il suo
importo supera il valore di dieci marche del taglio
massimo.
2. Gli uffici del registro possono concedere alle
imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo
mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati
o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purche' i
detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per
cambiali e rechino l'indicazione dell'impresa emittente.
Note.
1. Non e' dovuta altra imposta per le girate, gli
avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la
quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento.
2. Resta fermo l'art. 105 della legge cambiaria
approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699.
3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo
titolo cambiario e' soggetta all'imposta propria della
cambiale; se concessa informa diversa dalla dichiarazione
cambiaria e' soggetta all'imposta prevista dall'art. 2.

-------------------------------------------------------------------- Articolo della Indicazione degli atti Imposte dovute
tariffa soggetti ad imposta -------------------------
Fisse Proporzionali --------------------------------------------------------------------

6 2. Vaglia cambiari all'ordine
di aziende di credito, nonche'
di istituti e di enti di cui
agli articoli 5 e 41 del regio
decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375, convertito nella legge
7 marzo 1938, n. 141.
11 per mille
Note.
3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere
girati soltanto per il risconto alla Banca d'Italia o per
l'incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso
di girata ad altro fine la cambiale si considera come
irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la
sanzione di cui all'art. 25, comma 3, del decreto.

-------------------------------------------------------------------- Articolo della Indicazione degli atti Imposte dovute
tariffa soggetti ad imposta -------------------------
Fisse Proporzionali --------------------------------------------------------------------

6 3. Cambiali accetate dagli
istituti di credito designati
con decreto del Ministro del
tesoro per l'accettazione di
tratte a copertura di esportazioni:
0,1 per mille
Note.
4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il
rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri
stampati o litografati portanti la menzione che si tratta
di accettazioni bancarie autorizzate a norma dell'art. 1
del regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, convertito,
dalla legge 9 aprile 1931, n. 3161. I moduli completati
nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con
la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima
dell'accettazione ed entro trenta giorni dalla data di
emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del
registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito
subordinano l'accettazione al rilascio di cambiali-tratte
sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a
loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le
disposizioni del presente comma compresa la riduzione
dell'imposta a condizione che in esse sia fatta menzione
delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono
pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le
stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici
del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in
regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta,
quando siano servite per uso diverso da quello della
copertura dell'esportazione.

-------------------------------------------------------------------- Articolo della Indicazione degli atti Imposte dovute
tariffa soggetti ad imposta -------------------------
Fisse Proporzionali --------------------------------------------------------------------

6. 4. Cambiali accettate da aziende
ed istituti di credito di cui al
regio decreto-legge 12 marzo 1936,
n. 375, e successive modificazioni
e integrazioni emesse da imprenditori
di cui all'articolo 2195 del codice
civile con indicazione dei proventi
in qualunque forma pattuiti girabili
con la clausola senza garanzia ed
aventi scadenza non superiore a 12
mesi, nonche' cambiali finanziarie:
0,1 per mille
Note.
5. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa
emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o
contitolare o dall'istituto di credito accettante o da
imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve
essere integrato fino alla misura prevista al punto 1,
lettera a). La stessa disposizione si applica se
l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli
effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate
esclusivamente con clausola «senza garanzia» o equivalente.

-------------------------------------------------------------------- Articolo della Indicazione degli atti Imposte dovute
tariffa soggetti ad imposta -------------------------
Fisse Proporzionali --------------------------------------------------------------------

6. 5. Cambiali agrarie rilasciate
ad aziende ed istituti di credito
e altri enti autorizzati, per legge
o per decreto ministeriale, ad
esercitare il credito agrario di cui
al regio decreto-legge 29 luglio 1927,
n. 1509, convertito dalla legge 5
luglio 1928, n. 1760, e successive
modificazioni e ad altre disposizioni
legislative in materia:
0,1 per mille
Modo di pagamento.
1. Apposita carta bollata. Quando l'imposta dovuta non
corrisponde ad uno dei tagli della apposita carta bollata,
la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da
annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro
o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o
parziale, e' riscossa con visto per bollo quando il suo
importo supera il valore di dieci marche del taglio
massimo.
2. Gli uffici del registro possono concedere alle
aziende o agli istituti di credito e agli altri enti
autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo
mediante marche e visto per bollo modelli propri, stampati
o litografati, di cambiali agrarie per qualsiasi somma,
purche' detti modelli abbiano le dimensioni della carta
bollata per cambiali e rechino l'indicazione delle aziende
e degli istituti di credito e degli altri enti.

-------------------------------------------------------------------- Articolo della Indicazione degli atti Imposte dovute
tariffa soggetti ad imposta -------------------------
Fisse Proporzionali --------------------------------------------------------------------

6. 6. Cambiali emesse in relazione
ad operazioni di credito di cui
agli articoli 15 e 16 del decreto
del Presidente della Repuibblica
29 settembre 1973, n. 601.
0,1 per mille

6. 7. Cambiali e titoli equivalenti
di cui al primo comma dell'articolo
32 della legge 24 maggio 1977,
n. 227, emessi in Italia:
a) all'ordine di operatori nazionali
a fronte di crediti destinati a
formare oggetto di assicurazione
o di finanziamento
b) all'ordine di istituti italiani
o al portatore a fronte di operazioni
di cui all'articolo 15, lettere g) ed h)
della stessa legge.
0,1 per mille
Note
6. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono
soggetti all'obbligo di integrazione dell'imposta di bollo
ancorche' non formino oggetto di assicurazione o di
finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n.
227, e sempreche' attengano ad operazioni di credito
all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai
diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera
b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli
emessi all'ordine del Mediocredito centrale.

