Gazzetta n. 178 del 31 luglio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2004, n. 190
Regolamento concernente la rideterminazione del termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni (modelli Intrastat) di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di luglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che delega al Governo l'emanazione di regolamenti concernenti disposizioni in materia di adempimenti contabili e formali dei contribuenti, al fine della razionalizzazione e della semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri dell'Unione europea e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10, concernente regolamento recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche;
Considerato che negli anni 2001, 2002 e 2003 si e' resa necessaria l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio del Ministri per differire, rispettivamente, al 17, al 6 ed all'8 settembre i termini di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari scadenti nel mese di agosto, per superare oggettive difficolta' di carattere tecnico connesse alla vicinanza dell'ordinaria scadenza alla festivita' di ferragosto;
Considerato che le predette difficolta' si presentano annualmente;
Ritenuto opportuno fissare, a regime, al mese di settembre i termini di presentazione dei predetti elenchi riepilogativi scadenti nel mese di agosto;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10, dopo le parole: "a quello di riferimento" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio, i quali sono presentati entro il 6 settembre".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 luglio 2004

CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim,
Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 economia e finanze, foglio n. 327



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Il testo vigente dell'art. 3 (Disposizioni in materia
di entrata), comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
e' il seguente:
"136. Al fine della razionalizzazione e della
tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione
delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e progressivo sviluppo degli studi di
settore.".
- Il testo vigente dell'art. 6 del decreto-legge
23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e' il seguente:
"Art. 6 (Elenchi cessioni intracomunitarie). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi
all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare
elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate,
registrate o soggette a registrazione nei confronti dei
soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati
membri della Comunita' economica europea o degli acquisti
di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione
presso tali soggetti.
2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati
di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE
n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonche'
quelli di cui al comma 2 dello stesso art. 23 che saranno
indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base
delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), il numero individuale di
identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e,
per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare
delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali
e annuali debbono essere indicati il numero di
identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e,
per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare
delle cessioni o degli acquisti.
3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati
conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT,
approvati con decreto del Ministro delle finanze entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con
il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le
modalita' per la presentazione degli elenchi, anche tramite
terzi, nonche' le procedure ed i termini per la
trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si
avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di
elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo
degli elenchi possono presentare, secondo modalita' e
termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti
magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere
indicati negli elenchi. I contribuenti possono altresi'
redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente
predisposta, purche' il contenuto degli elenchi sia
sostanzialmente identico a quanto previsto nella
modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il
Ministro delle finanze, con proprio decreto, potra' emanare
le istruzioni applicative.
4. (soppresso)".
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10, e' riportato nella nota
all'art. 1.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10, come modificato dal
regolamento qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 1 (Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli
acquisti intracomunitari; adempimenti modalita). - 1. Gli
elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie,
previsti dall'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75, si riferiscono: a) a periodi mensili, per i
soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in
caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari,
presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni
intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a
300 milioni di lire; b) a periodi trimestrali, per i
soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie
superiore a 75 milioni di lire; c) a periodi annuali, per i
restanti soggetti.
2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti
intracomunitari, previsti dal medesimo art. 6 del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si
riferiscono: a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno
realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio
dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di
realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per
un ammontare superiore a 200 milioni di lire; b) a periodi
trimestrali, per i soggetti con ammontare di acquisti
intracomunitari superiore a 50 milioni di lire; c) a
periodi annuali, per i restanti soggetti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dagli elenchi relativi all'anno 1999.
4. I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli
elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari con periodicita' superiore a quella mensile
possono presentarli con periodicita' trimestrale o mensile,
nel caso di periodicita' annuale, e con periodicita'
mensile, nel caso di periodicita' trimestrale.
5. Gli elenchi mensili sono presentati agli uffici
doganali entro il giorno 20 del mese successivo a quello di
riferimento, ad eccezione di quelli relativi alle
operazioni effettuate nel mese di luglio, i quali sono
presentati entro il 6 settembre; quelli trimestrali ed
annuali entro la fine del mese successivo al periodo di
riferimento.
6. Negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli
acquisti intracomunitari sono indicati i dati anagrafici ed
il numero di partita IVA del soggetto obbligato.".



 
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