IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 recante il regolamento di polizia veterinaria; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini; Vista la decisione 2003/828/CE del 25 novembre 2003 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini; Vista la decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004 che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione; Vista l'ordinanza del Ministero della sanita' 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale disposizioni emanate con provvedimenti del direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, prot. n. 608/BT/483 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. 608/BT/3836 del 14 ottobre 2003 circa l'impiego dei sierotipi 2, 4, 9 e 16 nella campagna di vaccinazione 2004, prot. 608/BT/4663 del 15 dicembre 2003 relativa alla movimentazione degli animali vaccinati e prot. DGVA-VIII-2601-P I.8.d./18 del 5 febbraio 2004 relativo all'impiego dei sierotipi vaccinali nei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione; Visto il piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2003/849/CE del 28 novembre 2003; Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanita' nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali; Vista l'ordinanza 2 aprile 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini; Visto il documento del tavolo tecnico tra regioni e Ministero protocollo 263132/50.03.61 in data 25 maggio 2004 nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue Tongue tra le regioni limitatamente agli animali da macello; Ritenuto necessario procedere alla integrazione dell'ordinanza 2 aprile 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini; Ordina: Art. 1. 1. E' consentita la movimentazione degli animali sensibili non vaccinati, destinati direttamente alla macellazione provenienti dalle regioni soggette a restrizione, verso tutto il territorio nazionale a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: a) sia dato adeguato preavviso al Servizio veterinario di destinazione almeno 48 ore prima dell'invio della partita; b) sia stata effettuata per gli ovi-caprini una visita clinica da parte del veterinario ufficiale prima del carico con esito favorevole; c) gli animali siano inviati all'impianto di macellazione di destino sotto vincolo sanitario. L'arrivo a destino della partita deve essere verificato da parte del veterinario ufficiale della ASL di arrivo e l'avvenuta macellazione annotata in calce sul documento di accompagnamento della partita stessa e successivamente trasmesso ai servizi veterinari della ASL di origine: a) il trasferimento degli animali nelle zone di restrizione deve avvenire nelle ore diurne, ove non possibile gli stessi siano sottoposti a trattamento antiparassitario. 2. In riferimento alla movimentazione degli animali di cui al comma 1 le regioni indenni, previa comunicazione, possono vietare, con provvedimento motivato l'inoltro di partite di animali sensibili verso stabilimenti di macellazione. 3. La movimentazione di animali sensibili previste al comma 1 non e' consentita per gli animali non vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti e/o da territori in cui si ha evidenza di circolazione virale negli ultimi 60 giorni. 4. In deroga al comma 3, fino al 31 luglio 2004, e' consentita la movimentazione di animali sensibili non vaccinati, da aziende situate nelle zone di protezione, esclusivamente verso il macello piu' vicino situato all'interno della stessa AUSL; in mancanza di macello gli animali possono essere inviati a quello piu' vicino all'interno della stessa provincia o regione a condizione che: a) l'autorita' veterinaria competente rilasci apposita autorizzazione; b) il trasferimento avvenga nelle ore diurne e gli animali siano macellati nello stesso giorno di arrivo; c) il veterinario competente per il macello annota sul modello 4 l'avvenuta macellazione. La presente ordinanza sara' inviata alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 10 giugno 2004
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 76 |