-------------------------------------------------------------------- Articolo della Indicazione degli atti Imposte dovute
tariffa soggetti ad imposta -------------------------
Fisse Proporzionali --------------------------------------------------------------------

6. 8. Cambiali emesse da imprese
sovvenzionate dalla Banca Europea
degli Investimenti (B.E.I.), dalla
Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio (C.E.C.A.), dalla
Comunita' europea dell'energia atomica
(EURATOM) e dal Consiglio d'Europa
(art. 2 della legge 31 ottobre 1981,
n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto
1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30
novembre 1976, n. 796)
0,1 per mille
Modo di pagamento.
1. Come punto 1.
Note.
1. Come punto 1.

-------------------------------------------------------------------- Articolo della Indicazione degli atti Imposte dovute
tariffa soggetti ad imposta -------------------------
Fisse Proporzionali --------------------------------------------------------------------

10. 1. Assegni circolari:
a) emessi in conformita' del
regio decreto 212 dicembre
1933,n. 1736
6 per mille
per ogni anno
Modo di pagamento.
1. Versamento all'ufficio del registro.
Note.
1. Non e' dovuta l'imposta per la girata e la
quietanza.

-------------------------------------------------------------------- Articolo della Indicazione degli atti Imposte dovute
tariffa soggetti ad imposta -------------------------
Fisse Proporzionali --------------------------------------------------------------------

10. 1. Assegni circolari
b) emessi in difformita' del
regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736
Le stesse
imposte sta-
bilite per le
cambiali
Modo di pagamento.
2. Come all'art. 5.
Note.
2. L'imposta deve essere liquidata sull'ammontare
complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli
assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare
in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente
ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di
ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La
denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione
trimestrale dei conti.
3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi piu'
succursali o sedi in diverse province la denunzia deve
presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui
si trova la sede principale.

-------------------------------------------------------------------- Articolo della Indicazione degli atti Imposte dovute
tariffa soggetti ad imposta -------------------------
Fisse Proporzionali --------------------------------------------------------------------

10. 2. Vaglia cambiari e fedi di
credito del Banco di Napoli e
del Banco di Sicilia, nonche'
vaglia cambiari della Banca
d'Italia
4 per mille
per ogni anno
Modo di pagamento.
1. Versamento all'ufficio del registro.
Note.
1. L'imposta comprende quella di emissione e di
quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla
media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle
fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si
riferisce l'applicazione dell'imposta.
2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato
entro il secondo mese successivo a quello di ciascun
trimestre solare.
3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di
credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette
all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui
si riferiscono.
4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari
emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria
dello Stato.

-------------------------------------------------------------------- Articolo della Indicazione degli atti Imposte dovute
tariffa soggetti ad imposta -------------------------
Fisse Proporzionali --------------------------------------------------------------------

14. 1. Ricevute lettere e ricevute
di accreditamento e altri documenti,
anche se non sottoscritti, nascenti
da rapporti di carattere commerciale,
negoziati, ancorche' consegnati per
l'incasso, presso aziende e istituti
di credito, per ogni esemplare:

quando la somma non supera
euro 129,11 Euro 1.29

oltre lire 250.000 fino a lire
500.000 Lire 4.000

oltre lire 500.000 fino a lire
1.000.000 Lire 7.000

oltre lire 1.000.000 Lire 10.000

Modo di pagamento.
1. Marche o bollo a punzone.
Note.
1. Non e' dovuta imposta per la quietanza.
2. Per i documenti relativi a percipienti diversi,
l'imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.

-------------------------------------------------------------------- Articolo della Indicazione degli atti Imposte dovute
tariffa soggetti ad imposta -------------------------
Fisse Proporzionali --------------------------------------------------------------------

29. 1. Titoli di credito provenienti
dall'estero:
a) (lettera abrogata)

29. 1. Titoli di credito provenienti
dall'estero:
b) cambiali Nella stessa
misura sta-
bilita per le
cambiali emesse
nello Stato
Modo di pagamento.
2. Marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del
registro o dagli uffici postali o visto per bollo. Per le
cambiali assoggettate ad imposta di bollo o ad imposta a
questa assimilabile da parte di Stati esteri, l'imposta e'
ridotta alla meta'.

