Gazzetta n. 178 del 31 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 2 aprile 2004
Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Norme relative alla vaccinazione, agli indennizzi e alla movimentazione degli animali vaccinati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, recante il regolamento di polizia veterinaria;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;
Vista la decisione 2003/828/CE del 25 novembre 2003 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini;
Vista la decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004 che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) nonche' le correlate disposizioni emanate con provvedimenti del direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/483 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. 608/BT/3836 del 14 ottobre 2003 circa l'impiego dei sierotipi 2, 4, 9 e 16 nella campagna di vaccinazione 2004, prot. 608/BT/4663 del 15 dicembre 2003 relativa alla movimentazione degli animali vaccinati e prot. DGVA-VIII-2601-P I.8.d./18 del 5 febbraio 2004 relativo all'impiego dei sierotipi vaccinali nei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione;
Visto il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2003/849/CE del 28 novembre 2003;
Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanita' nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;
Tenuto conto che la normativa comunitaria relativa alle misure di lotta contro la blue tongue prevede la possibilita' di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;
Ordina:
Art. 1.
1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini relativa all'anno 2004 tutti i ruminanti allevati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato 1 della decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004, devono essere sottoposti a vaccinazione entro il 30 aprile 2004.
2. In deroga al comma 1, sulla base dei risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, le regioni e le province autonome possono concedere una proroga nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2004 non eccedente in ogni caso la data del 31 maggio 2004.
 
Art. 2.
1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini relativa all'anno 2005 tutti i ruminanti allevati nei territori delle regioni e delle province individuati dal Ministero della salute con apposito provvedimento dirigenziale sulla base delle evidenze epidemiologiche, devono essere sottoposti a vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini inderogabilmente nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2004 e il 30 aprile 2005. Con il medesimo provvedimento, da emanarsi entro il 30 settembre 2004, sono stabiliti criteri e modalita' di effettuazione della campagna di vaccinazione.
 
Art. 3.
1. Oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti nei focolai accertati di febbre catarrale degli ovini, agli aventi diritto spettano gli indennizzi per eventuali aborti o mortalita' determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini rilevate, previa verifica con gli allevatori interessati, ed attestate dagli assessorati regionali competenti.
2. Gli indennizzi previsti al comma 1, gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.
 
Art. 4.
1. Agli aventi diritto spettano gli indennizzi per i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini rilevate ed attestate dagli assessorati regionali competenti per le seguenti fattispecie: calo della produzione del latte, sia in termini qualitativi che quantitativi, ridotta inseminabilita' o fecondabilita'; atassia, alterazioni a carico del vello con distacco di parti dello stesso. Agli allevatori sono altresi' riconosciuti indennizzi per il blocco della movimentazione dei ruminanti a seguito dei provvedimenti emessi dalla autorita' sanitaria competente per aree diverse da quelle individuate nei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1 ed all'art. 2, comma 1.
2. Gli indennizzi sono corrisposti dalle regioni competenti per territorio nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, a valere sulle disponibilita' di cui all'apposito capitolo derivante da quelle di cui alla legge n. 499/1999. Nel medesimo provvedimento sono determinati criteri e modalita' di calcolo ed erogazione degli indennizzi avuto riguardo anche agli elementi di valutazione fatti pervenire dall'Associazione italiana degli allevatori.
 
Art. 5.
1. Gli animali delle specie sensibili possono essere movimentati dalle zone di protezione e di sorveglianza qualora siano stati vaccinati da almeno un mese ed a condizione che il vaccino utilizzato copra tutti i sierotipi presenti nell'area di origine.
Roma, 2 aprile 2004

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 75
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone