Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2004 (vai al sommario)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
COMUNICATO
Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 luglio 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati limitatamente alle seguenti parti: Art. 1:
III comma: "In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi e' attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.";
IV comma: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi e' attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84.". Art. 4:
II comma, lettera A: "un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'art. 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu' contrassegni, deve essere uguale;";
II comma, lettera B, primo periodo, limitatamente alla parola: "diversa";
II comma, lettera B, secondo periodo, limitatamente alla parola: "non";
Titolo III, limitatamente alle parole: "L'art. 2, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 277, prevede che le norme sul procedimento elettorale preparatorio, recate dal presente titolo III, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali". Art. 14:
I comma: "I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi uninominali o le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.";
III comma: "Non e' ammessa la presentazione di contrassegni, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.". Art. 17:
I comma, limitatamente alle parole: "delle candidature nei collegi uninominali e". Art. 18:
"La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e' fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'art. 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura.
La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dalla accettazione scritta del rappresentante, di cui all'art. 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in piu' di un collegio e' nulla.
Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'art. 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne puo' essere indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome del marito.
La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'.
La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.". Art. 18-bis:
I comma, limitatamente alle parole: "La sottoscrizione delle liste puo' essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo e terzo periodo, e 5 dell'art. 18";
II comma, primo periodo limitatamente a: "non";
II comma, limitatamente alle parole: "Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa". Art. 20:
I comma, limitatamente a: "o le candidature nei collegi uninominali";
I comma, limitatamente: "indicati nella tabella A, allegata al presente testo unico";
II comma limitatamente a: "o le candidature nei collegi uninominali";
II comma, limitatamente alle parole: "della candidatura nei collegi uninominali e";
II comma, limitatamente a: "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'art. 18.";
III comma, limitatamente alle parole: "e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi";
V comma, limitamente alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali";
VI comma limitatamente a: "ne' piu' di una candidatura di collegio uninominale.";
VII comma limitatamente a: "o della candidatura nei collegi uninominali";
VII comma, limitatamente alle parole: "o la candidatura nei collegi uninominali.". Art. 21:
II comma, limitatamente alla parola: "oltre";
II comma limitatamente alle parole: "delle candidature nei collegi uninominali;";
II comma limitatamente alle parole: "a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e". Art. 22:
I comma, limitatamente alle parole: "delle candidature nei collegi uninominali e";
I comma, punto 1, limitatamente alle parole: &I:;"le candidature nei collegi uninominali e";
I comma, punto 2, limitatamente alle parole: "le candidature nei collegi uninominali e";
I comma, punto 3, limitatamente alle parole: "le candidature nei collegi uninominali e';'
I comma, punto 4, limitatamente alle parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";
I comma, punto 5, limitatamente alle parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";
I comma, punto 7, limitatamente alle parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati gia' presentatisi in altro collegio";
II comma limitatamente alle parole: "di ciascun candidato nei collegi uninominali e";
III comma limitatamente alle parole: "dei candidati nei collegi uninominali e";
IV comma limitatamente alle parole: "alle candidature nei collegi uninominali e". Art. 23:
I comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nei collegi uninominali e";
II comma, limitatamente alle parole: "o di candidati";
II comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nei collegi uninominali e". Art. 24:
I comma 1, punto 1: "stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio";
I comma, punto 2, limitatamente alle parole: "di cui al n. 1";
I comma, punto 2, limitatamente alle parole: "I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;";
I comma, punto 3, limitatamente alle parole: "e di candidato nei collegi uninominali";
I comma, punto 4, limitatamente alle parole: "i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e";
I comma, punto 5, limitatamente alle parole: "dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e";
III comma, limitatamente alle parole: "il nominativo o i nominativi dei candidati nonche'";
III comma, limitatamente alle parole: "posti a fianco dei nominativi medesimi cosi' dispone ora l'art. 2 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge n. 358 dell'8 luglio 1996". Art. 25:
I comma, limitatamente alle parole: "art. 18 e";
I comma, limitatamente alle parole: "del candidato nel collegio uninominale e";
III comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nei collegi uninominali e";
III comma, limitatamente alle parole: "delle candidature nei collegi uninominali e";
III comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nei collegi uninominali e";
III comma, limitatamente alle parole: "delle candidature nei collegi uninominali e". Art. 26:
I comma, limitatamente alle parole: "di ogni candidato nel collegio uninominale e". Art. 30:
I comma, punto 4, limitatamente alle parole: "tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e";
I comma, punto 6, limitatamente alle parole: "dei candidati nel collegio uninominale e";