-------------------------------------------------------------------- Articolo della Indicazione degli atti Imposte dovute
tariffa soggetti ad imposta -------------------------
Fisse Proporzionali --------------------------------------------------------------------

29. 1. Titoli di credito provenienti
dall'estero:
c) cambiali e titoli equivalenti,
di cui al primo comma dell'art. 32
della legge 24 maggio 1977, n. 227,
emessi all'estero all'ordine di
operatori nazionali a fronte di crediti
destinati a formare oggetto di assicu-
razioni o di finanziamento o all'ordine
di istituti italiani o al portatore a
fronte di operazioni di cui all'art. 15,
lettere g) e h), della stessa legge.
0,1 per mille"



 
Art. 2.
Disposizioni in materia fiscale
1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza puo' essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a societa' o enti appartenenti al gruppo con le modalita' previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602";
b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 e' aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura (( pari allo 0,30 per cento )) delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004".
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;
b) al comma 2, le parole: "i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1".
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il medesimo periodo d'imposta l'acconto dovuto e' calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal comma 2. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto e' scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conguaglio e' effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 5 le parole: "La disciplina prevista dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "La disciplina prevista dal comma 1".
5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto e' scaduto alla data predetta, il conguaglio e' effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.
6. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e' sostituito dal seguente:
"Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.".
7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio.
8. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, le parole: "al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente" (( sono sostituite dalla seguente: "2004". ))



Riferimenti normativi - Si riporta il testo
dell'articolo 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione
della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale,
di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione
per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari
della riscossione e di imposta di bollo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come
modificato dal presente articolo:
«Art. 1. Disposizioni in materia di fiscalita'
d'impresa.
1 - 1-bis. (Omissis).
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le societa' e gli enti che esercitano attivita'
assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari
allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita
iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di
quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita' permanente da qualsiasi causa
derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, nonche' di quelle
relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione
di cui all'art. 9-ter del decreto-legislativo 21 aprile
1993, n. 124. Il versamento e' effettuato entro il termine
di versamento asaldo delle imposte sui redditi e
costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere
dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute
previste dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482,
e dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 26-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare
complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute
da versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata
ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma
2-bis per il quinto anno precedente, la differenza puo'
essere computata, in tutto o in parte, in compensazione
delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre
il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a societa' o enti
appartenenti al gruppo con le modalita' previste
dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; a decorrere dall'anno
2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte
sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno e'
inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo
del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno
precedente, la differenza puo' essere computata, in tutto o
in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero
ceduta a societa' o enti appartenenti al gruppo con le
modalita' previste dall'articolo 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel
comma 2 e' aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo
periodo d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di
acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo
0,30 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio
per il quale il termine di approvazione scade anteriormente
al 12 luglio 2004.
2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni
e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2
e 2-bis.
2-quater. (Omissis).
2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e
2-ter si applicano anche alle imprese di assicurazione
operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta'
di prestazione di servizi. L'imposta di cui al comma 2 e'
commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi
specificate relativo ai contratti di assicurazione
stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi
adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e
2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale
residente nel territorio dello Stato che risponde in solido
con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e
versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione
annuale delle somme dovute.
3 - 5-bis. (Omissis)».
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), come
modificato dal presente articolo, e' il seguente:
«Art. 6. (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e altri enti e societa' finanziari). -
1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio1992, n. 87, come modificato dall'articolo 157 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto
previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la
base imponibile e' determinata dalla differenza tra la
somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b)
dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di
investimento, c) delle commissioni attive, d) dei profitti
da operazioni finanziarie, e) [abrogata], f) degli altri
proventi di gestione, e la somma, g) degli interessi
passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni passive,
i) delle perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese
amministrative diverse da quelle inerenti al personale
dipendente, m) degli ammortamenti dei beni materiali e
immateriali, n) [abrogata], o) degli altri oneri di
gestione.
1-bis. (Omissis).
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare sono
esclusi dai componenti della base imponibile le riprese e
le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i
profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i
proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1; gli
interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri
assimilati di cui alla lettera a) e g) del medesimo comma
rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di
riporto e di pronti contro termine. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle societa' che
esercitano attivita' di negoziazione per conto proprio e di
collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia
per le quali non rilevano soltanto le riprese e le
rettifiche di valore su crediti alla clientela.
3. Per le societa' di gestione di fondi comuni di
investimento si comprendono tra i componenti della base
imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli
altri proventi ed oneri di gestione, le spese
amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e
h), f) e o), l) e m) del comma 1.
4. Per le societa' di investimento a capitale variabile
la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la
somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle
provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per
consulenza e pubblicita', dei canoni di locazione immobili,
dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese
amministrative diverse da quelle inerenti al personale
dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e
immateriali.
5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio italiano cambi
la base imponibile e' determinata con i criteri indicati al
comma 1.
5-bis. Per i soggetti di cui al presente articolo
concorrono altresi' alla determinazione della base
imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti
di agenzia.».
- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale
degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina
fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n.
461), come modificato dal presente articolo, e' il
seguente:
«Art. 12 (Disposizioni varie di carattere tributario).
- 1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle
disposizioni del titolo I si considerano enti non
commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c),
del TUIR, anche se perseguono le loro finalita' mediante
esercizio, le modalita' previste all'articolo 9, di imprese
strumentali ai loro fini statutari.
2. (Comma abrogato).
3. La fondazione perde la qualifica di ente non
commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste
dai commi precedenti se, successivamente alla data del
31 dicembre 2005, e' ancora in possesso di una
partecipazione di controllo, cosi' come individuato
dall'articolo 6, nella Societa' bancaria conferitaria. Si
applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.
4. La natura di ente non commerciale viene meno se la
fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005,
risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi
da quelli strumentali per leattivita' direttamente
esercitate dalla stessa o da imprese strumentali in misura
superiore al 10 per cento del proprio patrimonio. In ogni
caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da
detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili
e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di
ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni
successivi alla predetta acquisizione.
5. La disciplina prevista dal comma 1 si applica anche
se la fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005,
partecipazioni di controllo nella Societa' bancaria
conferitaria ai sensi dell'articolo 6.
6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del
credito d'imposta sui dividendi percepiti dalle fondazioni.
7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e
a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in
attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di
valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta
degli incrementi di valore degli immobili acquistati a
titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le
seguenti: «e dalle fondazioni previste dal decreto
legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre
1998, n. 461».
9. L'imposta sostitutiva di quella comunale
sull'incremento di valore degli immobili di cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, non e' dovuta dalle Fondazioni.».
- Il testo dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.
76 (Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati),
come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
«Art. 9. Con decreti del Ministro delle finanze sono
fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo
convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono
duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille
sigarette.
Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono
stabilite con riferimento alle sigarette della classe di
prezzo piu' richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i
dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno.
In sede di prima applicazione, per le sigarette, le
tabelle di cui al primo comma sono stabilite con
riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi
precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira.
Il decreto del Ministro delle finanze e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4, del
decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24 (Disposizioni urgenti
concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e della carriera prefettizia, nonche' in materia di
accise sui tabacchi lavorati), convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, come
modificato dal presente articolo:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi
lavorati). - 1. Al fine di dare urgente attuazione alla
direttiva 2002/10/CE del 12 febbraio 2002, del Consiglio,
recante alcune modificazioni al regime delle accise sui
tabacchi lavorati, l'importo di base di cui all'articolo 6,
secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella
misura del cento per cento dal 1° marzo 2004, costituisce
l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette
vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette
della classe di prezzo piu' richiesta di cui al primo comma
del medesimo articolo.
2 - 2-ter (Omissis)».



