Gazzetta n. 178 del 31 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 17 maggio 2004 |
Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7; Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese del settore veterinario; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari; Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica; Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della salute; Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantita' necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantita' di vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli Istituti zooprofilattici sperimentali incaricati; Decreta: Art. 1. Le regioni e province autonome, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale - cap. 2700 del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 2004. A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e province autonome, nei casi in cui sia necessario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, possono provvedere alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie e i tempi di consegna delle stesse. |
| Art. 2. Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino. L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2004. |
| Art. 3. Le modalita' di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti nonche' i prezzi di cessione per unita' di prodotto sono specificati negli articoli che seguono. |
| Art. 4. E' incaricato della produzione di vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, per un numero complessivo di 220.719 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato dal Ministero della salute. Detto quantitativo di vaccino verra' ottenuto trasformando 220.719 dosi di antigene virale gia' acquistato dal Ministero della salute nel 2002. Il prezzo di trasformazione dell'antigene in vaccino e' fissato in 0,12 euro per dose oltre IVA. |
| Art. 5. E' incaricato della produzione di antigene virale per ottenere in tempi brevi vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 430.575 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel relativo contratto di acquisto stipulato dal Ministero della salute. Il prezzo di cessione del prodotto e' fissato in 0,18 euro per dose oltre IVA. |
| Art. 6. L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore dell'antigene e del vaccino contro la peste suina classica di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuita' e di sterilita' nonche' il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali. Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sara' cura del Ministero della salute impartire all'Istituto produttore le necessarie disposizioni. |
| Art. 7. I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 maggio 2004 Il direttore generale: Marabelli |
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