I comma, al punto 8, limitatamente alle parole: "due urne del tipo descritto nell'art. 32". Art. 31:
I comma, 1° rigo, limitatamente alle parole: "Sono";
I comma, limitatamente alle parole: "di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione;";
I comma, limitatamente alle parole: "con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico";
I comma, limitatamente alle parole: "di tutte le candidature nei collegi uninominali e";
II comma, limitatamente alle parole: "Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato". Art. 32:
I comma, limitatamente alle parole: "nella tabella D, allegata";
III comma, limitatamente alle parole: "alla tabella D, allegata". Art. 40:
III comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nei collegi uninominali e". Art. 41:
I comma, limitatamente alle parole: "nei collegi uninominali e". Art. 42:
IV comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nei collegi uninominali e";
VII comma, limitatamente alle parole: "nonche' due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali". Art. 45:
VIII comma: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale". Art. 48:
I comma, limitatamente alle parole: "e dei candidati nei collegi uninominali";
I comma, limitatamente alle parole: "del collegio uninominale o". Art. 53:
I comma, limitatamente alle parole: "e dei candidati". Art. 58:
I comma, primo rigo, limitatamente alle parole: "rispettive";
I comma, limitatamente alle parole: "una scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e";
II comma, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un";
II comma, limitatamente alle parole: "segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente";
II comma, limitatamente alle parole: "il contrassegno o i contrassegni relativi e sulla scheda";
II comma, limitatamente alle parole: "ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta";
V comma: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale". Art. 59:
I comma, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale". Art. 67:
II comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nei collegi uninominali e". Art. 68:
I comma, limitatamente alle parole: "contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";
I comma, limitatamente alle parole: "nel collegio al quale e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato";
II comma: "Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.";
III comma, limitatamente alle parole: "compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
III comma, limitatamente alle parole: "la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce";
VII comma, limitatamente alle parole: "e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali";
VIII comma, limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia";
VIII comma, limitatamente alle parole: "nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista". Art. 71:
I comma, punto 2, limitatamente alle parole: "nel collegio uninominale";
II comma, limitatamente alle parole: "per i singoli candidati nei collegi uninominali o". Art. 72:
II comma: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
III comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nel collegio uninominale e". Art. 73:
III comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nel collegio uninominale e". Art. 74:
I comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nel collegio uninominale e". Art. 75:
I comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nel collegio uninominale e". Art. 77:
I comma, punto 1, limitatamente alle parole: "proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformita' ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi";
I comma, punto 2, limitatamente alle parole: "detratto, per ciascun collegio in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unita' e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche' tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera dei quozienti cosi' ottenuti";
I comma, punto 3: "determina, ai fini di cui all'art. 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale";
I comma, punto 4, limitatamente alle parole: "nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'art. 18, comma 1, alla medesima lista";
I comma, punto 4, limitatamente alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento". Art. 79:
comma V, limitatamente alle parole: "dei candidati nei collegi uninominali";
comma VI, limitatamente alle parole: "dei candidati nei collegi uninominali e". Art. 81:
I comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nei collegi uninominali e". Art. 84:
I comma, limitatamente alle parole: "di presentazione. Se qualcuno tra essi e' gia' stato eletto ai sensi dell'art. 77, comma 1, numero 1, proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione";
I comma, limitatamente alle parole: "proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'art. 77, comma 1, numero 4), che non risultino gia' proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a piu' liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi, ad una lista il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale". Art. 86:
"Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'art. 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perche' si proceda ad elezioni suppletive nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri purche' intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.
Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformita' ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.
Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilita' previste dall'art. 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.
Il seggio attribuito ai sensi dell'art. 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati, si procede con le modalita' di cui all'art. 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo". Art. 104:
VI comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nei collegi uninominali e". Art. 106:
I comma, limitatamente alle parole: "piu' di una candidatura nel collegio uninominale o". Art. 112:
I comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nei collegi uninominali e". Art. 119:
I comma, limitatamente alle parole: "dei candidati nei collegi uninominali e"?».
Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il prof. Claudio Signorile, via XXIV Maggio n. 46 - Roma, tel. 06/69190577.
 
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