 
Art. 3.
Disposizioni in materia di finanza regionale
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:
"21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli gia' coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.
21-ter. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.".
2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data.»;
b) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Alla determinazione (( delle aliquote e compartecipazioni )) per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.";
c) all'articolo 6, il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2005 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario.";
d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: "triennio 2001-2003" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2001-2004".
3. Le operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle regioni e delle province autonome a favore di enti o societa' possedute, anche indirettamente, dalle regioni e province autonome medesime per almeno il 51 per cento sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 18
dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). 1-17 (Omissis).
18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e
la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti
da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la
ristrutturazione, il recupero e la manutenzione
straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni
mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo
pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu'
onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di
capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione
concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi
ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati
specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura
di un altro ente od organismo appartenente al settore delle
pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di
soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari
o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali
all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che
erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli
enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In
tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore
del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali
relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi,
dichiarati di preminente interesse regionale aventi
finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione
del territorio.
19-21 (Omissis)».
- Si riporta il testo degli artt. 5, 6 e 13 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dellarticolo 10
della legge 13 maggio 1999, n. 133), come modificati dal
presente articolo:
«Art. 5 (Rideterminazione delle aliquote). - 1. Alla
rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni,
di cui agli artt. 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario,
per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 1, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Le aliquote di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono
rideterminate entro il 30 luglio 2000 e il 30 luglio 2001
sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente,
per l'anno immediatamente precedente. Per l'anno 2004 le
predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate,
entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del
penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano
determinate nelle misure definite alla predetta data.
3. Alla determinazione delle aliquote e
compartecipazione per l'anno 2005 si provvede, in via
provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati
consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si
provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e
compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo
risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle
esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor
gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la
rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale
all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari
delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari per il parere.
Art. 6 (Rideterminazione delle aliquote per il
finanziamento delle funzioni conferite). - 1. Il
trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse
individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative
all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto
pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Nella determinazione delle aliquote e
compartecipazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 per l'anno
2005 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al
comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri
connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto
ordinario.
Art. 13 (Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP
alle regioni a statuto ordinario). - 1-2 (Omissis).
3. Per il periodo 2001-2004 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica un fondo di garanzia per
compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali
minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale
all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento
rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute
nel documento di programmazione economico-finanziaria.
4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in
ciascuno degli anni relativi al periodo 2001-2004 un
gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale
all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento
superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle
eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti
ai sensi dell'articolo 7 ovvero sulle spettanze a titolo di
compartecipazione all'accisa sulle benzine.
5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a concedere alle
regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare
sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere
presso la tesoreria centrale dello Stato in misura
sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti
dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF,
l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente.
Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni del presente comma.
7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si considerano i gettiti dell'IRAP
e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata
all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti
correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui
all'articolo 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.».



 
Art. 4.
Misure per agevolare la costituzione di fondi
d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici
1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: "conferendo", sono
inserite le seguenti: "o trasferendo";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, (( dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a., ))
ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma
dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il
fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo
29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
puo' essere incrementato anche con quota parte delle
entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo,
ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto.".
2. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo la parola: "adibiti" sono
inserite le seguenti: "o comunque destinati";
b) nel quinto periodo sono soppresse le parole: "da
ripartire";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli
immobili ceduti ai sensi del presente comma si applicano
l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, e l'articolo 4,
comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.".



