Gazzetta n. 178 del 31 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 luglio 2004
Scioglimento della societa' cooperativa «ITMAR» a r.l., in San Bonifacio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Verona

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Letto il verbale di revisione ordinaria del 30 gennaio 2004, relativo alla societa' cooperativa ITMAR, avente sede legale in San Bonifacio (Verona),via Borgoletto di Sopra, n. 31, nel quale l'ispettore incaricato delle indagini riferiva il mancato avvio degli accertamenti ispettivi, a causa della indisponibilita' del legale rappresentante della citata societa';
Preso atto del fatto che l'ultimo bilancio depositato dalla societa' cooperativa ITMAR risale all'anno 1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, l'autorita' di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo' sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in grado di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;
Tenuto conto del decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale si e' disposto il decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza liquidatore, delle societa' cooperative, ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Richiamata la convenzione del 30 novembre 2001, sulla regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, periferici e centrali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, relativa allo svolgimento delle finzioni in materia di cooperazione;
Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attivita' produttive, di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio e dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, oggi art. 2545-septesdecies del codice civile;
Preso atto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003, nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione delle procedure di scioglimento delle societa' cooperative e di sostituzione dei commissari liquidatore;
Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;
Tenuto conto del decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995, contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Considerato che la societa' sopra menzionata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile, per avere omesso di depositare i bilanci, relativi agli esercizi 1999/2000/2001/2002, 2003 e 2004, nonche' per non avere posto in essere alcun allo di gestione, successivamente al deposito del bilancio relativo all'esercizio 1998;
Ritenuto, pertanto, alla luce delle premesse sin qui riportate, di dovere procedere allo scioglimento della societa' cooperativa «ITMAR», codice fiscale n. 02876810231 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Decreta:
La societa' cooperativa «ITMAR» a r.l., con sede legale in San Bonifacio (Verona), Borgoletto di Sopra n. 31, costituita in data 13 luglio 1998, con atto a rogito del notaio di Verona, dott. Fulvio Bibello, iscritta al n. 02876810231 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Verona, e' sciolta, per atto d'autorita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di scioglimento per atto d'autorita'.
Verona, 15 luglio 2004
Il direttore provinciale: Festa
 
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