Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 giugno 2004
Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 93, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 del 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo) in data 2 maggio 2004, n. 13;
Vista la nota della prefettura di Palermo n. 86813 Area IV Bls in data 18 maggio 2004;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Siciliana comunicato con nota dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 385 del 27 maggio 2004;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.

Dal 1° al 31 agosto 2004 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.
 
Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:
a) veicoli per trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano merci deperibili;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilita' o di pubblico interesse;
e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;
f) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/88, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
g) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola. Tale permanenza deve essere dimostrata tramite biglietto di ritorno fin dal momento del loro arrivo o di prenotazione alberghiera o di dichiarazione di ospitalita'.
 
Art. 3.

Durante il periodo di vigenza e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:
a) gli autoveicoli per il trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.
 
Art. 4.
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1376,55 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.
 
Art. 5.
Vigilanza

Il prefetto di Palermo e' incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.
Roma, 28 giugno 2004
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 45
 
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