Riferimenti normativi:
- Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti
in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare), cosi' come modificato
dal presente articolo, e' il seguente:
«Art. 4 (Conferimento di beni immobili a fondi comuni
di investimento immobiliare). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere
la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso
diverso da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano
altresi' le procedure per l'individuazione o l'eventuale
costituzione della societa' di gestione, per il suo
funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e
i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla
vendita delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1.
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a., ai fondi di cui al comma 1, godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma
dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il
fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'art. 29
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
puo' essere incrementato anche con quota parte delle
entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1-bis dell'art. 29 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto.».
- Il testo del comma 1 dell'articolo 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), cosi' come
modificato dal presente articolo, e' il seguente:
«Art. 29 (Cessione di immobili adibiti ad uffici
pubblici). - 1.1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la
dismissione di beni immobili dello Stato, in funzione del
patto di stabilita' e crescita, si provvede alla
alienazione di tali immobili con prioritario riferimento a
quelli per i quali sia stato gia' determinato il valore di
mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di
concerto con i Ministeri interessati, a vendere a
trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti
o comunque destinati ad uffici pubblici non assoggettati
alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio
culturale dettato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, ovvero per i quali sia stato accertato, con le
modalita' indicate nell'articolo 27 del presente decreto,
l'inesistenza dell'interesse culturale. La vendita fa
venire meno l'uso governativo, ovvero l'uso pubblico e
l'eventuale diritto di prelazione spettante ad enti
pubblici anche in caso di rivendita. Si applicano le
disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17
dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, nonche' al primo ed al secondo periodo del
comma 18 del medesimo articolo 3. Per l'anno 2004, una
quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili
di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di
euro, e' iscritta nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze in apposito fondo, per
provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli
immobili stessi. Una quota, stabilita con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse di
cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge
18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine
dell'esercizio finanziario 2003, e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui
al precedente periodo, ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all'articolo 29,
comma 4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato
fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione
di immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la
rimanente parte delle risorse stanziate per l'anno 2000 e
non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 e'
destinata all'incremento delle dotazioni finanziarie
finalizzate alla realizzazione del programma di interventi
infrastrutturali del Corpo. Il fondo e' attribuito alle
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione interessati con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
tramite l'Ufficio centrale di bilancio alle relative
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A
decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo e'
determinato con la legge di bilancio. Agli immobili ceduti
ai sensi del presente comma si applicano l'ultimo periodo
dell'articolo 2, comma 6, e l'articolo 4, comma 2-ter, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.».



 
Art. 5. Esecuzione di sentenza della Corte costituzionale in materia di
definizione di illeciti edilizi
1. In esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, puo' essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile e' quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. )) Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: (( "tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004"; ))
2) al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005";
b) al comma 16, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2005";
c) al comma 32 le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: (( "tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004"; ))
d) al comma 37, primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005".
2. Nell'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004"; le parole: "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005". (( 2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali. )) (( 2-ter. Per le domande relative alla definzione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, piu' favorevole, delle predette leggi regionali. )) (( 2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004. )) (( 2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attivita' economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge m. 326 del 2003, e successive modificazioni, e' differito al 30 ottobre 2004. ))



