Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Marchesato di Crotone»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Marchesato di Crotone», ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, presentata dal Consorzio tutela olio D.O.P. «Marchesato di Crotone» con sede a Crotone, in via Torino n. 122, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita', via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. Proposta di disciplinare di produzione dell'olio a denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive prodotte nella zona di cui all'art. 3 e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione ed alla normativa vigente.
 
Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle olive prodotte negli oliveti delle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritti nell'elenco degli oliveti tenuto dall'organismo di controllo designato e composti, nell'ambito aziendale dalle seguenti varieta' di olivo: Carolea e Dolce di Rossano da sole o congiuntamente in misura non inferiore al 60%.
Possono concorrere altre varieta', da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 40%, tra le quali: Tonda di Strongoli, Borgese, Pennulara, Napoletana, San Benedetto, Nocellara Messinese, Nocellara del Belice, Coratina, Leccino e Frantoio.
In ogni caso le percentuali devono garantire che le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva «Marchesato di Crotone» D.O.P. risultino omogenee, come riportato all'art. 6.
 
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive, di molitura e di imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» comprende i territori amministrativi dei seguenti comuni, tutti, della provincia di Crotone: Belvedere Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Ciro', Ciro' Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabemarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Scandale, Strongoli e Umbriatico.
 
Art. 4.
Origine
L'olio extravergine di oliva «Marchesato di Crotone D.O.P.» possiede peculiarita' tipiche, dimostrate dalle documentazioni storiche esistenti, nonche' dalle condizioni pedo-climatiche e varietali, che lo rendono differente da quello prodotto nelle zone limitrofe.
La tracciabilita' del prodotto e' garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terra' un elenco degli agricoltori, dei frantolani e degli imbottigliatori.
 
Art. 5.
Caratteristiche di coltivazione
Le pratiche agronomiche devono garantire la rispondenza dell'olio prodotto ai requisiti fissati dal presente disciplinare:
1. le tecniche di coltivazione da adottare negli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle caratteristiche della zona, purche' rispettose del principio della razionalita' di gestione e soprattutto, atte a conferire, alle olive ed all'olio che ne deriva le caratteristiche qualitative descritte nell'art. 6.
In particolare, la gestione del suolo sara' effettuata con almeno due lavorazioni annue allo scopo di interrare la flora spontanea ed i nutrienti, e consentire anche l'immagazzinamento dell'acqua meteorica; la potatura sara' effettuata ad anni alterni con tagli leggeri finalizzati all'eliminazione dei rami secchi o non piu' produttivi; il controllo dei parassiti prevedera' il ricorso a molecole di sintesi soltanto al superamento della soglia economica di danno e comunque rispettando sempre i tempi di carenza.
E' consentita una densita' d'impianto fino a 400 piante per ettaro;
2. per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» sono da considerarsi idonei gli oliveti presenti nella zona di produzione descritta all'art. 3;
3. la raccolta' delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» deve essere effettuata:
i) a partire dall'inizio dell'invaiatura e conclusa non oltre il 31 gennaio di ogni campagna oleicola;
ii) direttamente dalla pianta sia manualmente, per brucatura, che meccanicamente, utilizzando in questo caso sia gli scuotitori del tronco sia i pettini vibranti, a adoperando tutti gli accorgimenti possibili in modo da evitare di lacerare i tessuti della buccia e della polpa. Le olive verranno quindi deposte in cassette forate ed avviate con immediatezza agli impianti di trasformazione. Non e' consentito l'uso di prodotti cascolanti;
4. la produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» non puo' superare kg 15.000 per ettaro.
La resa massima in olio non puo' superare il 22%.
 
