Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 14 giugno 2004 |
Istituzione dell'albo delle commissioni di certificazione universitarie. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art. 5 della legge del 14 febbraio 2003, n. 30, nella parte in cui delega il Governo a disciplinare la certificazione dei contratti di lavoro stipulati dalle parti; Visto il decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, che, nel dare attuazione agli articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003, dispone all'art. 76, comma 2, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, istituisca presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito albo per la registrazione delle Commissioni di certificazione istituite presso le universita', pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo; Decreta: Art. 1. Istituzione dell'albo delle commissioni di certificazione universitarie
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto legislativo», l'albo informatico delle commissioni di certificazione istituite presso le universita', statali e non statali, legalmente riconosciute e autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale, comprese le fondazioni universitarie. Il predetto albo e' affidato alla responsabilita' del direttore generale della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. L'iscrizione all'albo delle Commissioni di certificazione universitarie e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 76, commi 1 e 2, del decreto legislativo e del presente decreto. |
| Art. 2. Tenuta dell'albo
1. La direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, di seguito denominata: «direzione», provvede alla tenuta dell'albo, alla acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo. |
| Art. 3. Iscrizione all'albo
1. L'iscrizione all'albo avviene previa presentazione della richiesta mediante lettera raccomandata, corredata da un floppy-disk nel quale e' riprodotta tutta la documentazione. La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal presidente della commissione. La registrazione e' effettuata a cura della direzione a seguito della verifica della documentazione prodotta, decorsi trenta giorni dal ricevimento della domanda. 2. Ai fini della iscrizione nell'albo i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evincono la composizione della commissione di certificazione, nonche' eventuali convenzioni con gli altri soggetti abilitati alla certificazione ai sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo. 3. Entro cinque giorni dal ricevimento della domanda la direzione comunica al soggetto richiedente, anche mediante posta elettronica, il tipo di studi ed elaborati specifici necessari ai fini della iscrizione, in modo da definire indici e criteri di qualificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo. 4. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo, le commissioni di certificazione sono tenute ad inviare alla direzione, ogni sei mesi, una relazione sulla attivita' di certificazione svolta, sulle eventuali modificazioni nella struttura organizzativa, nonche', su richiesta della direzione entro quindici giorni dall'inizio del semestre di riferimento, ulteriori studi ed elaborati specifici relativi a indici e criteri di qualificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo. |
| Art. 4. Codici di buone pratiche
1. La direzione detiene e cataloga gli studi e gli elaborati prodotti ai sensi dell'art. 3, garantendone l'accessibilita' per motivi di studio e ricerca agli interessati. I predetti studi ed elaborati sono utilizzati anche ai fini della definizione di codici di buone pratiche e indici presuntivi ai sensi degli articoli 78, comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 giugno 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 77 |
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