Riferimenti normativi:
- Il testo dell'articolo 32 del gia' citato
decreto-legge 269/2003, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato
dal presente articolo, e' il seguente:
«Art. 32 (Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle
occupazioni di aree demaniali). - 1-14 Omissis.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad
ottenere la disponibilita' dello Stato alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il
riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
dello Stato deve essere presentata, tra l'11 novembre 2004
e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del
demanio territorialmente competente, corredata
dell'attestazione del pagamento all'erario della somma
dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione pregressa
delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla
allegata tabella A, per anno di occupazione, per un periodo
comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A
tale domanda deve essere allegata, in copia, la
documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai
commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve
essere allegata copia della denuncia in catasto
dell'immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilita' alla cessione dell'area
appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al
demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene
espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 maggio 2005. Resta
ferma la necessita' di assicurare, anche mediante
specifiche clausole degli atti di vendita o dei
provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente
diritto pubblico di passaggio.
17-31 (Omissis).
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito
edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e
dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al
comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre
2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione
di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al
comma 35.
33 - 36 (Omissis).
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la
presentazione della documentazione di cui al comma 35,
della denuncia in catasto, della denuncia ai fini
dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,
delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo
pubblico, entro il 30 giugno 2005, nonche' il decorso del
termine di ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione
di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a
titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini
previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente
corrisposta o e' stata determinata in forma dolosamente
inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo
abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni
richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
38 - 50 (Omissis).
- Il testo dell'Allegato 1 del gia' citato
decreto-legge n. 269/2003 cosi' come modificato dal
presente articolo, e' il seguente:
«Allegato 1
Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria
alle condizioni di cui all'articolo 32.
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in
difformita' del titolo abilitativo edilizio e non conformi
alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici.
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in
difformita' del titolo abilitativo edilizio, ma conformi
alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come
definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto
del Presdidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
abilitativo edilizio.
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento
conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in
difformita' dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone
omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444.
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento
conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in
difformita' dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come
definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
realizzate in assenza o in difformita' dal titolo
abilitativo edilizio; opere o modalita' di esecuzione non
valutabili in termini di superficie o di volume.
Procedura per la sanatoria edilizia.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi da
presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere
compilata utilizzando il modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
a) l'attestazione del versamento del 30 per cento
dell'oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del
modello allegato e in base a quanto indicato nella
tabella C. Nel caso di oblazione di importo fisso o
comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata
per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato
nella misura minima di 1.700,00 Euro, qualora l'importo
complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero
qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale
cifra;
b) l'attestazione del versamento del 30 per cento
dell'anticipazione degli oneri concessori, calcolata
utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base
a quanto indicato nella tabella D. Il versamento deve
comunque essere effettuato nella misura minima di 500,00
Euro, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale
cifra, ovvero per intero qualora l'importo
dell'anticipazione degli oneri concessori sia inferiore a
tale cifra.
L'importo restante dell'oblazione deve essere versato
per importi uguali, entro:
seconda rata: 20 dicembre 2004
terza rata: 30 dicembre 2004
L'importo restante dell'anticipazione degli oneri di
concessione deve essere versato per importi uguali, entro:
seconda rata: 20 dicembre 2004
terza rata: 30 dicembre 2004
L'importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve
essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le
indicazioni fornite dall'amministrazione comunale con
apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve
essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
corredata dalla documentazione fotografica, nella quale
risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei
lavori relativo;
b) quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi una
perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere
e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione attestante l'idoneita'
statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale
viene presentata istanza di sanatoria sia stata in
precedenza collaudata, tale certificazione non e'
necessaria se non e' oggetto di richiesta motivata da parte
del sindaco;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta
con norma regionale.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve
essere integrata entro il 30 giugno 2005 dalla:
a) denuncia in catasto dell'immobile oggetto di
illecito edilizio e della documentazione relativa
all'attribuzione della rendita catastale e del relativo
frazionamento;
b) denuncia ai fini dell'imposta comunale degli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;
c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per
l'occupazione del suolo pubblico.



 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
TABELLA 1
(prevista dall'art. 1, comma 6)
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DI SPESE DISCREZIONALI

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004
milioni di euro

1 MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

1.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura ( 3.1.5.19 - Consiglio Superiore della Magistratura - cap. 2195) TAB C 1,09

Legge n. 17 del 1973: aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (3.1.5.18 - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - cap. 2192)TAB C 0,15

Decreto legge n. 95 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (Consob)(3.1.2.11 - Consob - cap. 1560) TAB C 1,11

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: "Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (12.1.2.15 - Scuola supe- riore della pubblica amministrazione - cap. 5217) TAB C 0,40

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di conta- bilita' generale dello Stato in materia di bilancio:

- art. 9-ter Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 - Altri
fondi di riserva - cap. 3003) 180,00

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanzia- ria 1980):

- art. 36: assegnazione a favore dell'istituto nazionale di
statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica -
cap. 1680) TAB C 5,97

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti ag- giuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 7415) 10,00

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 1994)

- art. 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento di espor- tazioni a pagamento differito (1.2.3.4. - Fondo unico da ri- partire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) 12,91

Legge n. 183 del 1989:

- art. 12: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo (1.2.3.6 -Fondo unico da ripartire -
Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap.
7003) 79,11

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di si- stemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche

- art. 4: istituzione dell'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorita' per l'infor-
matica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) TAB C 0,47

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

- art. 4: autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 -
Corte dei conti - cap. 2160) TAB C 8,95

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici

- art. 4: Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
(3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici
- cap. 1702) TAB C 0,75

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane

- art. 2, comma 1: (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Inve-
stimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003) 30,74

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associa-
zioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi
ad enti ed altri organismi - cap. 1613) TAB C 0,09

Legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

- art. 2, comma 1. Fondo per contributi conto interessi su fi-
nanziamenti concessi (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire -
investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) 90,99

Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri sog- getti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la tutela della privacy - cap. 1733) TAB C 0,40

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di con- tabilita' generale dello stato in materia di bilancio. Delega al governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato

- art. 7, comma 6: contributo in favore dell'istituto di studi
e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e
studi economici e congiunturali - cap. 1321) TAB C 0,41

Legge n. 249 del 1997: istituzione dell'Autorita' per le ga- ranzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle teleco- municazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) TAB C 0,91

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- art. 12, comma 2: (1.2.3.4 Fondo unico da ripartire - inve-
stimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) 12,91

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:

- art. 53, comma 13: Ente Poste Italiane, personale comandato
(4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap.
3030) 1,25

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di ob- blighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla comunita' europea:

- art. 23: istituzione agenzia nazionale per la sicurezza del
volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- cap. 1723) TAB C 0,18

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) TAB C 10,02

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma del- l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e finanze - cap. 3935) TAB C 0,71