Art. 6.
Modalita' di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Marchesato di Crotone» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.
2. Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, raccolte secondo le modalita' definite all'art. 5, comma 3, e deposte su cassette forate o su bancali altrettanto forati in strato sottile (max 40 cm) e trasportati con immediatezza agli impianti di lavorazione, potranno sostare per un massimo di 48 ore dalla fine delle operazioni di raccolta fino alla molitura, in locali freschi asciutti e ben aerati.
3. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, sono ammessi solo i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
La frangitura delle olive potra' essere effettuata sia con sistemi discontinui (molazze) sia continui (frangitori a martelli, a disco ecc.).
Il tempo di gramolatura della pasta non dovra' superare i 30 minuti in impianti che prevedono la successiva pressione della pasta, nei sistemi centrifughi non dovra' essere superiore a 60 minuti.
La temperatura della pasta nella gramola, in entrambe le tipologie, non dovra' essere superiore a 30-32°C.
Tale limite sara' rilevabile dal termostato posizionato sulla gramola.
Durante le operazioni di trasformazione delle olive non e' consentito l'utilizzo di prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) o meccanica (talco); non e' consentito il metodo di trasformazione noto con il termine «ripasso».
4. Gli impianti di molitura delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere iscritti nell'apposito elenco tenuto presso l'organismo di controllo, quali frantoi abilitati alla trasformazione di olive destinate alla produzione di olio a denominazione di origine protetta. I frantoi che aderiscono al presente disciplinare, devono assoggettarsi ai controlli, periodici, effettuati dai tecnici e/o personale dell'organismo di controllo.
5. Gli impianti di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere iscritti nell'apposito elenco tenuto presso l'organismo di controllo, quali imbottigliatori abilitati al confezionamento. Gli impianti di imbottigliamento che aderiscono al presente disciplinare, devono assoggettarsi ai controlli, periodici, effettuati dai tecnici e/o personale dell'Organismo di controllo.
6. Le operazioni di oleificazione e confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito dell'area D.O.P., al fine di garantire la tracciabilita' ed il controllo del prodotto.
7. Gli esami chimico-fisici ed organolettici dovranno essere effettuati secondo le metodiche di cui al reg. C.E. n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni. All'atto del confezionamento, l'olio extravergine di oliva D.O.P. «Marchesato di Crotone» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da verde a giallo oro;
odore: fruttato medio o leggero di oliva;
sapore: di oliva con possibili sensazioni di amaro e piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
numero di perossidi < o = 12;
polifenoli totali > o = 100 ppm;
acido oleico > o = 70%;
K 232 < o = 2,0;
K 270 < o = 0,2;
punteggio al Panel Test ( ) 6,5;
mediana dei difetti: Md = 0;
mediana del fruttato: Mf > 0.
8. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa UE.
9. L'olio prodotto deve essere conservato, nella fase di stoccaggio, esclusivamente in recipienti chiusi di idoneo materiale e mantenuti a temperatura massima non superiore ai 15 °C. La temperatura minima di conservazione deve evitare la separazione dei diversi costituenti dell'olio.
 
Art. 7.
Legame con l'ambiente
La tenacia dei contadini crotonesi, legata alle tradizioni ed alle consuetudini locali, ha consentito il perpetuarsi di gesti e tecniche finalizzate all'ottenimento di un prodotto particolarmente apprezzato.
Il terreno agrario in genere presenta un discreto grado di fertilita'.
Il clima del territorio e' tipicamente mediterraneo, caratterizzato da inverni non troppo rigidi ed estati calde.
Le precipitazioni meteoriche sono quasi tutte concentrate nel periodo autunno invernale, l'intensita' delle stesse, variabile all'interno del comprensorio, va da 700 a 1.100 mm.
 
Art. 8.
Struttura di controllo
L'olio «Marchesato di Crotone D.O.P.» sara' controllato da una struttura, conformemente all'art. 10 del reg. CEE n. 2081.
 
Art. 9.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, nonche' il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione ed il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
5. L'olio extravergine di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri cinque in vetro, terracotta smaltata o in banda stagnata.
6. E' obbligatorio l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
7. E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.
8. L'etichetta dovra' riportare il logo della denominazione di origine protetta come di seguito descritto, e come allegato al presente disciplinare di cui costituisce parte integrante:
il segno grafico e' la rappresentazione dell'unione di due olive (una verde l'altra nera) che al loro contatto, lasciano fuoriuscire una goccia dorata; sovrastante questo segno troviamo una corona d'oro aperta, formata da un cerchio arabescato e gemmato, che come connotazione del Marchesato ha quattro floroni e quattro gruppi di tre perle disposte a trifoglio, di cui due gruppi e tre fioroni visibili. Le diciture, racchiuse in un cerchio ideale, sono formate con il carattere Times, Grassetto, sono: per la parte superiore (Olio Extravergine di Oliva) colorate con un verde saturo identificabile da mazzetta Pantone Process come Pantone 357c; per la parte inferiore (D.O.P. e Marchesato di Crotone) colorate con un rosso saturo, identificabile da mazzetta Pantone Process come Pantone 187c.
 
Allegato

LOGO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA «MARCHESATO DI CROTONE».

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