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizza- zione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.8. -
Agenzia delle entrate - cap. 3890) TAB C 80,62 - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.9. -
Agenzia del demanio - cap. 3901) TAB C 4,68 - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.10. -
Agenzia del territorio - cap. 3911) TAB C 13,94 - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.11. -
Agenzia delle dogane - cap. 3920) TAB C 11,30

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presi- denza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115) TAB C 12,62

Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

- art. 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e
dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consi-
glio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap.
2170) TAB C 6,27

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - interventi diversi - cap. 2820) TAB C 0,41

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

- art. 121, comma 2: (3.2.3.12 - Calamita' naturali e danni
bellici - cap. 7100) 4,53 - art. 145, comma 10: Fondo monitoraggio investimenti pubblici
(5.1.2.2 - Programmazione, valutazione e monitoraggio degli
investimenti pubblici - cap. 3415) 10,33

Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'or- dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:

- art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pub-
bliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappre-
sentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap.
5223) TAB C 0,16

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- art. 4, comma 215: Fondo nautica da diporto (3.1.2.17 - Con-
tributi ad enti ed altri organismi - cap. 1599) 0,50 - art. 4, comma 242: Piccole e medie imprese commerciali
(4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7559) 5,00 - art. 4, comma 242: Fondo di solidarieta' nazionale (3.2.4.3
- Fondo di solidarieta' nazionale - cap. 7411) 50,00 - art. 4, comma 240: Fondi speciali - Tabelle A e B:

(4.1.5.9 - Fondo speciale - cap. 6856; 4.2.10.1 - Fondo spe- ciale - cap. 9001): 239,42
TABELLA A 96,44

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 0,35

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 0,55

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 16,52

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 31,05

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 0,50

MINISTERO DELL'INTERNO 8,73

MINISTERO DELL'AMBIENTE -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 0,20

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 2,00

MINISTERO DELLA DIFESA -

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI -

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 0,30

MINISTERO DELLA SALUTE 36,24

TABELLA B 142,98

MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE 126,49

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 5,00

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI -

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -

MINISTERO DELL'INTERNO -

MINISTERO DELL'AMBIENTE -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 4,81

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI -

MINISTERO DELLA DIFESA -

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI -

MINISTERO PERI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 6,68

MINISTERO DELLA SALUTE -

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 889,30
-----------------------------------------

1.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 243,82

- CONSUMI INTERMEDI (1) 80,70

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 13,12

- TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - Accordi di programma:

- 3.1.2.4. - Poste Italiane - cap. 1502 75,00 - 3.1.2.8. Ferrovie dello Stato - cap. 1541 75,00
TOTALE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1.133,11

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di ba-
se, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36
per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuo-
la, alla sanita', alla sicurezza e ad interventi di ca-
rattere sociale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
2 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

2.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 292 del 1990: ordinamento dell'Ente nazionale ita- liano per il turismo ( 3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) TAB C 1,01

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap. 2280) TAB C 1,40

Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo:

- art. 12, comma 1: (3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive
- cap. 7359) 37,50

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 39,91
-------------------------------------

2.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 6,53

- CONSUMI INTERMEDI (1) 4,57

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 1,96

TOTALE MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 46,44

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento,
con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanita',
alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

3.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 335 del 1995: riforma del sistema pensionistico ob- bligatorio e complementare:

- art. 13: vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza
sui fondi pensione - cap. 1990) TAB C 0,09

Legge n. 448 del 1998: misure di finanza pubblica per la sta- bilizzazione e lo sviluppo:

- art. 80, comma 4: formazione professionale (2.1.2.5 - Con-
tributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) TAB C 0,09

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 0,18
--------------------------------------

3.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 13,58

- CONSUMI INTERMEDI (1) 8,64

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 4,94

TOTALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 13,76

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento,
con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sani-
ta', alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
4 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

4.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 85,79

- CONSUMI INTERMEDI (1) 56,90

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 28,89

TOTALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 85,79

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
5 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

5.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 794 del 1966: ratifica ed esecuzione della conven- zione internazionale per la costituzione dell'istituto italo- latino-americano, firmata a Roma il 1 giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) TAB C 0,10

Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: as- sociazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collet- tivita' italiane all'estero (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105) TAB C 0,11

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap. 1163) TAB C 0,29

Legge n. 286 del 2003: Norme relative alla disciplina dei Co- mitati degli italiani all'estero:

- art. 3 (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi -
cap. 3103) 1,14 - art. 6, comma 4: Comitato dei presidenti (11.1.2.3 - Con-
tributi ad enti ed altri organismi - cap. 3106) 0,11

TOTALI AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1,75
-----------------------------------------

5.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 45,99

- CONSUMI INTERMEDI (1) 42,28

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 3,71

TOTALE MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 47,73

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
6 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

6.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

TOTALI AUTORIZZAZIONI DI SPESA -
----------------------------------

6.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 30,58

- CONSUMI INTERMEDI (1) 29,86

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 0,73

TOTALE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA 30,58

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
7 MINISTERO DELL'INTERNO

7.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA -
--------------------------------------------------

7.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 48,27

- CONSUMI INTERMEDI (1) 35,94

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 12,33

TOTALE MINISTERO DELL'INTERNO 48,26

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
8 MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

8.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646)TAB C 1,91

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap. 1551)TAB C 2,35

Decreto legislativo n. 112 del 1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali

- art. 10: Regioni a statuto speciale (1 .2.3.1 - Programmi
di tutela ambientale - cap. 7082) 25,80 - art. 10: Regioni a statuto speciale (6.2.3.2 - Difesa del
suolo - cap. 8531) 13,74

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizza- zione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59:

- art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la protezione del-
l'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 -
Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici - cap. 8831) TAB C 3,73

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia- ria 2002):

- art. 46: Fondo investimenti (1.2.3.6 - Fondo unico da ri-
partire - investimenti tutela del suolo e difesa ambien-
tale - cap. 7090) 192,98

Legge n. 120 del 2002: Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici:

- art. 2, comma 3: Programmi pilota (4.2.3.15 - Accordi ed
organismi internazionali - cap. 7923) 12,50

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 252,99
--------------------------------------

8.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 10,82

- CONSUMI INTERMEDI (1) 9,88

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 0,94

TOTALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 263,80

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
9 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

9.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante

- art. 1, comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca
marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap.
2719) TAB C 0,60

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associa-
zioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi
ad enti ed altri organismi - cap. 2032) TAB C 0,02

Decreto legislativo n. 250 del 1997: istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) 2,54

- articolo 7: (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione ci-
vile - cap. 2161) TAB C

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 3,15
-------------------------------------

9.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 141,99

- CONSUMI INTERMEDI (1) 21,65

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 120,34

TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 145,14

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
10 MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

10.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):

- art. 27, comma 10 e successive modificazioni ed integra-
zioni: (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap.
3121) 18,59

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 18,59
---------------------------------------

10.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 8,40

- CONSUMI INTERMEDI (1) 4,62

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 3,78

TOTALE MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 26,99

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le datazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
11 MINISTERO DELLA DIFESA

11.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associa-
zioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi
ad enti ed altri organismi - cap. 1352) TAB C 0,04

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 0,04
--------------------------------------

11.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA
OBBLIGATORIA 1.811,82

- CONSUMI INTERMEDI (1) 1.145,75

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 666,07

TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA 1.811,86

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 25 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
12 MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

12.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 267 del 1991: attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito pesche- reccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- art. 1, comma 1: attuazione del piano nazionale della pe-
sca marittima (2.1.1.0. - Funzionamento - capp. 1173,
1413/p, 1414, 1415; 2.1.2.1.- Enti e istituti di ricerca,
informazione, sperimentazione e controllo - cap. 1467;
2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) TAB C 1,21

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solida- rieta' nazionale

- art. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' nazionale (3.2.3.3 -
Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) 50,00

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associa-
zioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi
ad enti ed altri organismi - cap. 2200) TAB C 0,23

Decreto legislativo n. 454 del 1999: riorganizzazione del set- tore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083) TAB C 0,50

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

- art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1 .2.10.2 - Fondo uni-
co da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca
- cap. 7003/p) 103,55

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 155,49
------------------------------------------

12.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 2,90

- CONSUMI INTERMEDI (1) 2,72

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 0,18

TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 158,38

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
13 MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI

13.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi del- lo Stato a favore dello spettacolo (8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8642) 18,59

Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei ( 3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 2052) TAB C 0,13

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associa-
zioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi
ad enti ed altri organismi - cap. 2100) TAB C 1,43

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e piuriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

- art. 145, comma 87: contributi alle fondazioni lirico-sin-
foniche (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi -
cap. 3237) 6,46

Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di inter- venti per i beni e le attivita' culturali:

- art. 5, comma 5: Spese di vigilanza e sicurezza in occasione
di pubblici spettacoli (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed al-
tri organismi - cap. 3234) 2,58

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

- art. 46: Fondo investimenti (2.2.10.3 - Fondo unico da ri-
partire - investimenti patrimonio culturale - cap. 7370) 80,90

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- art. 4, comma 162: Contributi straordinari al Teatro del-
l'Opera di Genova (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 3231) 2,50

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 112,58
---------------------------------------

13.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 23,50

- CONSUMI INTERMEDI (1) 23,00

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 0,50

TOTALE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 136,08

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.
14 MINISTERO DELLA SALUTE

14.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associa-
zioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi
ad enti ed altri organismi - cap. 3412) TAB C 0,26

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della fi- nanza pubblica:

- art. 36, comma 14 (3.1.2.13 - Informazione e prevenzione -
capp. 3430, 3431) 19,91

Decreto legge n. 17 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (art. 2 comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) TAB C 0,23

Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca: (3.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7214) 0,25

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 20,65
---------------------------------------

14.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 7,90

- CONSUMI INTERMEDI (1) 7,13

- INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) 0,77

TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE 28,54

(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base,
per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cen-
to, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla
sanita', alla sicurezza e ad interventi di carattere so-
ciale.

TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1.494,63
----------------------------------------

TOTALE STANZIAMENTI DISCREZIONALI
NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA 2.331,81
----------------------------------------

- TOTALE CONSUMI INTERMEDI 1.473,58

- TOTALE INVESTIMENTI FISSI
LORDI 858,23

- TRASFERIMENTI CORRENTI A
IMPRESE 150,00

TOTALE RIDUZIONI DI SPESA 3.976,44
 
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